Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7073 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7073 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Presidente –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 27/08/2025 del Trib. Libertà di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 agosto 2025, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento di rigetto, da parte del G.i.p. del medesimo tribunale, della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, formulata ex art. 299 cod. proc. pen., e motivata, tra l’altro, sull’operatività dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e dell’art. 47ter O.P. (padre di prole infra-seienne) in ragione della presenza di tre figli minori (il piø piccolo nato il DATA_NASCITA) e dello stato di salute e dell’attività lavorativa della madre convivente. Il riesame, in particolare, ha ritenuto insussistente l”assoluta impossibilità’ materna di cura e persistenti le esigenze cautelari ostative alla sostituzione. Trattasi di provvedimento reso in seno al procedimento in
cui il XXXXXX Ł gravemente indiziato di essere promotore/organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo C, art. 74 d.P.R. 309/1990) e autore di molteplici
reati-fine in materia di cocaina, diversi dei quali aggravati ex art. 80, comma 2, d.P.R.
309/1990.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per inosservanza/erronea applicazione dell’art. 47ter O.P. (c.d. ‘Legge Mammo’) e correlato vizio di motivazione per motivazione apparente e/o contraddittoria sull”assoluta impossibilità’ della madre.
In sintesi, la difesa lamenta che il Tribunale abbia escluso l’applicabilità dell’art. 47ter, co. 1ter, lett. b), O.P. nei confronti del padre detenuto (XXXXXX), ritenendo la madre non ‘assolutamente impossibilitata’ ad assistere i figli piccoli. L’ordinanza impugnata – secondo il ricorso – si fonda su una lettura eccessivamente rigorosa della nozione di ‘impossibilità’, ridotta alla mera assenza della figura materna, senza considerare cumulo e intensità dei
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fattori allegati e documentati: a) tre figli di tenera età (l’ultimo di 9 mesi alla data dell’appello), b) attività lavorativa della madre (bracciante con orario 8:30-16:30), c) condizioni di salute (tiroidectomia totale con controlli periodici fuori Comune); d) assenza di rete familiare e di strutture fruibili in concreto nelle fasce orarie di lavoro e di visite. La motivazione sarebbe ‘apparente’ e contraddittoria perchØ afferma la possibilità per i coniugi di rivolgersi a terzi ed a strutture senza verificare la praticabilità effettiva nel caso concreto (distanze, orari, impegni dei parenti, età dei minori), e qualifica ‘temporanea’ la condizione lavorativa senza base fattuale, a fronte della prospettata continuità per esigenze economiche. Da qui, dunque, da un lato, il vizio di violazione di legge sostanziale per l’errato criterio interpretativo dell’art. 47ter O.P. (e, in coordinamento cautelare, dell’art. 275, co. 4, cod. proc. pen.), perchØ non si sarebbe applicato il canone ‘non formalistico’ dell”assoluta impossibilità’ che impone una valutazione casistica centrata sul bisogno assistenziale dei minori e sull’equilibrio psicofisico dei figli, non limitata a casi estremi; dall’altro, il vizio di motivazione sotto il profilo della dedotta insufficienza, illogicità e apparenza nella confutazione degli elementi specifici (orari di lavoro, visite mediche ricorrenti, indisponibilità dei nonni/parenti, distanza dalle strutture, tenera età dei tre minori). Il ricorso richiama a sostegno orientamenti di legittimità secondo cui: (i) l”assoluta impossibilità’ non coincide con la mera difficoltà, ma nemmeno va ridotta a casi estremi; (ii) la valutazione deve includere la situazione del minore e la concretezza del deficit assistenziale; (iii) l’impossibilità può derivare anche dall’oggettiva inconciliabilità tra esigenze lavorative e assistenza, se non vi siano effettive alternative (parenti/strutture) utilizzabili in concreto. Il Tribunale – si sostiene – avrebbe declinato tali principi in modo astratto e non calato nel caso.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge per inosservanza/erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari) e correlato vizio di motivazione per manifesta illogicità nella prognosi di reiterazione/contatti e nella adeguatezza della misura.
