Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49333 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49333 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentito il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 16 maggio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui all’art. 74, d.PR. 309/1990 e vari reati fine (art. d.PR cit.), reati commessi nel 2019 e gennaio 2020.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. at cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata per vizio di violazione di legge e carenza di motivazione sia sulla configurabilità del reato associativo che del contributo partecipativo e del ruolo direttivo. In particolare, denuncia:
2.1.erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 74 d.PR. 309/1990 e connessi vizi di motivazione perché l’ordinanza impugnata non ha esaminato il tema della sussistenza di una struttura associativa stabilmente dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, inquadrabile nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 74, cit., né il Tribunale individuato i connotati della condotta partecipativa del ricorrente, sotto l’aspetto direttivo o di organizzatore, che deve risultare idonea e volta ad assicurare la piena funzionalità dell’organismo criminale per l’intera durata dell’associazione in presenza di una struttura connotata da interscambiabilità dei ruoli, nel corso del tempo;
2.2. violazione di legge (art. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione per la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, concrete e attuali, trascurando la circostanza che si tratta di fatti risalenti e che NOME COGNOME era stato detenuto da novembre 2020; il Tribunale non ha compiuto la doverosa valutazione prognostica, strutturata sulla personalità dell’indagato, valorizzando solo le condotte pregresse ai fini dell’applicazione della più grave delle misure custodiali, in carenza di elementi che denotino una sua pericolosità qualificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.11 primo motivo, generico nella sua prospettazione, è anche manifestamente infondato.
Il Tribunale, sulla scorta delle intercettazioni eseguite su varie utenze, ha ritenuto accertata a livello gravemente indiziario la esistenza di un’associazione a delinquere, operante in Francavilla Fontana e zone limitrofe, in cui rivestivano un ruolo sovraordinato NOME COGNOME e NOME COGNOME. Era comprovata, in particolare, l’esistenza di una struttura che prevedeva l’acquisto di droga da tale COGNOME; lo stoccaggio e occultamento della merce presso l’abitazione dell’COGNOME e successive operazioni di confezionamento presso l’abitazione del COGNOME, coinvolto sia nelle operazioni di acquisto e ritiro della merce che nelle attività di preparazione delle dosi e successivo smercio, valendosi di varie persone.
Indicativi della sussistenza del reato associativo sono stati ritenuti i contatti tra gli indagati; il numero degli episodi di spaccio accertati che denotano la disponibilità di mezzi e rivelano uno schema operativo, che vede al centro dell’attività l’allestimento di una vera e propria “piazza di spaccio” nel territorio Francavilla, con esclusione di soggetti estranei al gruppo. Completano la ricostruzione l’accertata la interscarnbiabilità dei ruoli fra gli associati; la coesion del gruppo; la esistenza di una cassa comune, affidata a NOME COGNOME, cui venivano devoluti gli introiti derivanti dallo spaccio.
Generiche e meramente assertive si rivelano, pertanto, le argomentazioni difensive sulla insussistenza del gruppo associato, dedito allo smercio di droga non meno di quelle che contestano il contributo qualificato, in veste di organizzatore, del ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità è netta nel delineare la differenza ontologica tra il reato associativo e le condotte di cessione ancorché reiterate nel tempo: il reato associativo postula, infatti, la prova – a livello indiziario – della esistenza una struttura, che può essere anche rudimentale, dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti derivando la pericolosità del gruppo così organizzato proprio da tale connotato e da quello della sua tendenziale stabilità nel tempo.
Chiara nella giurisprudenza, e l’ordinanza impugnata ne ha fatto coerente applicazione rispetto alle condotte ricostruite, è la individuazione, ai fini dell configurabilità del reato associativo, della esistenza di elementi che denotino la esistenza della struttura e la sua organizzazione e, nel caso in esame, sono stati valorizzati non solo i contatti continui tra gli spacciatori, ma anche i frequenti viaggi organizzati per i rifornimenti della droga; la esistenza di basi logistiche e di somme di denaro accumulate in vista dei futuri acquisti e le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, che chiaramente denotano la esistenza di una struttura organizzata.
3.Ma altrettanto chiaramente, come anticipato, è stato ricostruito il contributo qualificato del ricorrente alle attività associative.
Sono proprio le intercettazioni tra gli associati ad averne comprovato l’inserimento nel gruppo con un ruolo che, correttamente, è stato sussunto in una condotta di partecipazione qualificata quale quella di organizzatore poiché il ricorrente si occupava degli approvvigionamenti di droga, dopo avere concordato, con il fornitore NOME COGNOME, il relativo prezzo; dava direttive agli associati e procedeva al riparto degli utili dell’attività di spaccio; teneva la contabilità e dav direttive ai sodali per il recupero crediti e pagamento del fornitore; metteva a disposizione la propria abitazione per la custodia e confezionamento della droga in dosi da smercio; decideva i compiti degli associati che riconoscevano il suo ruolo
apicale; stabiliva le strategie e il prezzo di vendita al fine di massimizzare i profitto; si occupava della determinazione del prezzo di vendita.
Il ricorso non si è confrontato con questi elementi che, viceversa, correttamente il Tribunale ha ritenuto indicativi del ruolo di organizzatore che compete a chi, in un contesto organizzato, assuma poteri di gestione, quand’anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo e, dunque, in colui che, in posizione di preminenza, organizzi il lavoro degli altri componenti l’associazione, sia in relazione ai rifornimenti d sostanza stupefacente sia all’attività di cessione ( Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256). Ai fini della configurabilità di tale ruolo non è richiesto che le attività organizzative e di gestione siano svolte per tutta la durata della vita del gruppo o che siano svolte in via esclusiva essendo, invece, rilevante l’effettività dell’esercizio dei poteri di coordinamento, anche quando se ne rilevi la interscambiabilità con altri soggetti, pure posti in posizione apicale.
E’, pertanto, del tutto arbitraria, oltre che inidonea a mettere in discussione la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato, la lettura parcellizzata, proposta dal ricorso, delle singole attività riconducibili all’indagato.
4.11 Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari a fronte del decorso non particolarmente protratto nel tempo dei fatti contestati in via provvisoria.
Il Tribunale ha, infatti, rilevato l’esistenza di specifici elementi che depongono per l’attualità e concretezza del rischio di recidiva ex art. art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. valorizzando l’assiduo ed incessante impegno, con ruolo preminente, nell’attività associativa del ricorrente, rispetto al quale non rileva, a fine di escludere il pericolo, l’epoca non recentissima dei fatti o la circostanza che questi sia detenuto con misura custodiale per altra causa, poiché neppure lo stato di detenzione – quindi in esito a condanna – è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione d libertà.
Il Collegio condivide il principio di diritto che richiede, allorché sussista una netta frattura temporale tra il momento di accertamento dei fatti e quello in cui dovrebbe essere eseguita la misura, la possibilità dell’indagato di allegare elementi contrari che attestino il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, COGNOME, Rv. 261670): cionondimeno, nel caso in esame, e rispetto alla multiforme e protratta attività svolta dal ricorrente a favore de
sodalizio, non sono stati acquisiLi elementi che smentiscono il pericolo reiterazione.
5.11 ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria è incaricata degli adempimenti in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere relatore
Il Presidente