Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25205 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25205 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei confronti di NOME COGNOME nato il 10/03/1973 a Carlentini avverso l’ordinanza in data 17/12/2024 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio; letta la memoria inviata dal difensore di NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna in sede di riesame ha annullato l’ordinanza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 26 novembre 2024 nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, di cui all’art.
P
270 -bis cod. pen., contestato al capo A), di cui ha escluso la gravità indiziaria, mentre ha confermato detta ordinanza in relazione al reato di propaganda e istigazione a delinquere per scopi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fondata sul negazionismo e sull’apologia della Shoah, di cui all’art. 604-bis, comma primo e terzo, cod. pen., sostituendo inoltre la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, presidiati da braccialetto elettronico.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna relativamente all’esclusione della gravità indiziaria per il capo A).
Con l’unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 270 -bis cod. pen.
Il Tribunale, dopo aver correttamente individuato le premesse del ragionamento giuridico e i profili rilevanti al fine di poter ravvisare un effetti assetto organizzativo, aveva valutato le condotte materiali poste in essere dalle persone sottoposte alle indagini in termini di efficacia concreta e aveva omesso di tener conto di attività non materiali, altamente rilevanti per la valutazione del quadro indiziario.
Non avrebbe potuto darsi rilievo al fatto che le due attività materiali (un episodio di volantinaggio e una riunione di associati a Bologna) si fossero risolte in un insuccesso, essendo esse stesse indicative della pericolosità del gruppo.
Il carattere rudimentale dell’organizzazione della RAGIONE_SOCIALE non valeva ad escluderne l’esistenza, suffragata dai caratteri di stabilità e permanenza, tali da rendere possibile l’attuazione di un programma delittuoso.
Né avrebbe potuto valorizzarsi il mancato rinvenimento di armi, dovendosi considerare i ripetuti richiami alle armi emergenti dalle conversazioni, anche in relazione al possibile reperimento delle stesse.
Quanto agli incontri tra gli indagati, indebitamente erano stati trascurati quelli avvenuti attraverso i canali telematici.
Inoltre, il Tribunale, dopo aver riconosciuto la valenza sintomatica di atti di proselitismo e arruolamento, aveva omesso di dar conto di svariate azioni del gruppo in tali ambiti, attraverso canali telematici più facilmente utilizzabili in modo clandestino.
Non era dunque dato comprendere perché fossero stati utilizzati alcuni indici e non altri, idonei a corroborare l’ipotesi associativa.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’annullamento con rinvio.
4. Il difensore di NOME COGNOME ha inviato una memoria nella quale replica al ricorso del Pubblico ministero, rilevandone la tardività e comunque
l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente presentato.
2. Lo stesso ricorrente dà atto che l’ordinanza del Tribunale di Bologna è stata comunicata in data 27 gennaio 2025: a fronte di ciò, il ricorso risulta essere stato
depositato in data 11 febbraio 2025.
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Poiché ai sensi dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. il rmine per la
presentazione del ricorso è di giorni dieci e decorre dalla comunicazione del deposito, deve concludersi che nel caso di specie quel termine sia stato superato,
con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 29/04/2025