In sintesi, si osserva come il Tribunale ha reputato attuale e concreto il pericolo di reiterazione/recidiva e di ripristino dei contatti illeciti (anche tramite criptofonini) in caso di misura meno afflittiva, e ha quindi confermato il carcere come unica misura idonea. La difesa oppone: (a) l’assenza di precedenti penali e la giovane età del ricorrente; (b) il notevole lasso temporale dai fatti contestati; (c) la spontanea consegna all’A.G.; (d) la specificità del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (vincoli non ‘stabili’ come nell’art. 416bis, cod. pen., onde non opererebbe la regola presuntiva di stabilità del sodalizio), sicchØ l’attualità del pericolo non può essere desunta in via generalizzata, ma postula elementi fattuali specifici oggi non indicati. Si denuncia, pertanto, erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e motivazione stereotipata (richiamo ai criptofonini senza ancoraggio a dati attuali sul ricorrente). Da qui, dunque, da un lato, il dedotto vizio di violazione di legge processuale sull’uso di massime di esperienza non pertinenti o presunzioni incompatibili con l’assetto del reato associativo non mafioso, con conseguente travisamento del parametro dell”attualità e concretezza’ del pericolo richiesto dall’art. 274, cod. proc. pen.; dall’altro, il dedotto vizio di motivazione sotto il profilo dell’illogicità manifesta per mancata valutazione integrata del tempo trascorso, della condotta collaborativa (consegna), dell’incensuratezza, oltre all’omessa esplicitazione di elementi specifici recenti che rendano probabile la reiterazione proprio da parte del XXXXXX.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge per violazione del principio di proporzionalità e della presunzione di innocenza (artt. 3 e 27 Cost.; artt. 6, 49 §3, 52 Carta dei diritti UE; art. 5 CEDU), in relazione all’art. 275, co. 3 e 4, cod. proc. pen. e al
canone di extrema ratio della custodia.
In sintesi, non essendo dimostrate esigenze cautelari attuali e concrete, la permanenza in carcere violerebbe il minimo sacrificio necessario e il dovere di calibrazione tra idoneità, necessità e proporzione. Il ricorso richiama la giurisprudenza costituzionale che ha depotenziato gli automatismi custodiali (illegittimità dell’art. 275, co. 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente misure alternative ove idonee) e sottolinea che, nel caso di specie, la condizione familiare (tre minori, madre lavoratrice con problemi di salute) impone un test di proporzionalità particolarmente stringente, superabile attraverso l’adozione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Da qui, dunque, da un lato, il dedotto vizio di violazione di legge per l’erronea applicazione dei criteri di necessità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misure cautelari, con non corretto bilanciamento fra diritti fondamentali (libertà, bigenitorialità ed assistenza dei minori) ed esigenze di prevenzione, in contrasto con la Costituzione, la CEDU e la Carta UE come parametri interposti.
E’ pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte in data 5 gennaio 2026, con cui chiede l’inammissibilità del ricorso. Rileva il PG che in tema di misure cautelari personali, anche in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non sussiste il divieto della custodia cautelare in carcere previsto dall’art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato padre di prole in età inferiore ai sei anni, allorchØ l’impossibilità di prestare ad essa assistenza da parte della madre non si presenti come assoluta. Rilevato che tale impossibilità non va confusa con il mero disagio, per quanto gravoso, va altresì ribadito che la valutazione della sua configurazione costituisce questione squisitamente di merito che, in quanto sostenuta da motivazione idonea e pertinente, come nel presente caso, si sottrae al sindacato di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł inammissibile.
2.1. Va premesso che, dinanzi ai giudici dell’appello cautelare, la difesa aveva dedotto:
(i) l’assoluta impossibilità della madre (coniuge XXXXXXXXXXX) di assistere i tre figli minorenni – di cui uno nato nel DATA_NASCITA – per una patologia tiroidea (post tiroidectomia) e per ragioni lavorative;
(ii) l’affievolimento RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari per il tempo trascorso dai fatti e la spontanea costituzione dell’indagato.
