Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34402 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Cesena il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 2/10/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2/10/2023, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 28/7/2022 dal locale Tribunale, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti (tra gli altri) di NOME COGNOME quanto al delitto di cui all’art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto pe prescrizione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello si sarebbe pronunciata con due sole pagine di sentenza, nelle quali sarebbero stati richiamati principi giurisprudenziali del tutto generici; nessun argomento, invece, sarebbe stato speso per le numerose considerazioni – e la rilevante quantità di documenti – che sostenevano il gravame quanto alla radicale assenza di qualunque rapporto tra il ricorrente e le società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, con riguardo alle quali era stata mossa la contestazione di cui all’art. 4 citato. Sebbene, dunque, la difesa avesse fornito ampia ed esaustiva prova negativa circa il fatto che l’COGNOME potesse esser ritenuto “beneficiario” dei due enti, come da capo di imputazione, la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di proscioglimento senza prendere in alcun esame quanto dedotto nel gravame: tra questi elementi di fatto, l’assenza del nome del ricorrente dai documenti sequestrati; la consulenza tecnica fatta redigere dal Pubblico Ministero, con oltre 2000 documenti allegati, dalla quale non emergerebbe alcun collegamento tra NOME ed “NOME“, invece riferibile ad altro imputato; l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate; l’attestazione della società fiduciaria RAGIONE_SOCIALE) che il nome del ricorrente non compariva in alcuno dei documenti relativi ad “NOME“. L’assenza di una qualunque motivazione su tali elementi, pertanto, imporrebbe la dichiarazione di nullità della sentenza, alla luce dell’evidente violazione dei diritti di cui agli artt. 6 e 7 CEDU;
omessa motivazione in merito all’impugnazione dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano il 26/11/2020. La sentenza di appello non avrebbe argomentato sul punto, con il quale si sosteneva che i fatti ipotizzati fossero penalmente irrilevanti, collocandosi al di sotto della soglia di punibilità di cui all’a 4 contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima censura, il Collegio osserva che la stessa tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione dei medesimi elementi di fatto offerti ai Giudici del merito, sollecitandone una lettura different e più favorevole con riguardo alla riferibilità al ricorrente delle due società indicat nel capo C10) della rubrica.
4.1. Premesso che il reato contestato è stato dichiarato estinto per prescrizione già in primo grado, con sentenza confermata in appello, occorre ribadire che ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di una causa di estinzione del reato, l’assoluzione con formula piena è ammessa soltanto qualora la relativa causa risulti evidente dagli atti, potendosi così cogliere con
un’attività di mera ricognizione non sostenuta da alcuno sforzo valutativo. Tanto premesso, tale principio è stato ampiamente richiamato dalla Corte di appello, che con adeguata motivazione ne ha escluso l’applicabilità al caso di specie: la sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato che la domanda contenuta nel gravame (e sollecitata anche in questa sede) si fondava su una alternativa valutazione delle prove dichiarative (con riguardo all’originario coimputato COGNOME), su una contrapposizione tra le tesi dei consulenti del Pubblico Ministero e quelle dei tecnici della difesa, oltre che sulla valenza probatoria da attribuire agl accertamenti svolti in sede di verifica fiscale (elementi di prova sui quali si era gi diffusamente sviluppata la sentenza di primo grado). Un insieme di operazioni in forza delle quali, dunque, il giudizio richiesto a fronte di un reato già dichiarat estinto per prescrizione non si esauriva certo in una mera ed obiettiva attività ricognitiva, ma coinvolgeva evidenti profili valutativi (tali ex se da escludere la richiesta evidenza) non compatibili con l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
5. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto alla seconda censura, che contesta la mancanza di motivazione sull’impugnazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 26/11/2020. Anche in questo caso, infatti, la doglianza si sviluppa lungo un non consentito profilo di fatto con riguardo al raggiungimento della soglia di punibilità, richiamando la relazione del consulente tecnico di parte circa un dedotto “errore di double-counting dei supposti elementi attivi conseguiti nel 2010 da RAGIONE_SOCIALE“. Come per il primo motivo, dunque, risulta evidente l’assenza dei presupposti per accedere ad una pronuncia di assoluzione a fronte di un reato già dichiarato estinto per prescrizione.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024
Il Consigliere estensore