Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32043 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Campana il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che conclude per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in qualità di sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in difesa RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, che chiede dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e deposita nota spese;
udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 gennaio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 353, commi 1 e 2 cod. pen., commesso il 29 aprile 2015, perché estinto per prescrizione ed ha confermato le statuzioni civili in favore di RAGIONE_SOCIALE e Regione RAGIONE_SOCIALE, rimettendone la definitiva liquidazione al giudice civile, confermando, altresì, l’importo RAGIONE_SOCIALEa provvisionale liquidata in primo grado.
2.NOME COGNOME, senza rinunciare alla prescrizione, impugna la sentenza che, erroneamente, ne ha confermato la responsabilità senza verificare se, invece, ricorressero i presupposti per il suo pieno proscioglimento di merito. A tale fine denuncia:
2.1. erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen. poiché dagli atti risultava evidente e non contestabile la sussistenza di elementi idonei ad escludere la configurabilità del reato. Al confronto con il motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘imputato, che denunciava violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla indicazione e alla prova RAGIONE_SOCIALEe condotte collusive tenute dai soggetti che avrebbero concertato il bando di gara, cagionando il turbamento RAGIONE_SOCIALEa gara stessa e RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione in diritto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (pag. 28), la sentenza impugnata, con riferimento al COGNOME, non individua alcuna condotta di collusione con la COGNOME, anzi, ai fini RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEe statuzioni civili, rilev che, pur in mancanza di prove dirette RAGIONE_SOCIALEe collusione, si può ritenere provata la colpa dei funzionari pubblici nei doveri di vigilanza sulla correttezza RAGIONE_SOCIALEe procedure;
2.2. inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione all’art. 129 e 578 cod. proc. pen. e carenza di motivazione. In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice deve necessariamente compiere una valutazione approfondita del compendio probatorio, senza essere legato a canoni di economia processuale che imporrebbero la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa causa di estinzione del reato, quando la prova RAGIONE_SOCIALE‘innocenza risulti “ictu oculi” a fini civili
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
NOME COGNOME, responsabile unico del procedimento, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia, in concorso con il direttore AVV_NOTAIO – NOME COGNOME con il direttore amministrativo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – NOME COGNOME– , per avere turbato, con collusioni e mezzi fraudolenti la gara per l’assistenza specialistica di odontoiatria da prestarsi presso i RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in concorso, altresì, con NOME COGNOME, rappresentate legale RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE già affidataria del medesimo servizio. Nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME si è proceduto sep9ratamente e, con sentenza di questa Corte RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2023, il reato ascrittole (i reati sub capi J/K a seconda del riferimento al decreto di giudizio immediato o alla sentenza, comunque corrispondenti a quello sub A) ascritto al COGNOME), era stato dichiarato estinto per prescrizione. La sentenza pronunciata contro la COGNOME a fini penali, era stata annullata con rinvio ai fini civili dovendo la Corte di meri verificare, applicati i principi in materia di condotta collusiva e turbamento di gara contestualmente enunciati, la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria.
La Corte di appello di Milano, che ha preso atto RAGIONE_SOCIALEe conclusioni cui era pervenuta la Corte di cassazione nella ricostruzione degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 353 cod. pen., non ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme che regolano il potere/dovere del giudice di appello di verificare la sussistenza del reato in presenza di reato prescritto e di statuzioni civili contenute nella sentenza impugnata.
Diversi sono, infatti, i poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione – il cui perimetro d cognizione del fatto si arresta alla ricostruzione e alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con la conseguenza che, dichiarata la prescrizione del reato, il giudice di legittimità deve rimettere al giudice civile l’accertamento in merito alle statuzioni civili, in presenza di vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto di ricorso – rispetto a quelli del giudice di appello nel caso in cui, già nella fase di impugnazione di merito, sia intervenuta la causa di prescrizione del reato.
La regola AVV_NOTAIO è quella per cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
Tuttavia, il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull’impugnazione agli effetti civili e, a tal fine, i motivi di impugnazione propost dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base RAGIONE_SOCIALEa mancata prova RAGIONE_SOCIALE‘innocenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 262175).
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali coordinate e, / pur adeguandosi ai principi di diritto stabilita da questa Corte nella sentenza a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, ha esaminato e motivato in punto di responsabilità del COGNOME facendo riferimento, al fine di ritenere integrata la condotta di collusione, a un inedito potere di vigilanza e controllo che sarebbe spettato all’imputato, potere che non è idoneo ad integrare la condotta materiale del reato di cui all’art. 353 cod. pen.
La sentenza di questa Sezione RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2023 a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ha ribadito che, ferma la molteplicità di modalità di realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta del reato di cui all’art. 353 cod. pen., questa consiste nell’accordo collusivo tra i concorrente e il preposto alla gara sempre che tale collusione produca l’effetto di impedire o turbare l’andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione.
L’azione delittuosa consiste nel turbare, mediante atti predeterminati, il procedimento amministrativo di formazione del bando, allo scopo di condizionare la scelta del contraente. Poiché il condizionamento del contenuto del bando è il fine RAGIONE_SOCIALE‘azione, è evidente che il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine medesimo.
Per integrare il delitto, quindi, non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale condizionare la scelta del contraente, né, a maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata.
E’ sufficiente, ma necessario, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza RAGIONE_SOCIALEa procedura di selezione del bando sia messa concretamente in pericolo (Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, Franceschi, Rv. 257271), attraverso l’alterazione o lo sviamento del suo regolare svolgimento e con la presenza di un dolo specifico qualificato dal fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione.
La sentenza impugnata, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nel bando oggetto di contestazione, di clausole lecite – quale la previsione del bando che imponeva il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione – e di rapporti di corruzione RAGIONE_SOCIALEa
COGNOME con alcuni dei funzionari coinvolti nella procedura, ha valorizzato, a carico del COGNOME “contestualmente nominato RUP”, da un lato “il lavorio” documentato dalle intercettazioni in corso in vista RAGIONE_SOCIALEa predisposizione del bando e dall’altro le informazioni ricevute dal COGNOME, in una fase antecedente alla formazione del bando, sulle anomalie dei rapporti tra l’RAGIONE_SOCIALE appaltante e la società di cui la COGNOME era amministratrice rispetto alla gestione di precedenti servizi affidati alla società RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di appello rilevano che tali anomalie avrebbero dovuto indurre gli imputati, e fra questi l’odierno ricorrente, a gestire “con prudenza e attenzione” la formazione del nuovo bando, sicché rimane il dubbio che gli stessi non abbiano adeguatamente vigilato sulla correttezza RAGIONE_SOCIALEa fase formativa del bando, non impedendo la commissione del reato da parte di altri soggetti pubblici (cfr. pag. 28 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Premesso che, in presenza RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili, il giudice di appello non può limitarsi a verificare la mancanza “ictu oculi” RAGIONE_SOCIALEa estraneità ai fatti, la motivazion RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano è inconferente ai fini RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa condotta materiale e del dolo specifico che deve connotare la condotta collusiva, anche in ipotesi di concorso, non essendo stati indicati gli elementi idonei a dimostrare la condotta collusiva RAGIONE_SOCIALE‘imputato con la COGNOME e/o con i correi NOME NOME e NOME COGNOME – per dissuadere altre imprese a partecipare alla gara o per aggiustare il contenuto del bando a misura RAGIONE_SOCIALEa concorrente nonché l’effetto di tale collusione, cioè il turbamento RAGIONE_SOCIALEa gara.
Nella parte ricostruttiva del fatto la sentenza impugnata ha indicato anche le anomalie RAGIONE_SOCIALEa procedura (oltre ai tempi ristretti per chiedere di effettuare il sopralluogo nelle strutture e l’effettuazione del sopralluogo stesso – pari a tre e due giorni-; il termine ridotto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, solo quaranta giorni; il requisito del volume di affari che si dice “ritagliato” su quello de RAGIONE_SOCIALE), esaminando, a tal riguardo, il contenuto del bando alla cui predisposizione, tuttavia, non è neppure accertato se abbia partecipato l’odierno ricorrente poiché nella sentenza impugnata si dà atto che il bando era stato sottoscritto dai coimputati COGNOME e COGNOME con deliberazione del 29 aprile 2015 con la quale si era proceduto alla nomina del COGNOME quale responsabile unico del procedimento.
Vieppiù, sono tutt’altro che esaustive le argomentazioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEe statuzioni civili (pag. 34) ove a fondamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria viene richiamato il comportamento “quantomeno colposo” degli imputati quali funzionari del servizio pubblico cui erano addetti.
Dalle considerazioni svolte consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con la conseguente revoca RAGIONE_SOCIALEe statuzioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e revoca le statuzioni civili.
Così deciso 1’8 luglio 2024