Orbene, in relazione al primo motivo, il Tribunale ha ritenuto non integrata l”assoluta impossibilità’ della madre di prendersi cura della prole, operando una interpretazione restrittiva della norma quando invocata dal padre detenuto (deroga destinata primariamente alle madri detenute, estensibile al padre ove la madre sia oggettivamente impossibilitata). A sostegno richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui: l’impedimento deve essere grave e indipendente dalla volontà della madre, non essendo sufficiente una mera difficoltà; l’attività lavorativa, ancorchØ quotidiana e protratta per oltre otto ore, non integra di per sØ l’impossibilità assoluta (Sez. 1, n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Arena, Rv. 281353 01). Sul piano istruttorio, il Collegio ha valutato: (i) la natura saltuaria/stagionale del lavoro della madre (bracciante a tempo determinato per 102 giornate tra giugno-ottobre 2025, e singole giornate nel 2022-2024); (ii) il decorso clinico (intervento nel 2018, controlli specialistici annuali e terapia farmacologica di mantenimento, senza ingravescenza nØ limitazioni tali da impedire la cura dei minori); (iii) la non dimostrazione dell’assenza di ausili esterni (parenti/strutture pubbliche). Da ciò ha tratto la conclusione che non ricorre l’ipotesi
derogatoria dell’art. 275, comma 4, c.p.p., richiamando anche giurisprudenza (Sez. 6, n. 18851 del 06/03/2018, Gioffre’, Rv. 273382 – 01) sulla necessità di dimostrare l’oggettiva inconciliabilità del lavoro con l’assistenza, nonchØ l’indisponibilità di supporti familiari o istituzionali.
2.2. Come anticipato, la doglianza non ha pregio, essendo l’ordinanza del tutto immune dai denunciati vizi e assolutamente conforme all’esegesi giurisprudenziale di legittimità in materia. L’art. 275 cod. proc. pen. disciplina i criteri di scelta RAGIONE_SOCIALE misure e, al comma 4, prevede speciali limiti al ricorso alla custodia cautelare quando l’imputata sia madre di prole uguale o inferiore a sei anni (o donna incinta) e, in via derivata, quando l’imputato sia padre e la madre sia assolutamente impossibilitata ad assistere la prole. La giurisprudenza richiede una lettura restrittiva di tale deroga, in ossequio al carattere eccezionale della norma (si v., anche, piø di recente, Sez. 3, n. 43141 del 07/11/2024, M., Rv. 287138 – 01, secondo cui l'”assoluta impossibilità” per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l’applicabilità o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori). Secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, infatti (Sez. 1, n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Arena, Rv. 281353 – 01) l”assoluta impossibilità’ esige una grave inabilità indipendente dalla volontà della madre, non essendo sufficiente la mera difficoltà o la sola attività lavorativa (anche se quotidiana e prolungata (il Tribunale richiama questo principio in modo aderente). Ancora, si Ł affermato (Sez. 6, n. 18851 del 06/03/2018, Gioffre’, Rv. 273382 – 01) che la condizione di madrelavoratrice rileva come impedimento assoluto solo se adeguatamente dimostrata l’impossibilità di conciliare lavoro e assistenza e di avvalersi di parenti o strutture pubbliche. Anche qui, l’ordinanza ha correttamente preteso la prova specifica dell’indisponibilità di ausili familiari e/o istituzionali.
In conclusione, la verifica svolta dal Tribunale sulla natura saltuaria del lavoro, sul decorso clinico della tiroidectomia (controlli periodici, nessuna ingravescenza), e sulla mancata dimostrazione di assenza di supporti, Ł coerente con i principi di legittimità sopra richiamati: corretto, dunque, il diniego dell’applicazione del comma 4.
Anche il secondo motivo Ł inammissibile.
3.1. Il Tribunale ha sottolineato il ruolo apicale del prevenuto: gestione della fuoriuscita della cocaina dal porto di Gioia Tauro, del trasporto, detenzione e smercio; contatti esclusivi con magazzinieri e spacciatori; gestione contabile e trasferimenti dei proventi ai fornitori in Colombia; fornitura e attivazione di telefoni criptati all’organizzazione. L’elevatissimo numero di reati-fine in materia di stupefacenti, spesso di ingente quantità, Ł indizio di professionalità criminale, inserimento in rete transnazionale e profitto illecito rilevante. In assenza di elementi sopravvenuti che indichino un mutamento della pericolosità, tali dati sono sintomatici di rischio attuale e concreto di reiterazione.
3.2. Quanto al pericolo di fuga, il Collegio della cautela valorizza il fatto che, a fronte dell’ordinanza genetica di marzo 2023, il prevenuto si Ł costituito solo nel gennaio 2025, indice di una rete di contatti e di legami che gli ha consentito di sottrarsi per quasi due anni: la spontanea presentazione non basta dunque ad elidere il rischio.
3.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la
ordinanza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nØ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01): e ciò Ł quanto Ł avvenuto nel caso di specie.
3.4. Anche in diritto, del resto, l’ordinanza non merita censura.
Quanto al dedotto pericolo di recidiva, l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. richiede che il pericolo di commissione di delitti della stessa specie ovvero delitti di criminalità organizzata sia concreto e attuale, desunto da specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato emergente da atti o comportamenti concreti (non bastando la sola gravità del titolo). La misura, si noti, Ł stata disposta per la violazione dell’art. 74 d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), ossia per il reato associativo ‘speciale’ rispetto al 416 cod. pen., distinto dall’art. 416bis cod. pen., ma ricompreso, ai fini cautelari, nel genus dei delitti di criminalità organizzata cui fa espresso riferimento l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Noti, sul punto, sono i parametri giurisprudenziali su concretezza e attualità del pericolo. La giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione prognostica calata nel caso concreto, che tenga conto di modalità realizzative, personalità e contesto socioambientale; il decorso del tempo non esclude di per sØ l’attualità, ma aumenta l’onere motivazionale del giudice (senza imporre che il pericolo sia ‘imminente’: si v., ad es., tra le tante, Sez. 2, n. 26843 del 10/06/2021, Condrò, non mass.; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 266568 – 01). In particolare, la giurisprudenza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 277242 – 01; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266946 – 01) chiarisce che, quanto piø Ł ampio il lasso temporale, tanto piø la motivazione deve farsi analitica, ma non si esige la prova di una occasione delinquenziale imminente: l”attualità’ va intesa come persistenza nel tempo del pericolo, non come sua prossimità cronologica. Per i reati di criminalità organizzata (categoria in cui rientra l’art. 74, TU Stup.), l’attualità può essere desunta da dati strutturali del modus operandi (ruolo, inserimento nel circuito degli approvvigionamenti, disponibilità di strumenti comunicativi ‘opachi’, rete relazionale), e dalla capacità di ripristinare i contatti, specie quando la piattaforma operativa non risulta disarticolata. Non vale alcuna ‘presunzione assoluta’, ma neppure Ł richiesto un fatto nuovo specifico se persistono indici qualificati di operatività. Ciò Ł coerente con il tenore dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. che nomina espressamente i ‘delitti di criminalità organizzata’ come oggetto tipico del pericolo cautelare.
In tale quadro appare dunque limitato il rilievo dell’assenza di precedenti, giovane età e spontanea consegna. Ed invero, l’assenza di precedenti e la giovane età non sono, da sole, dirimenti ai fini dell’art. 274, cod. proc. pen.: la norma valorizza la personalità desunta da atti o comportamenti concreti e le specifiche modalità del fatto. Dunque, in reati organizzati, tali elementi ‘virtuosi’ possono cedere di fronte a indicatori oggettivi di stabile inserimento o professionalità criminale. La spontanea consegna (o collaborazione occasionale) può incidere su scelte investigative o sulla valutazione di adeguatezza/proporzionalità, ma non elide automaticamente il periculum libertatis se persistono canali relazionali e mezzi idonei a proseguire o riattivare l’azione (specie in contesti narcotraffico). Ancora, in un procedimento ex art. 74, TU Stup., il fatto che l’indagato abbia già operato mediante criptofonini Ł un indice attuale di capacità relazionale e tecnologica funzionale alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE condotte; se il
Tribunale valorizza (concrete) risultanze su reti e canali di comunicazione ancora accessibili, come nel caso in esame, la motivazione non Ł stereotipata ma aderente ai parametri di attualità delineati dalla giurisprudenza. NØ, del resto, rileva la ‘specialità’ dell’art. 74 TU Stup. rispetto al delitto di cui all’art. 416bis, cod. pen. ¨ corretto che non operi qui la ‘presunzione’ tipica dei delitti di tipo mafioso sulla stabilità del vincolo. Tuttavia: (i) l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. include i «delitti di criminalità organizzata», e la giurisprudenza sul punto considera il narcotraffico organizzato come fenomeno strutturato, seriale e transnazionale, con reti facilmente riattivabili; perciò, l’attualità del pericolo può fondarsi su indicatori oggettivi (ruolo, disponibilità canali, logistica, patrimonio, coindagati ancora liberi) senza necessità di una ‘nuova condotta’ specifica. La stessa giurisprudenza di legittimità che, negli anni, ha formato i requisiti della fattispecie ex art. 74 TU Stup. (ad es. stabilità del rapporto funzionale, ruoli, canali stabili di approvvigionamento) conferma che le condotte associative sono, per loro natura, replicabili e resilienti se non adeguatamente interrotte (si v., ad es., Sez. 6, n. 44153 del 17/10/2023, COGNOME, non mass.). Ne consegue che la tesi difensiva – secondo cui l’attualità non potrebbe mai ‘genericamente’ desumersi nei reati ex art. 74 TU Stup. – non Ł conforme all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e all’elaborazione giurisprudenziale.
Infine, sulla censura di motivazione stereotipata, Ł sufficiente in questa sede ricordare che questa Corte richiede una motivazione specifica, ma non iperanalitica al punto da esigere la prova della ‘occasione imminente’: Ł sufficiente che il giudice dia conto dei dati attuali dai quali inferisce la persistenza del pericolo (modalità, ruolo, reti, strumenti, cointeressenze, esiti investigativi). La stessa giurisprudenza chiarisce che l”attualità’ non coincide con l”imminenza’ e che il tempo trascorso impone maggior cura motivazionale, non l’automatica caducazione dell’esigenza. Pertanto, un percorso argomentativo, come quello che qui viene in rilievo, che correla (i) struttura/ruolo nel sodalizio ex art. 74, (ii) persistenza di referenti e canali, e (iii) idoneità dei criptofonini a riattivare i contatti, soddisfa l’onere motivazionale. Anche il secondo motivo Ł dunque privo di pregio.
Infine, anche l’ultimo motivo Ł inammissibile.
4.1. Come rilevato nel secondo motivo, non ha pregio la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbero esigenze cautelari. Piuttosto, il Tribunale richiama la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per determinati delitti, tra cui l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Ritiene che il decorso del tempo non sia tale – nel caso concreto – da imporre una motivazione piø intensa sul superamento della presunzione, specie essendo la condotta associativa chiusa a gennaio 2022 e risultando l’attivismo del sodalizio protratto per due anni. Da ciò discende la conferma della misura, ritenuta l’unica idonea a fronteggiare esigenze di recidiva e fuga (anche in relazione all’uso accertato dei criptofonini).
