Assunzione Volontaria di Droga: Non È una Scusa per il Reato
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale: la responsabilità penale in stato di alterazione psicofisica. Quando un individuo commette un reato dopo un’assunzione volontaria di droga, può invocare tale condizione per escludere la propria colpevolezza? La risposta dei giudici è netta e ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un episodio di violenza domestica. Un uomo, dopo aver assunto cocaina, dava in escandescenze, diventando violento contro persone e cose all’interno della propria abitazione. La situazione degenerava a tal punto che i suoi stessi familiari, preoccupati, si vedevano costretti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo della Polizia, l’uomo opponeva resistenza, integrando così il reato previsto dall’art. 337 del codice penale.
Condannato in appello, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo che il suo stato mentale, alterato dall’uso della sostanza stupefacente, avrebbe dovuto escludere l’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Assunzione Volontaria di Droga
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. I motivi presentati dall’imputato sono stati definiti ‘generici e meramente assertivi’, incapaci di scalfire la logica e la correttezza della sentenza impugnata.
Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra un’alterazione involontaria e una volontariamente procurata.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici hanno chiarito che l’assunzione volontaria di droga non può mai costituire una scusante. La Corte ha specificato che la condizione di alterazione, essendo stata causata da una scelta libera e consapevole dell’imputato (quella di assumere cocaina), non è idonea a integrare né una condizione che esclude il dolo, né una condizione che esclude la colpevolezza stessa.
In altre parole, chi si pone volontariamente in uno stato di incapacità di intendere e di volere non può poi invocare tale stato per giustificare le proprie azioni illecite. Il momento della valutazione della colpevolezza viene, in un certo senso, anticipato al momento in cui il soggetto decide di assumere la sostanza. L’ordinamento giuridico non può tutelare chi, per propria scelta, si mette in condizione di violare la legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza il principio della responsabilità individuale. La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche: chiunque commetta un reato in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti non potrà sperare nell’impunità se tale stato è stato autoprocurato. La legge presume che l’individuo, nel momento in cui decide di alterare la propria percezione, accetti anche il rischio delle possibili conseguenze delle sue azioni future. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende sancisce la fine del percorso giudiziario e serve da monito sul rigore con cui la giurisprudenza tratta questi casi.
L’assunzione volontaria di droga può escludere la responsabilità per un reato come la resistenza a pubblico ufficiale?
No, secondo l’ordinanza, l’assunzione volontaria di sostanze stupefacenti non è una condizione idonea a escludere né il dolo (l’intenzione) né la colpevolezza del reato, in quanto si tratta di una scelta volontaria dell’individuo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso ‘generici e meramente assertivi’, ovvero non sufficientemente specifici e argomentati per contestare la sentenza precedente, soprattutto riguardo alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato e alla capacità dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in Cassazione in un procedimento penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità dell’elemento psicologico del reato e di capacità dell’imputato.
La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato precisando come l recente assunzione di cocaina – ammessa dall’imputato e indicata come fattore scatenante della violenza contro persone e cose, che aveva determinato la chiamata della Polizia da parte dei congiunti, non sia idonea ad integrare né una condizione che esclude il dolo né una condizione di esclusione della colpevolezza, trattandosi di assunzione volontaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere relatore
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