Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile :
NOME nata a Caltanissetta DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 23/6/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni con le quali l’AVV_NOTAIO difensore di COGNOME NOME ha ch l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME parte civile costituita nel proc. n. 2512/2014 r.g.n.r., instaurato a car COGNOME NOME del delitto di cui all’art. 640 c.p., così modificata l’or imputazione di cui al capo b) (art. 380 c.p.) ricorre, ai fini civili, avverso la sent Corte di appello di Catania che in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’impu dal delitto a lui ascritto, perchè il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili
Deduce la ricorrente che il giudice di secondo avrebbe effettuato una valutazione deg elementi fattuali ai fini penali, applicando quale regola di giudizio, quella di natura civil “più probabile che non” anziché provvedere, in applicazione dell’art. 578 c.p.p., trattand reato estinto per prescrizione, ad un accertamento del fatto ai soli fini civilistici, senza
neppure incidentalmente, nel merito, la responsabilità dell’NOME.
Ad avviso della ricorrente la Corte di appello avrebbe trascurato le dichiarazioni della civile NOME e valorizzato, a fini decisori, solo le dichiarazioni del COGNOME, proc così alla sua assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nel caso in esame ci si trova di fronte ad una sentenza di appello che in riforma di quell primo grado, pur rilevando l’intervenuta prescrizione del reato, ha assolto l’NOME nel m revocando le statuizioni civili.
A questo proposito, va ricordato che, come affermato dalle Sezioni U. Tettamanti de 28/05/2009, principio da ultimo ribadito dalle Sez. U. con notizia di decisione del 28/3/2 quando vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il Giudice dell’impugnaz pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda – ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile – anche va l’eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell’art. 530, 2 e non solo l’evidenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv.244273; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, Rv. 262175; Sez.5, n. 24469 del 09/04/2019, Rv. 276513)
La sentenza impugnata ha applicato tali principi. La Corte di appello, a fronte della pres delle parti civili, è pervenuta al giudizio assolutorio effettuando un accertamento di merito conducenza degli elementi probatori circa la responsabilità penale dell’NOME sen arrestarsi alla verifica, in termini di mera constatazione, della ricorrenza di cause evid proscioglimento, svolgendo la verifica alla stregua del canone di giudizio penalistico dell’ ragionevole dubbio” e non della regola civilistica del “più probabile che non” che, sepp nominativamente richiamata, non è stata in concreto applicata.
La sentenza impugnata si è ampiamente confrontata con le argomentazioni di segno contrario esposte nella decisione di primo grado ed ha compiutamente analizzato ciascuno degli elementi di fatto ivi ritenuti dimostrativi della colpevolezza dell’NOME, prendendo in es confutando, sulla base di un percorso motivazionale congruamente articolato ed immune da vizi logico giuridici rilevanti nel giudizio di legittimità, le medesime censure ed obiezion dalla ricorrente poi riproposte in questa sede.
Ed invero, per ricostruire l’elemento oggettivo del reato di truffa, si deve tener prese concatenazione delle note modali della condotta e dei conseguenti eventi , nella sequenz indicata dal legislatore artifizi o raggiri – induzione in errore – atto dispositi patrimoniale e profitto ingiusto dovendosi sottolineare che, ai fini della individuazion condotta truffaldina, occorre accertare l’idoneità ingannatoria degli artifizi o raggiri ed causale tra l’inganno e l’errore della vittima la quale, incisa nella sua sfera volitiva
motivi, si determina ad una certa scelta patrimoniale che altrimenti non avrebbe effe
Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso che vi fosse tale concatenazione causale e ha motivato l’assoluzione dell’NOME sul rilievo che la persona offesa, nel disporre il b di euro 15.000,00 in favore dell’AVV_NOTAIO, non fosse stata indotta in errore posto l’NOME aveva chiarito alla cliente la natura e destinazione del denaro e difatti il versa pur recando come causale “bonifico provvista concordato Azzarelli”, era stato effettuato, indicazione del legale e senza che la persona offesa lo contestasse, sul conto personal dell’AVV_NOTAIO, mentre l’altro bonifico di 5.000,00 euro era stato effettuato sul l postale a nome della RAGIONE_SOCIALE.
La differenza dei due destinatari ha ragionevolmente condotto la Corte a ritenere che solo bonifico di 5.000,00 euro fosse certamente destinato alla procedura RAGIONE_SOCIALE pendent presso il Tribunale di Modica mentre il primo, stante la certa ed univoca indicazione beneficiario, dimostrava che la somma era parte della parcella del legale (cfr. pag. 5 d sentenza impugnata).
A ciò la Corte di merito ha aggiunto che, in base agli atti del processo era emerso che l’ COGNOME aveva emesso, per la sua prestazione professionale, una fattura di euro 25.530,00 ricevendo dalla persona offesa, compresi i 15.000,00, euro 23.144,00 ovvero una somma sostanzialmente corrispondente a quella fatturata sicchè non poteva ritenersi certament provata la tesi accusatoria secondo la quale il COGNOME si era appropriato di somme che no gli competevano facendo credere alla persona offesa che fossero destinate alla procedura RAGIONE_SOCIALE.
All’esito quindi, di una valutazione, specifica e globale, delle diverse implicazioni so complesso dei dati probatori considerati rilevanti dal giudice di primo grado, la territoriale ha ritenuto incerto ed insufficiente il quadro probatorio emerso a dell’NOME e lo ha pertanto assolto non ravvisando elementi di prova dimostrativi d artifici o raggiri atti ad indurre in errore la p.o.
Ciò posto, deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata abbia motivato assolvendo all’obbligo di motivazione rafforzata, imposto nel caso di riforma in senso assolutorio d sentenza di condanna, delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamen probatorio e confutando specificamente i passaggi argomentativi centrali della prima sentenza dando conto, con adeguata e puntuale motivazione, delle ragioni di incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma in melius del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 14800 21/12/2017, Rv. 272430)
A fronte di un quadro argomentativo compiutamente illustrato e logicamente articolato nel premesse come nelle relative conclusioni, i profili di doglianza dedotti dalla ricorrente ri infondati perché volti a reiterare rilievi già vagliati e disattesi dalla Corte territoria sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, prospettando diversa ed alternativa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su un consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destina
disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenz delle valutazioni al riguardo operate nella decisione impugnata.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 11 giugno 2024
Il consigliere estensore NOME COGNOME GLYPH
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Il presidente
NOME COGNOME
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