Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47638 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47638 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME COGNOME n. a S. Giorgio a Cremano il 12/1/1984
NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 16/9/2022
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’a comma 8,D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso pe l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena per il ricorr COGNOME e per l’inammissibilità dei ricorsi proposti da COGNOME COGNOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava limitatamente a trattamento sanzionatorio la decisione del locale Tribunale che, in data 16/10/2019, ave dichiarato COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME colpevoli di partecipazione a un’associazione armata finalizzata alla commissione di rapine ai danni di autotrasportatori connesso sequestro di persona dei conducenti e aveva determinato la pena previo riconoscimento del vincolo della continuazione con le sentenze irrevocabili già emesse ne confronti di ciascuno per i reati fine del sodalizio.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli imputati, deducendo:
l’AVV_NOTAIO NOME‘interesse di COGNOME NOME
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussisten delitto ex art. 416 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale si è lim richiamare gli argomenti spesi dal primo giudice a sostegno della ricorrenza degli elemen costitutivi del delitto ex art. 416 cod.pen. senza valutare le lacune denunziate in se gravame e senza, in particolare, fornire risposta ai rilievi circa l’impossibilità di ravv unico gruppo criminale in luogo di diversi gruppi cui di volta in volta occasionalmen ricorrente aderiva;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circo attenuanti generiche, avendo i giudici d’appello trascurato gli elementi di segno posi prospettati dalla difesa.
L’AVV_NOTAIO NOME‘interesse di NOME
la violazione dell’art. 238bis cod.proc.pen. in relazione all’omessa valutazi dell’accertamento di fatto contenuto NOMEe sentenze di assoluzione irrevocabili emesse ne confronti del ricorrente per tutti i reati-fine inizialmente contestati e vizio della mot con riguardo alla verifica dell’identificazione di COGNOME NOME NOME soggetto cui attribu conversazioni ambientali indicate in sentenza.
Il difensore eccepisce che, sebbene il COGNOME sia stato irrevocabilmente assolto dall imputazioni concernenti i reati-fine dell’associazione, la Corte d’appello ha confermat responsabilità del ricorrente per l’addebito associativo pur in assenza di elementi ulte idonei a riscontrare l’ipotesi d’accusa. In particolare, la sentenza impugnata non considerato che le richiamate decisioni assolutorie hanno cristallizzato non solo l’estran dell’imputato alla commissione dei singoli delitti ma anche l’impossibilità di attrib medesimo alcune intercettazioni ambientali originariamente reputate a lui riferibili ed ha escluso la partecipazione del NOME agli incontri finalizzati alla pianificazione deg predatori. La Corte territoriale ha omesso di verificare l’incidenza RAGIONE_SOCIALE decisioni irrev
sulla posizione del prevenuto ai fini della ricostruzione della fattispecie di cui all cod.pen., limitandosi a generici cenni alle sentenze prodotte, ritenendo il rel accertamento ininfluente NOME‘odierno giudizio, nonostante i dubbi sull’esatta identifica del NOME NOME conversante espressi da altro giudicante in relazione alle intercettazio ambientali NOME‘autovettura del coimputato COGNOME successive alla rapina del 16/2/2015, ritenute elemento cardine ai fini dell’affermazione dei responsabilità per il delitto assoc
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME‘interesse di NOME
l’erronea applicazione dell’art. 81 cod.pen., attesa la determinazione dell’aumen disposto in sentenza a titolo di continuazione in violazione del criterio che impo individuare la pena base con riferimento al reato più grave in astratto, NOMEa specie coincid con la fattispecie di rapina aggravata contestata nel proc. n. 2105/17 e omessa motivazione sul punto.
Il difensore eccepisce l’erroneità del computo della pena effettuato dal primo giudic convalidato dalla sentenza impugnata in base al NOME è stato ritenuto reato più grave ai f della commisurazione della pena base quello di cui all’art. 416 cod.pen. a fronte del giudi di condanna in continuazione per il delitto di rapina aggravata e porto e detenzione illega armi di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno in data 27/6/2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso di COGNOME è inammissibile per genericità ed aspecificita’ RAGIONE_SOCIALE censure in punto di sussistenza dell’associazione a giudizio e partecipaz del prevenuto. La Corte di merito ha evaso le doglianze difensive sul punto al par. 2 c congrua motivazione, richiamando le circostanze che attestano la tendenziale stabilità d vincolo, l’indeterminatezza del programma criminoso, la divisione dei ruoli, la serialit reati fine, commessi secondo modalità collaudate e oggetto di accurata programmazione, con lo studio dei percorsi e RAGIONE_SOCIALE zone per il ricovero dei tir, il reperimento di capannon stoccaggio della merce e dei ricettatori. Concorrono a delineare un sodalizio strutturat funzione dell’NOME dei reati fine, come segnalato dalla sentenza di primo grado al pagg. 28 e segg. anche la disponibilità e l’utilizzo di schede telefoniche intestate a so stranieri, generalmente cambiate dopo ogni operazione illecita; il possesso di disturbator frequenza e radioline per comunicare durante le rapine; l’esistenza di una sorta di cas comune e di un patto sulle quote di ripartizione dei proventi.
