Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25206 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25206 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna NOME COGNOME nato il 12/01/1979 a Bologna avverso l’ordinanza in data 24/12/2024 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del P.M. e il rigetto del ricorso di COGNOME udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che, riportandosi alla memoria, ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso e il rigetto del ricorso del P.M.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna in sede di riesame ha annullato l’ordinanza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 26 novembre 2024 nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al reato
di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, di cui all’art. 270-bis cod. pen., contestato al capo A), di cui ha escluso la gravità indiziaria, mentre ha confermato detta ordinanza sia in relazione al reato di propaganda e istigazione a delinquere per scopi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fondata sul negazionismo e sull’apologia della Shoah, di cui all’art. 604-bis, comma primo e terzo, cod. pen., sia in relazione all’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna relativamente all’esclusione della gravità indiziaria per il capo A).
Con l’unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 270-bis cod. pen.
Il Tribunale, dopo aver correttamente individuato le premesse del ragionamento giuridico – coerentemente con l’orientamento giurisprudenziale che dà rilievo all’esistenza di una struttura organizzata con un programma finalizzato a sovvertire l’ordinamento dello Stato, accompagnato da progetti concreti e attuali di atti di violenza- e i profili rilevanti al fine di poter ravvisare un effettivo a organizzativo, aveva valutato le condotte materiali poste in essere dalle persone sottoposte alle indagini in termini di efficacia concreta e non di potenzialità offensiva, e aveva omesso di tener conto di attività non materiali, altamente rilevanti per la valutazione del quadro indiziario.
Non avrebbe potuto darsi rilievo al fatto che le due attività materiali (un episodio di volantinaggio e una riunione di associati a Bologna) si fossero risolte in un insuccesso, essendo esse stesse indicative della pericolosità del gruppo.
Il carattere rudimentale dell’organizzazione della RAGIONE_SOCIALE non valeva ad escluderne l’esistenza, suffragata dai caratteri di stabilità e permanenza, tali da rendere possibile l’attuazione di un programma delittuoso.
Né avrebbe potuto valorizzarsi il mancato rinvenimento di armi, dovendosi considerare i ripetuti richiami alle armi emergenti dalle conversazioni, anche in relazione al possibile reperimento delle stesse.
Quanto agli incontri tra gli indagati, indebitamente erano stati trascurati quelli avvenuti attraverso i canali telematici.
Inoltre, il Tribunale, dopo aver riconosciuto la valenza sintomatica di atti di proselitismo e arruolamento, aveva omesso di dar conto di svariate azioni del gruppo in tali ambiti, attraverso canali telematici più facilmente utilizzabili in modo clandestino.
Non era dunque dato comprendere perché fossero stati utilizzati alcuni indici e non altri, idonei a corroborare l’ipotesi associativa.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 604-bis cod. pen.
Il Tribunale aveva ritenuto che l’adesione al gruppo potesse rendere configurabile il concorso nel reato contestato, ma senza considerare che il ricorrente non è filonazista, ma semplicemente anarchico, che ha scritto libri e canzoni che inneggiano a valori opposti a quelli propri del nazismo, che ha aderito al gruppo solo per odio contro la struttura governativa e per organizzare un colpo di stato.
Non avrebbe potuto valorizzarsi la ricerca di nuovi adepti, fermo restando che la configurabilità del reato era stata esclusa dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in relazione alla richiesta di disporre operazioni di intercettazione a seguito del rinvenimento del volantino affisso alla fermata dell’autobus nei pressi del INDIRIZZO, nel quale non erano stati ravvisati incitamenti alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc pen.
L’assunto del Tribunale che il ricorrente potesse commettere ulteriori reati, in quanto non aveva preso le distanze dalle logiche di propaganda all’odio per ragioni razziali e discriminatorie, non corrispondeva alle risultanze processuali: egli aveva dichiarato di essere pentito; era stata rilevata una rarefazione dei contatti con i membri apicali del gruppo; egli era fuoriuscito nel settembre/ottobre 2023; non erano emersi collegamenti per questioni strategiche, avendo il ricorrente continuato a svolgere la sua attività lavorativa, tanto che la perquisizione nei suoi confronti aveva dato esito negativo.
Il pericolo di reiterazione non era dunque attuale e neppure concreto, non potendosi parlare di spregiudicatezza nel perseverare nella condotta contestata e non potendosi affermare che il periodo di carcerazione già subita non avesse avuto effetto dissuasivo, a fronte della sua personalità, emergente dalle dichiarazioni rese da chi lo conosceva da vicino quale soggetto gentile, lavoratore, dall’animo buono, e della cristallina biografia penale.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata adeguatezza della sola custodia in carcere.
Il Tribunale non aveva motivato in ordine al pericolo di allontanamento dal domicilio ma in ordine al pericolo che il ricorrente potesse munirsi di strumenti informatici per reiterare condotte di tipo comunicativo, ma senza la formulazione di una specifica prognosi e senza considerare che il predetto non disponeva di strumenti telefonici o di comunicazione criptati, non aveva cambiato numero telefonico e inoltre non aveva competenza informatica.
3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
In sede di riesame era stata dedotta l’insussistenza di tale tipo di esigenza cautelare ma il Tribunale sul punto non aveva motivato in alcun modo.
3.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prognosi circa l’irrogazione di una pena superiore ad anni due e alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Per effetto di un travisamento della prova il Tribunale aveva ritenuto che non potesse concedersi il beneficio della sospensione condizionale anche alla luce della precedente condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, condanna che tuttavia non è riferibile al ricorrente, bensì a diverso coindagato.
Potendo essere concesse le attenuanti generiche e avendo il ricorrente dichiarato di essersi pentito, ben potrebbe essergli riconosciuto in sede di eventuale condanna il beneficio in esame, prognosticamente escluso sulla base del dirimente travisamento richiamato, dovendosi per contro considerare il suo orientamento contrario a ideologie suprematiste e ispirate da odio razziale, il suo allontanamento dal gruppo, la dedizione al lavoro e alla cura della madre.
3.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prognosi di irrogazione di pena non inferiore ad anni tre di reclusione.
Gli stessi elementi avrebbero dovuto essere valutati anche in funzione della prognosi di irrogazione di una pena elevata, a fronte della complessiva personalità del ricorrente, avendo peraltro lo stesso Tribunale rilevato che le farneticanti esternazioni del predetto avrebbero dovuto essere calibrate sulla complessa personalità di soggetto gravato da varie problematiche familiari, ferma restando la possibilità di irrogazione di una pena sostitutiva.
3.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prognosi di irrogazione di una pena inferiore a quattro anni.
Il Tribunale non aveva tenuto conto della possibilità di irrogare una pena in relazione alla quale il ricorrente avrebbe potuto fruire dell’affidamento in prova al servizio sociale o di altre misure alternative alla detenzione.
Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria nella quale illustra i motivi di inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso del P.m. e illustra le ragioni a fondamento del proprio ricorso, allegando inoltre l’ordinanza con la quale in data 1 marzo 2025 il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha sostituito la custodia in carcere con la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Granarolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile, in quanto del tutto inidoneo a confutare i rilievi sulla cui base il Tribunale di Bologna ha escluso la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all’art. 270-bis cod. pen.
Correttamente nell’ordinanza impugnata si pone in luce che il grave delitto associativo in esame implica non solo e non tanto l’individuazione di un gruppo di soggetti che siano accomunati da una comune base ideologica e culturale, ma essenzialmente l’esistenza di una consolidata struttura organizzativa che sia capace di esprimere un programma criminoso, pur non occorrendo anche l’elaborazione di un piano di attuazione di specifiche azioni terroristiche (in sintonia con quanto affermato da Sez. 5, n. 2651 del 08/10/2015, dep. 2016, COGNOME Rv. 265924 – 01).
Ciò significa che la sussistenza della struttura va commisurata a quella capacità, in relazione al numero dei soggetti, ai mezzi di cui dispongono, alla natura dei contatti tra loro intercorrenti, tali da rendere plausibile il passaggi all’azione.
Ed è alla luce di tali premesse che il Tribunale ha valorizzato in senso contrario la concreta consistenza del gruppo di soggetti venuti in rilievo, che non disponevano di mezzi adeguati, neanche sul piano finanziario, che si mantenevano in contatto tramite canali informatici e che, pur dediti alla propaganda di una visione filonazista o comunque improntata a discriminazione razziale ed a forte antisemitismo, non erano strutturalmente collegati ad organizzazioni consolidate, come l’Ordine di Hagal, di cui non costituivano una articolazione, e non erano mai in concreto addivenuti ad un serio confronto circa le loro reali possibilità di azione ed anzi, nei soli casi in cui avevano cercato di mettersi maggiormente in gioco sul piano operativo, attraverso un’azione di volantinaggio ovvero con l’indizione di una riunione, avevano dovuto prendere atto dell’inidoneità del loro agire e del numero assai limitato degli adepti pronti a confrontarsi de visu, peraltro in assenza di qualsivoglia serio progetto di azioni dimostrative di tipo terroristico, salva la mera ipotesi di un attentato ai danni della Presidente del Consiglio, mai divenuta progetto operativo, sulla base di determinazioni precise, e comunque rapidamente abbandonata.
Deve aggiungersi che, secondo quanto rilevato dal Tribunale, non avrebbe potuto valorizzarsi neppure il tentativo di arruolamento e di addestramento, quest’ultimo più specificamente ascrivibile a NOME COGNOME o il riferimento fatto in alcune conversazioni al reperimento di armi: in realtà è stato accertato
sulla base di quanto riconosciuto dagli stessi personaggi monitorati che l’addestramento si era risolto in qualche poco partecipata “corsetta” al mattino, e che non era venuta in rilievo in termini concreti l’effettiva disponibilità di armi.
A fronte di ciò, il ricorso del Pubblico ministero cerca di segnalare gli elementi che avrebbero dovuto condurre su alcuni punti a conclusioni diverse, senza tuttavia individuare vizi della motivazione implicanti fratture logiche dell’argomentazione o decisivi travisamenti del quadro indiziario, e valorizza il significato strutturale dell’adesione dei soggetti monitorati a gruppi Telegram, come RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ed a canali come RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE, ciò che il Tribunale non ha in astratto disconosciuto, salvo giungere non illogicamente a diverse conclusioni, escludendo per tutte le ragioni poste in evidenza la configurabilità di un’effettiva struttu organizzativa, capace, al di là di astratte declamazioni ideologiche, di porsi in azione per la realizzazione di un programma, inquadrabile nell’alveo definito dall’art. 270-bis cod. pen.
Venendo invece al ricorso di COGNOME deve in primo luogo rilevarsi l’infondatezza del primo motivo, volto a contestare la gravità indiziaria relativa al delitto di cui all’art. 604-bis cod. pen.
Al di là dei convincimenti ideologici, risulta decisivo quanto osservato dal Tribunale in ordine al fatto che NOME aveva pienamente aderito ai gruppi Telegram e al canale RAGIONE_SOCIALE, sui quali venivano propagandati contenuti dalla forte impronta razzista e antisemita, con riferimenti al negazionisnno.
L’impegno palesato dal ricorrente per il proselitismo (egli aveva contattato tali Albano e Fallisi), al di là dei fini ultimi da lui soggettivamente perseguiti, costitui un contributo concreto e un rafforzamento dell’altrui proposito di divulgare quei contenuti, destinati ad una più diffusa conoscenza, secondo i desiderata dei soggetti cui i canali facevano capo.
Né è stato in alcun modo prospettato che il ricorrente fosse all’oscuro di quei contenuti propagandati, essendosi semmai sottolineato come la conoscenza di rapporti intercorrenti tra Nicotra e amici ebrei avesse costituito un motivo di raffreddamento dei rapporti con Trevisani, ciò che non vale tuttavia ad elidere la valenza oggettiva della condotta ascrivibile anche al ricorrente, pur rivolta primariamente al colpo di Stato in una confusa commistione di terrorismo e anarchia.
Del tutto inconferente, in senso contrario, risulta l’invocata circostanza che il G.i.p. del Tribunale di Bologna avesse respinto, all’indomani del reperimento dei
volantini in INDIRIZZO la richiesta di autorizzare intercettazioni, non avendo ravvisato messaggi di rilievo antirazzista e antisemita.
Si è già rilevato invero come la condotta non sia stata valutata ai fini in esame in relazione ai volantini, ma al più generale invio di messaggi propagandistici, facenti capo al gruppo che includeva anche il ricorrente.
Tutti i restanti motivi, che ineriscono ai profili strettamente cautelar possono essere valutati congiuntamente.
6.1. Deve in primo luogo rimarcarsi come nelle more la misura cautelare della custodia in carcere sia stata sostituita con quella dell’obbligo di dimora, cosicché risultano ormai inconferenti i temi dedotti con il terzo, il quinto, il sesto e il set motivo, con i quali si contestava l’applicabilità di una misura cautelare custodiale, carceraria o domiciliare, in rapporto alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena o all’irrogazione di una pena inferiore a tre o a quattro anni.
6.2. In secondo luogo, deve segnalarsi la mancanza di interesse in ordine al terzo motivo, posto che il Tribunale non ha in alcun modo valorizzato il pericolo di inquinamento probatorio.
6.3. Venendo al secondo motivo, volto a censurare il ravvisato pericolo di reiterazione criminosa, deve rilevarsene l’infondatezza.
Ed invero, se effettivamente è stato dato conto di un progressivo affievolimento dalla metà del 2023 dei rapporti del ricorrente con gli altri soggetti monitorati, seppur estemporaneamente e occasionalmente venuti nuovamente in rilievo, ciò che maggiormente ha indotto il Tribunale a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione è la significativa pregressa durata di quei contatti, coltivat in una inquietante prospettiva, nonché la gravità delle condotte volte a propagandare contenuti razzisti, filonazisti e antisemiti.
E’ stato su tali basi rilevato come il ricorrente sia soggetto dalla fragil personalità, proclive anche a propositi estremi, che possono certamente riaffacciarsi in contesti e sulla base di contatti -se non identici- comunque analoghi, e che implicano la sottoposizione del predetto a forme di contenimento della sua libertà di azione, anche se egli è nel contempo legato agli interessi della quotidianità, in relazione all’attività lavorativa e alla cura della madre ammalata.
Si tratta di valutazione che i rilievi difensivi non sono idonei a vulnerare, né sulla base del pentimento professato dal ricorrente né attraverso il richiamo di dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive da vari conoscenti, elementi che non valgono ad elidere l’oggettiva valenza del quadro indiziario e delle correlate ricadute sul piano personologico, che non risulta privo di attuale rilievo neppure a fronte del tempo trascorso, risultando necessario assicurare che il
ricorrente non abbia la possibilità di riprendere contatti illeciti e nel contempo avverta i limiti connessi ad una ormai marginale, ma necessaria forma di cautela,
quale quella risultante dalla recente sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva.
7. In conclusione, il ricorso del Pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso di COGNOME deve essere rigettato con condanna del
predetto al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Rigetta il ricorso di COGNOME Salvatore e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/04/2025