Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 515 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 515 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
Speranza, che ha concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/06/2025, il Tribunale di Catania rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 5.5.2025, con la era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1), a molteplici reati in materia di armi e droga (capi 2,4,5,7,8,9,10), nonchè ai reatifine di cui ai capi 2, 4, 17 dell’imputazione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale, nell’esaminare la posizione del ricorrente, si era limitato a uniformare la motivazione resa a tutti i soggetti coinvolti, in merito alla sussistenza dei gravi indizi dei reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 con conseguente inammissibilità di tale modus operandi, il Tribunale aveva omesso ogni valutazione in ordine al tempo trascorso dai fatti contestati, nel quale si erano verificati numerosi arresti dei soggetti coinvolti, con conseguente impossibilità di ritenere l’unitarietà del RAGIONE_SOCIALE; inoltre, il Tribunale aveva omesso di considerare un elemento dirimente e, cioè che i soggetti coinvolti non erano solo parenti ma vivevano tutti nella medesima strada, tanto da doversi escludere che i contatti tra gli indagati, emergenti dalle videoriprese e dalle intercettazioni, fossero relativi ad affectio societatis, quanto, piuttosto, ai legami ed alla conformazione urbanistica dei luoghi.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aggravante di avere “il ruolo di cassiere e organizzatore” nell’ambito dell’associazione.
Argomenta che il erroneamente Tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al ruolo verticistico contestato al ricorrente, nella duplice veste di cassiere ed organizzatore; innanzitutto, tale ruolo era contestato al contempo anche ai coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME e, dunque, non era connotato dalla necessaria infungibilità; inoltre, il ricorrente, veniva indicato anche come colui che svolgeva anche ruoli di manovalanza – smercio dello stupefacente su strada- incompatibili con una posizione apicale; ancora, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia non emergeva un ruolo apicale del ricorrente; la motivazione espressa dal Tribunale era , dunque, del tutto carente.
Con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod.pen.
Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, basandosi solo sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, senza che tanto trovasse riscontro negli atti processuali; neppure emergeva una eventuale consapevolezza del ricorrente, considerata la natura soggettiva dell’aggravante; anche sotto il profilo del cd metodo mafioso l’aggravante non trovava riscontro negli atti processuali e la motivazione del Tribunale era fondata su formule generiche e meri sospetti; l’aggressione ai danni di COGNOME NOME era stata mal interpretata dai Giudici di merito e non poteva ricondursi alla difesa del territorio.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine all’aggravante dell’essere l’associazione armata, in quanto le armi erano custodite in un posto differente rispetto allo stupefacente e non vi era prova che il ricorrente avesse mai acceduto a tale luogo; le risultanze istruttorie, inoltre, davano atto che l’unico ad avere avuto contatti con le armi era stato COGNOME NOME.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo ed il secondo motivo di ricorso, entrambi afferenti alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo, sono inammissibili.
Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, COGNOME, Rv. 252178).
Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità
accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687).
La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
Nella specie, il Collegio cautelare riteneva sussistente la gravità indiziaria del contestato reato associativo, con adeguata motivazione, richiamando il compendio probatorio comprovante l’esistenza di una associazione criminosa, organizzata in una struttura gerarchica, dedita al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, skunk, crak e marijuana), capeggiata e promossa da COGNOME NOME ed operante principalmente nei comprensori di Aci Catena e Acireale, in cui risultava ben delineata la ripartizione dei compiti tra gli associati, la stabilità e l’intensità de rapporti; la struttura associativa era caratterizzata da un modus operandi collaudato e supportato da strumenti operativi, basi logistiche e luoghi destinati all’occultamento della sostanza stupefacente.
Al sodalizio criminoso partecipavano numerosi sodali, con specifici ruoli all’interno del RAGIONE_SOCIALE associativo, tra i quali anche l’attuale ricorrente COGNOME NOME, con ruolo apicale di organizzatore, oltre che cassiere del RAGIONE_SOCIALE; gli elementi indiziari comprovanti la consapevole partecipazione del COGNOME al sodalizio criminoso ed il ruolo concretamente svolto erano costituiti dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite (cfr pp 9,10,11,12 dell’ordinanza impugnata); l’operato del COGNOME, apprezzabile come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione, comprovava la
condotta di attiva partecipazione, consapevole e volontaria, in modo stabile e permanente, alla realizzazione del programma criminoso.
La motivazione espressa dal Tribunale è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 – 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 – 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692 -01).
A fronte di un percorso argomentativo congruo, non manifestamente illogico ed in linea con i principi di diritto succitati, il ricorrente propone censure in fatto, orientate a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.
Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso.
Il Collegio cautelare ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria della contestata aggravante di cui all’art. 416-bis cod.pen., richiamando il compendio probatorio summenzionato, la figura apicale del COGNOME e il collegamento esistente tra il capo del sodalizio- COGNOME NOME– e la famiglia mafiosa catanese COGNOME; ha, poi, rimarcato che l’attività di indagine aveva evidenziato che parte dei proventi del sodalizio andavano ad alimentare le casse del predetto clan COGNOME, che il capo del sodalizio si imponeva, in numerose occasioni, con metodi tipicamente mafiosi e che era stata sugellata un’alleanza con la frangia catanese dei “RAGIONE_SOCIALE” per l’approvvigionamento di ingenti quantitativi di stupefacenti, a testimonianza della forza criminale ed economica del RAGIONE_SOCIALE (pp 13,14 e 15 dell’ordinanza impugnata),
Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata ( confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181) e propone, altresì, censure in fatto, volte a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.
Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso.
Con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante dell’associazione armata, prevista dall’art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il
Tribunale ha rimarcato che le risultanze probatorie dimostravano la diponibilità di armi da parte dei compartecipi al contestato sodalizio criminoso; in particolare, costituiva indice rilevatore della configurabilità di detta aggravante il rinvenimento nel sito di interesse in data 7.3.2022 delle armi descritte in imputazione ed il dato emergente dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza che documentavano numerosi accessi da parte dei principali sodali al predetto sito e all’appartamento ove erano custodite le armi; era emersa anche la consapevolezza della disponibilità di tali armi da parte del COGNOME, che era in stretto contatto con i predetti e che, secondo il contenuto di una delle conversazioni intercettate, le aveva anche maneggiate.
La motivazione è adeguata e conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia: la circostanza aggravante dell’associazione armata, prevista dall’art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – diversamente da quella analoga, ipotizzata dall’art. 416 bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all’associazione per delinquere di stampo mafioso – richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall’associazione criminosa (Sez.5, n.11101 del 04/02/2015, Rv.262714 – 01); l’ aggravante prevista dal comma quarto dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell’art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell’associazione (Sez.2,n.44667de1 08/07/2013,Rv.257611 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 comma Iter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 11/11/2025