Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24162 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24162 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 26/01/1982
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 03/06/1949
NOME nato a CAGLIARI il 20/12/1996
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza in data 26 settembre 2023, la Corte d’appello di Firenze, mal,N o riformando la decisione di assoluzione emessa dal GUP del Tribunale di iren GLYPH ha ritenuto NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di cui all’art. 479 cod. pen.
Il ricorso proposto avverso tale sentenza nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo del ricorso proposto- con il quale si denuncia l’inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico ministero in ragione della genericità dei motivi di impugnazione – è manifestamente infondato, atteso che nella specie l’atto di impugnazione ha individuato e argomentato in modo adeguato i rilievi critici svolti rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 01).
2.2. Il secondo motivo – con cui si deduce la violazione del principio devolutivo per avere la Corte d’appello esaminato questioni di fatto e di diritto non devolute alla sua cognizione con l’atto di impugnazione – è manifestamente infondato, posto che il giudice d’appello ha una cognizione piena, pur se delimitata, in forza dell’effetto devolutivo, dai capi e dai punti oggetto di gravame, che le consente di valorizzare dati di fatto ed elementi di prova risultanti dagli atti del procedimento (ex plurímis, Sez. 6, n. 21408 del 12/04/2023, COGNOME, Rv. 284684 – 01).
2.3. Il terzo e il quarto motivo – con cui si deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge per avere la Corte d’appello ribaltato la pronuncia di assoluzione senza rinnovare l’istruttoria dibattimentale – sono manifestamente infondati, atteso che nella specie il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del rito abbreviato. Invero, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, l’obbligo di rinnovazione previsto dall’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. risulta espressamente circoscritto alle prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento di primo grado ovvero a seguito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p. dunque escluso che il giudice dell’appello, il quale intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, sia tenuto a rinnovare l’esame di testi che abbiano reso dichiarazioni esclusivamente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 – 01, in motivazione). La medesima pronuncia ha altresì precisato che in base al principio tempus regít actum, la riforma trova immediata applicazione nel giudizio di appello, rilevando il tempo in cui l’atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto. Legittimamente, pertanto,
iI giudice dell’appello non ha proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa, in accordo con quanto previsto dal vigente testo del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen.
2.4. Il quinto motivo – con il quale si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello omesso di considerare e valutare la memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. prodotta dall’imputato – è manifestamente infondato atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, potendo influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, sicché è onere della parte che deduca l’omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578 – 01). Nella specie il ricorrente non ha in alcun modo adempiuto a tale onere, limitandosi a lamentare l’omessa considerazione della memoria, senza indicare l’argomento decisivo di cui sarebbe stata omessa la considerazione.
2.5. Il sesto motivo – con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove – non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato, laddove, pur dando atto che nella perizia si faceva riferimento a disturbi ambientali e contaminazione del segnale riscontrati nelle intercettazioni, tuttavia non dava conto della possibilità di margini di errore, né delle difficoltà di ascolto delle conversazioni (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata).
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo – con il quale si denuncia la violazione del principio della rinnovazione della prova dichiarativa a seguito del ribaltamento della sentenza di assoluzione e sul quale insiste la memoria depositata dal difensore in data 17/04/2025 – è manifestamente infondato per le ragioni già in precedenza specificate (§ 2.3) e da intendersi qui integralmente richiamate. t
3.2. Il secondo motivo – con il quale si deduce l’inammissibilità dell’appello pubblico ministero in quanto depositato da persona delegata il cui nome
risulterebbe illeggibile – è generico per indeterminatezza perché privo dei requis prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, si lim
indicare in modo del tutto aspecifico gli elementi che sono alla base della censu formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i riliev
mossi ed esercitare il proprio sindacato.
3.3. Il terzo motivo – con cui si denuncia l’omessa motivazione in ordine al mancata concessione delle attenuanti generiche – è manifestamento infondato
atteso che le ragioni del rigetto possono ben desumersi dalla complessiva struttur argomentativa della sentenza, nonché dai motivi del diniego del beneficio dell
sospensione condizionale della pena (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023,
COGNOME, Rv. 284096 – 01).
4. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME propone cinque motivi di ricorso
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 114 cod. pen. in relazio alla mancata valutazione del carattere minimo del contributo materiale all commissione del reato prestato dal ricorrente, in ragione del suo ruolo di mer A GLYPH i l it 4t, i -ausiliario nell’attività di consulenza, non è inammissibile 0 k r’ 4. u154’10 ,
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 103 giorni sospensione, il fatto commesso in data 23/04/2016 risulta prescritto in da 03/02/2024 e il fatto commesso in data 30/04/2016 risulta prescritto in dat 10/02/2024.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a NOME COGNOME perché il reato è estinto per prescrizione. I ricorsi di NOME COGNOME e COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del solo NOME COGNOME perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigliere esterisore