Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9213 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9213 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 25/02/2025
R.G.N. 29955/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME CODICE_FISCALE nato a ROMA il 22/02/1996 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; Udito il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 aprile 2024, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile di rapina aggravata (capo a), lesioni consumate (capo b) e lesioni tentate (capo c).
1.1. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, osservando che con l’atto di appello era stata chiesta la derubricazione del reato di rapina in quello di furto in abitazione, ma che la Corte territoriale aveva liquidato sinteticamente la doglianza senza minimamente considerare la dinamica dei fatti: l’intervento della persona offesa, che aveva sguinzagliato i suoi cani molossi contro l’imputato, aveva determinato il mutamento dell’azione furtiva originariamente posta in essere, stravolgendo l’intenzione criminosa sottesa al fatto e ponendo l’imputato nella necessità oggettiva di doversi difendere dall’attacco subìto.
1.2. Il difensore lamenta la violazione dell’art. 15 cod. pen. e la carenza e/o contraddittorietà della sentenza in rapporto alla richiesta assoluzione dai reati contestati ai capi b) e c), da ritenersi assorbiti in quello di rapina contestato al capo a): la Corte di appello, come aveva già fatto il giudice di primo grado, si era limitata a ritenere provata la responsabilità dell’imputato senza specificare quali fossero gli elementi di rilievo che consentivano, nell’ambito della rapina come posta in essere, la contestazione dei reati di lesioni e tentate lesioni; in particolare, nulla veniva precisato in rapporto alla necessità di ritenere il delitto di tentate lesioni assorbito nei precedenti reati contestati, e specificatamente in quello di lesioni.
1.3. Il difensore, premesso che con il terzo motivo di impugnazione era stata richiesta l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 625bis cod. pen., rileva che il rigetto della richiesta da parte della Corte di appello si basava sul fatto che l’attenuante poteva applicarsi soltanto nei confronti degli autori dei delitti di cui agli artt. 624, 624bis cod. pen. e 625 cod. pen., senza considerare che l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 628, commi primo e terzo n.1 e 3bis cod. pen., ovvero con l’aggravante di aver commesso il fatto nei luoghi di cui all’art. 624bis cod. pen., per cui ben poteva l’attenuante essere concessa per analogia.
1.4. Il difensore osserva che la richiesta di esclusione della recidiva era stata rigettata dalla Corte di appello mediante una motivazione apparente, non spiegava come potesse intendersi di rilievo il lungo lasso di tempo intercorso tra i delitti menzionati e quello posto in essere, in assenza di attività devianti rilevate.
1.5. Il difensore rileva la mancanza di motivazione in ordine alla eccessiva gravità della pena, anche con riferimento ad un diverso bilanciamento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato limitatamente al secondo motivo proposto.
1.1. Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, posto che le doglianze difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione).
1.2. Parzialmente fondato Ł il secondo motivo di ricorso.
Premesso che in tema di rapina impropria, quando la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione, abbia cagionato lesioni personali, tale autonomo reato concorre con quello di rapina (vedi, Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy, Rv. 251124; Sez. 2, n. 21458 del 05/03/2019, Jakimi Rv. 276543), si deve invece rilevare ‘in tema di rapina, la violenza, che, cumulativamente o alternativamente con la minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto, Ł in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, dovendo, in caso contrario, trovare applicazione le norme sul concorso di reati. Conf., Sez. 1, n. 12656 del 1977, Rv. 137050-01)’ (così, Sez. 2, n. 37048 del 15/09/2022, Sunday, Rv. 283789).
Pertanto, la decisione della Corte di appello di non considerare assorbito il reato di tentate lesioni in quello di rapina Ł errata, e la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto.
1.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 625bis cod. pen., Ł manifestamente infondato, posto che, stante il carattere tassativo dell’elencazione contenuta nella norma di legge, si tratta di una disposizione non suscettibile di alcuna applicazione analogica ed estensiva, dovendosi, piuttosto, ricondurre ad una precisa voluntas legis .
1.4. Relativamente al motivo concernente la recidiva, la giurisprudenza di questa Corte Ł costante nel sostenere che, in tema di recidiva facoltativa, Ł richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag. 4 della sentenza impugnata.
1.5. Relativamente al quinto motivo di ricorso, Ł principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale, ‘Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto’ (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 236992). Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato la sua scelta evidenziando la gravità della condotta e che la sussistenza della recidiva reiterata e specifica non consentiva di determinare il trattamento sanzionatorio in misura piø favorevole, così adempiendo all’onere motivazione richiesto.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuova determinazione della pena. Nel resto, il ricorso si profila inammissibile. Va dichiarata come irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato assorbimento del reato di cui al capo c) in quello di cui al capo a) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME