Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35374 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ha confermato la sentenza di pr grado di condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato, in continuazione co il reato di cui all’art. 707 cod. pen. Con unico motivo il COGNOME lamenta violazione d legge e vizio di motivazione in ordine al mancato assorbimento del reato di cui all’ar 707 cod. pen. nel reato di furto. Il COGNOME, con il primo motivo, deduce violazione legge per il mancato assorbimento del reato di cui all’art. 707 cod. pen. nel reato furto; con il secondo motivo lamenta COGNOME vizio di motivazione relativamente alla applicazione della recidiva; con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e vi di motivazione quanto alla dosimetria della pena, non essendo state applicate le già concesse attenuanti generiche in regime di prevalenza.
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, meramente reiterativo della doglianz proposta in appello, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corre applicazione del principio secondo cui l’assorbimento della contravvenzione di cui all’a 707 COGNOME cod. COGNOME pen. COGNOME nel COGNOME delitto COGNOME di COGNOME furto COGNOME aggravato COGNOME si COGNOME verifica COGNOME qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all’uso stessi fatto dall’agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipote impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell’azione delittuosa e di detenzio attuatasi COGNOME esclusivamente COGNOME con COGNOME l’uso COGNOME necessario COGNOME all’effrazione (Sez. 2 – n. 5731 del 02/10/2019, Rv. 278371 – 02; Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, Rv. 265585 – 01). I giudici di merito hanno rilevato, con argomentazioni aderenti al risultanze istruttorie, congrue e non illogiche, che nel caso di specie l’ingr nell’abitazione ove era avvenuto il furto era avvenuto mediante la rottura del vetro de finestra, senza alcun altro segno di effrazione, e quindi non mediante l’utilizzo cospicuo compendio di arnesi da scasso rinvenuto nella vettura degli imputati. Relativamente al secondo e terzo motivo del ricorso COGNOME, si osserva che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale in ordine ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamen dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinque del ricorrente, gravato da precedenti penali risalenti ad epoca recente, sì da rivelare, la condotta in esame, una più spiccata propensione per l’illegalità (Sez. U, n. 35738 d 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Infine, in ordine alla dosimetria della pena, COGNOME giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui COGNOME la graduazione della pena rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbl motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 co con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, inv necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittal (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Rv. 24 5596 – 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata, pari ad anni due, mesi 8 e gi 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa è ampiamente al di sotto del medio edittale.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle sp processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente •