Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44153 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44153 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa 1’11 maggio 2023 dal Tribunale di Messina lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore General visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt (capo 1) e 73 (capi 25, 26, 27, 28 e 29) d.P.R. n. 309 del 1990.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME deducendo due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità degli ind di colpevolezza in ordine al reato associativo ed alle cessione contestate ai capi 25 26, 27 e 29 dell’imputazione provvisoria. Deduce il ricorrente che la sua partecipazione all’associazione, con il ruolo di stabile fornitore, è stata desunta cessioni di sostanza stupefacente in relazione alle quali, fatta eccezione per quella d cui al capo 28, il Tribunale ha utilizzato degli elementi indiziari equivoci, qua conversazione con NOME NOME 15/3/22, o l’accertata presenza di NOME NOME del NOME in territorio catanese. Si segnala, al riguardo, l’assenza di alcun sequestro di sostanz stupefacente – cui si è proceduto nella sola occasione del reato di cui al capo 28 in relazione al quale l’indagato ha reso confessione – e l’impossibilità di ravvisare n caso in esame un’ipotesi di «droga parlata» atteso che le conversazione captate, connotate dall’assenza di messaggi cifrati o di un linguaggio criptico, documentano, al più, un incontro tra il ricorrente e i coindagati.
2.2 Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta d misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all’esame del secondo motivo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è, infatti, configurabil solo nel caso in cui i sodali agiscono, in via parallela, per la realizzazione di scopo comune (i profitti derivanti dallo spaccio della droga), ma anche in relazione al vincolo derivante da un rapporto continuativo di fornitura di sostanze stupefacenti i cui le parti perseguano propri interessi di profitto (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/201 COGNOME, Rv. 251574; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Beraj, Rv. 208231)
Né la diversità di scopo personale o la diversità dell’utile che i singoli partecip propongono di ricavare, né l’eventuale contrasto di interessi economici sono, infatti ostativi alla configurabilità e persistenza del vincolo associativo.
Ciò che, invece, determina il salto di qualità del rapporto di fornitura da relazi di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito su base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici dell configurabilità dellmaffectio societatis”, quali, in particolare, la durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell’approvvigionamento continuativo d stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/201 COGNOME, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259881).
Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della “novazione” del rapporto, quanto, piuttosto che ta fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attra le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, assuma le connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzion comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operativi del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato.
Peraltro, come già affermato da questa Corte, non si richiede che tale rapporto di fornitura sia anche connotato da esclusività (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/1.012015 dep. 2016, Nappello, Rv. 265764).
Con riferimento all’elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i sogge abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e l’acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale olt la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.
Si è, infatti, affermato che integra la condotta di partecipazione un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la cost disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, ta determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione de fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).
Solo a tali condizioni è, dunque, possibile proiettare il singolo atto negoziale esecuzione del rapporto sinallagmatico di fornitura oltre la sfera dell’attiv individuale, per sussumerlo nell’ambito di un rapporto societario, quale elemento costitutivo della complessiva ed articolata struttura organizzativa di cui costituis analogamente a quanto accade nell’ambito delle organizzazioni complesse, lecite o illecite, una sorta di «ramo di azienda» che, benchè dotato di una propria autonomia organizzativa e gestionale, concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Va, pertanto, ribadito che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rappor sinallagrnatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente a programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719).
3.L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi e, con motivazione carente e in parte connotata da evidenti salti logici, ha, da un lat confermato il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai reati fine e, dall’alt desunto da detti reati oltre che dalla asserita esclusività del rapporto di fornitu dal rapporto di conoscenza tra COGNOME ed altri associati, gli elementi sintomatici dell partecipazione del ricorrente al sodalizio.
3.1 Muovendo in ordine logico dalle censure relative al giudizio di gravità indiziaria relativo alle cessioni contestate ai capi 25, 26, 27 e 29, rileva il Collegi le argomentazioni del Tribunale appaiono connotate da evidenti fratture logiche che non consentono di comprendere sulla base di quali elementi fattuali abbia desunto dai soli contatti telefonici tra il ricorrente e NOME, o dalla sola geolocalizzazio loro luogo di incontro, elementi indiziari idonei a far ritenere con elevata probabi che in tali occasioni il COGNOME abbia effettivamente ceduto sostanza stupefacente a NOME o ai sodali. Gli indizi considerati, infatti, in assenza di ulteriori elementi, contenuto specifico delle conversazioni intercorse (non riportato nell’ordinanza impugnata) o i risultati di appositi servizi di osservazione, non possono essere considerati “gravi”, dovendosi considerare tali solo gli elementi idonei ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e, dunque, dotat
di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (cfr. Sez. 6, n 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610).
3.2 Le lacune motivazionali in ordine a quattro delle cinque cessioni contestate al ricorrente si riflettono anche sul giudizio di gravità indiziaria relati partecipazione del COGNOME al sodalizio, che il Tribunale ha fondato non solo sulla ritenute cessioni contestate al ricorrente ma anche su un elemento, di per sé non dirimente, della non esclusività del rapporto tra lo stesso e NOME, desunta dal tenor di una conversazione in cui il COGNOME invitava NOME a chiamare il suo «compare».
Peraltro, anche a voler prescindere dalle gravi carenze motivazionali in ordine alle cessioni censurate dal ricorrente, va, comunque, considerato che il Tribunale ha erroneamente desunto dalla mera reiterazione delle ipotetiche forniture o dalla non esclusività del rapporto tra COGNOME e COGNOME la partecipazione del primo al sodaliz senza valutarne la stabilità, la consistenza qualitativa e quantitativa, la sua rileva economica e, soprattutto, secondo i canoni di giudizio esposti nel par. 2, la incidenza sull’operatività del sodalizio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Il Giudice del rinvio, attenendosi ai principi di diritto affermati nel par. 2, dovrà illustrare gli el dimostrativi delle cessioni contestate ai capi 25, 26, 27 e 29, nonché dell’adesione del COGNOME alla “RAGIONE_SOCIALE” e, in particolare, della possibilità di qualificare l’eventuale rapporto di fornitura a questo ascrivibile quale consapevole e volontari attuazione del programma associativo e cooperazione alla permanenza in vita del consorzio criminale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gl adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 ottobre 2023