1.1 Manifestamente infondata è la prospettazione relativa all’occasionalità del contrib prestato al sodalizio dall’imputato risultando, al contrario, dai materiali scrutina ricorrente era organico al gruppo e accompagnava il promotore NOME NOMENOMENOME di molti reati fine. Anche la collaborazione con il gruppo COGNOME non era frutto di iniz autonoma ma avallata dall’COGNOME stesso per conto dell’associazione d’appartenenza.
1.2 II secondo motivo che censura il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze ex 62 bis cod.pen. anch’esso generico. La Corte d’appello ha giustificato il mancato riconoscimento richiamando h L in senso ostativo la recidività qualificata dell’imputato, le allarmanti modalità dei (intensità del dolo, effettuando una valutazione aderente agli esiti processuali e congruame giustificata.
Il ricorso NOME‘interesse di NOME COGNOME è fondato per le ragioni di seguito precisat Con unico articolato motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 238 bis cod.proc.pen. vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata non ha adeguatamente considerato che il ricorrente è stato assolto da tutti i reati fine contestatigli per non aver commesso i anche sulla base del dubbio sull’attribuzione di alcune conversazioni indizianti. Dell’ assolutorio per i reati fine dava genericamente conto già il primo giudice a pag. 9 e se trattando dell’identificazione RAGIONE_SOCIALE utenze. Se alcuna criticità è ravvisabile in all’attribuzione al prevenuto di conversazioni intercorse su utenze al medesimo intestat comunque a lui riferibili, dalle quali, tuttavia, non sembrano emersi significativi esiti i non altrettanto è a dirsi con riguardo alle conversazioni ambientali captate NOME‘autove dell’NOME da cui i giudici di merito hanno tratto la prova dell’addebito associativo, essendo all’evidenza idonea a fondare l’individuazione del NOME NOME interlocutore del coimputato la segnalazione da parte della P.g. dell’assidua frequentazione tra i due, i quali il 24/3/2015 furono controllati mentre erano insieme a bordo dell’Alfa 156.
2.1 Con l’atto di appello -pag. 5 e segg.- l’AVV_NOTAIO aveva chiesto l’assoluzione NOME ponendo le questioni reiterate in questa sede, sollecitando, in particolare, la veri RAGIONE_SOCIALE ricadute RAGIONE_SOCIALE sentenze assolutorie sull’affermazione di responsabilità per l’adde associativo ex 416 cod.pen. anche alla luce dell’incertezza in ordine all’identifica dell’imputato nel contesto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, in difetto di riconoscimento vocale e l’impossibilità di valorizzare il diminutivo “NOME” in quanto comune ad altri imputati.
La Corte d’Appello non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi, concentrand propria confutazione sulla prova del reato associativo senza scandagliare il pro partecipativo alla luce RAGIONE_SOCIALE doglianze mosse, nonostante la decisività RAGIONE_SOCIALE stesse.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile per carenza di interesse. L’imputato è stato condannato in primo grado, con statuizione integralmente confermata, alla pena d anni tre di reclusione, aumentata per la recidiva qualificata ad anni 5 reclusione, per il ex art. 416 cod.pen. Su detta pena il Tribunale ha effettuato un aumento ex art. 81 cod.pen NOMEa misura di anni due,mesi sei per i delitti di rapina aggravata e porto e detenzione il di armi di cui alla sentenza della Corte di Appello di Salerno del 13/3/2018.
La sentenza impugnata ha ritenuto il trattamento sanzionatorio conforme ai parametri dell’art. 133 cod.pen. e adeguato rispetto alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotte.
Il difensore lamenta che la pronunzia si pone in contrasto con Sez. U. Ciabotti secondo cui in tema di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto in base pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circosta cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347 – 01). Deve, tuttavia, rilevarsi che il ricorrente non interesse alla deduzione dal momento che la rivisitazione della struttura del reato continua nel senso richiesto comporterebbe un trattamento deteriore per l’imputato e in ordine a detto aspetto la difesa nulla ha dedotto, incorrendo in genericità della censura.
3.1 Questa Corte ha in più occasioni precisato che in tema di reato continuato è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’imputato che, contestando, sotto il pr della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, m ottenere un’inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglime comporterebbe una “reformatio in peius” della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Rv. 216804 – 01; in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, Sez. 5, n. 10711 de 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 282894 – 01; NOMEo stesso senso, Sez. 6, n. 10587 del 21/9/1992, Rv. 192136 – 01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello Napoli per nuovo giudizio. I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME debbono essere, invec dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023
La Consigliera estensore
La Presidente