Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24392 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Venezuela il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 27/01/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari con sentenza del 27 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 20 marzo), in parziale riforma di quella di primo grado, ha assolto NOME dalle imputazioni sub capi A) e D) , confermando la statuizione di estinzione del reato per prescrizione disposta dal Tribunale in relazione al capo B) .
Avverso la sentenza di appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, NOME che invoca l’applicazione del secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen., emergendo l’evidenza
dell’insussistenza della fattispecie ex art. 319 quater cod. pen., in quanto non risulta alcuna “condotta induttiva” posta in essere dall’imputato.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, co d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le concl come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che nel caso in esame si è di fronte a ricorso che, in relazione a sentenza di appello che ha dichiarato l’intervenuta prescrizione della resid imputazione di induzione indebita ascritta a COGNOME NOME e in assenza di profili civili, invoca l’assoluzione nel merito da detta imputazione ai sensi del secondo comma dell’a 129 cod. proc. per).
2.1. Questa Sezione (sent. n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 – 01) ha già avuto modo di chiarire che «in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudi d’appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze – emer “ictu ocu/i” dagli atti – idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da par dell’imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di pr grado ed il giudice d’appello sia investito contemporaneamente della questione relativa all legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell’
Pertanto, solo entro questi limiti è consentito l’esame della richiesta di assoluzione merito.
2.2. Va ancora evidenziato che nel caso di specie si è – in relazione alla fattispeci induzione indebita per la quale il ricorrente invoca l’assoluzione nel merito – di fronte al “doppia conforme” situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttur argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ult sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
2.3. Questa Sezione ha anche avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni de parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invec sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto
decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935).
2.4. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse a giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della dec impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capac esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/20 dep. 2021, F., Rv. 280601).
Pertanto, tutte le questioni, dedotte nel ricorso e relative ai fatti contestati, allo svolg degli stessi e a eventuali “diverse letture” delle condotte poste in essere dall’imputato, risul estranee al perimetro valutativo di questo grado di legittimità.
Ciò premesso, rileva il Collegio che non sussistono i presupposti per l’assoluzione ne merito.
Invero, la sentenza impugnata dà conto degli elementi in base ai quali risulta configurabile la fattispecie di induzione indebita ascritta al NOME. Nella pronuncia viene infatti indic pag. 4 che “il geometra NOME che aveva rapporti di conoscenza con COGNOME NOME .NOME e a cui aveva chiesto qualche visura catastale che non poteva visionare dallo studio e qualche piantina, nel periodo in cui NOME era addetto al protocollo dei documenti; gli aveva versa qualche euro in più rispetto al costo delle visure, uso ufficio, che riceveva e che strappava sostituirle quando riceveva quelle ufficiali”. Viene anche precisato che all’udienza del 9.1.20 si procedeva all’esame di alcuni testi (due geometri e un ingegnere) che “si erano tutti rivolt NOME NOME NOME di fargli delle visure per alcuni lavori, rimborsandogli le spese e lasci talvolta delle piccole somme in segno di gratitudine”. Viene (pag. 5) poi dato atto che “a p. 6 della sentenza appellata, si parla di verbali di sommarie informazioni testimoniali rilasciate NOME NOME e acquisiti con il consenso delle parti, che attengono appunto alla posizion dell’imputato”.
Trattasi di elementi che – stante l’intervenuta declaratoria di prescrizione del reato consentono a questa Corte di constatare l’esistenza di circostanze, emergenti “ictu ocu/i” dagli atti, idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato ovver la sua rilevanza penale.
Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 aprile 2024
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