4.2. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede – per specifici delitti – una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo ove siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (non Ł presunzione assoluta). Tra i reati rilevanti rientra l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), invariabilmente valorizzata dalla giurisprudenza quale indice di elevata pericolosità sociale e di recidiva. Le pronunce di legittimità oscillano sul rilievo del ‘tempo silente’ (decorso del tempo dai fatti) nel superamento della presunzione: talune decisioni ribadiscono che il tempo da solo non basta; servono indicatori concreti di mutamento della pericolosità; altre valorizzano, in chiave costituzionalmente orientata, il requisito dell’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e il rilevante arco temporale privo di condotte sintomatiche.
4.3. Il Collegio di legittimità ritiene, peraltro, di dover dare continuità a quell’orientamento, ormai consolidato, il quale ritiene che in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l’unico tempo che assume rilievo Ł quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione RAGIONE_SOCIALE originarie esigenze cautelari (da ultimo: Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 – 01).
4.4. L’ordinanza in esame si colloca, dunque, sostanzialmente in tale orientamento, reputando non sufficiente il mero decorso temporale e valorizzando elementi di perdurante pericolosità (ruolo apicale, rete transnazionale, criptofonini). Tale impostazione Ł compatibile, dunque, con l’orientamento che esclude la neutralizzazione automatica della presunzione per il solo trascorrere del tempo (v. anche, da ultimo: Sez. 4, n. 39170 del 17/04/2025, Scavone, non mass.). Alla luce degli indizi richiamati (struttura organizzativa, ingenti quantitativi, collegamenti esteri, strumenti di comunicazione criptata), il mantenimento della custodia appare congruente con il comma 3: l’ordinanza ha correttamente richiesto novità sopravvenute significative per affievolire la presunzione e, non essendovene, ha ritenuto adeguata la misura piø afflittiva.
4.5. Alla luce di quanto sopra, la doglianza difensiva ancorata sulla violazione del principio di proporzionalità non ha pregio. La misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione prevedibile, e adeguata rispetto alle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen.: la custodia Ł extrema ratio , da disporre solo se inadeguate le altre misure. L’ordinanza richiama, in sostanza, questi canoni, ritenendo la detenzione l’unica misura idonea, in ragione del pericolo di reiterazione/fuga e della presunzione operante nel caso di associazione per traffico di stupefacenti.
4.6. L’ordinanza, infine, non espone il fianco nemmeno alle censure di violazioni convenzionali e del diritto unionale. Ed invero, l’art. 5 CEDU consente la privazione della libertà solo ove i motivi siano ‘rilevanti e sufficienti’ e sorretti da valutazione concreta; la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, sez. II, sent. 14 novembre 2023, ric. nn. 57325/19 e 16291/20) ha censurato motivazioni formali non sostanziate da circostanze specifiche, e insiste sulla verifica della proporzionalità complessiva della restrizione (carcere o domiciliari) nel tempo. L’ordinanza in esame offre una motivazione specifica (ruolo, rischi attuali, uso dei criptofonini, latitanza biennale), quindi compatibile con tali standard. A sua volta, l’art. 49, § 3, Carta dei diritti fondamentali sancisce il principio di proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzioni; pur riguardando la pena, la giurisprudenza UE (CGUE, sentenza 19 dicembre 2019, causa C-752/18, RAGIONE_SOCIALE) e la dottrina estendono la centralità del test di proporzionalità all’intero sistema RAGIONE_SOCIALE limitazioni dei diritti, attraverso l’art. 52, § 1 Carta (necessità, idoneità, proporzionalità in senso stretto). La motivazione cautelare che esclude misure meno afflittive perchØ inadeguate, come nel caso in esame, Ł in linea con tale paradigma. Infine, anche la giurisprudenza interna ritiene che la proporzionalità e l’adeguatezza operano come parametri di commisurazione anche nella fase di mantenimento e/o sostituzione della misura, imponendo una verifica costante della minor compressione possibile (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, P.m. in proc. Khalil, Rv. 249324 – 01; Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 – 01). L’ordinanza, escludendo alternative meno afflittive per concrete esigenze, si muove coerentemente entro questo solco. Anche l’ultimo motivo Ł, pertanto, inammissibile.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 21/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.