Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47883 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47883 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TAFALLARI BLEONA
GLYPH
nata in K:OSOVO il 03/05/2002
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE ASSISE DI APPELLO DI MILANO
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 1° marzo 2023 la Corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano ad esito di giudizio abbreviato e in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico Ministero, riqualificava il fatto ascritto a NOME COGNOME nel reato
previsto dall’art. 270 -bis, secondo comma, cod. peri., originariamente contestato, e condannava l’imputata alla pena di quattro anni di reclusione.
Secondo la Corte territoriale, nella condotta della COGNOME erano ravvisabili i presupposti soggettivi e oggettivi del reato di associazione con finalità di terrorismo e non di mera istigazione a delinquere ex art. 302 cod. pen., come invece ritenuto dal primo giudice, avendo la stessa svolto attività di vera e propria adesione e partecipazione al programma criminoso dell’organizzazione terroristica “RAGIONE_SOCIALE“, cui aveva offerto e dato il proprio concreto supporto per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio, cie era consapevole della sua militanza.
Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Illogicità della motivazione.
La Corte di assise di appello, ignorando il contenuto del materiale probatorio agli atti – costituito esclusivamente da quanto emerso dall’esame informatico del telefono cellulare in possesso della ricorrente e senza affrontare il tema della valenza dimostrativa delle fonti aperte utilizzate dagli inquirenti, ha motivato la propria decisione in modo illogico, limitandosi a recepire acriticamente il contenuto dell’ordinanza e della sentenza emesse in sede cautelare, omettendo di confrontarsi con le questioni proposte nella memoria depositata dalla difesa nel giudizio abbreviato e con la sentenza di primo grado.
La motivazione non ha preso atto dell’esito negativo della rogatoria tedesca né dello stato di libertà in cui si trova il marito della ricorrente, cittadino tedesc nei cui confronti non pende alcun procedimento penale, ritenuto dall’accusa appartenente ai “RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE” in posizione apicale, elementi idonei a smentire quanto emergente dalle fonti aperte.
2.2. Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e travisamento della prova.
La Corte di assise di appello ha omesso un attento esame delle risultanze processuali, utilizzando quale prova della natura terroristica dei “RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE” le cosiddette fonti aperte, in assenza di informazicni specifiche certe, pur richieste dall’Italia alle autorità tedesche con l’ordine europeo di indagine del 31 gennaio 2022, con riferimento alla verifica degli effettivi rapporti del marito dell’imputata con NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti, sulla base di una mera illazione, legati al cittadino macedone NOME COGNOME, autore dell’attentato di Vienna del 2 febbraio del 2020, rivendicato dall’RAGIONE_SOCIALE e non dalla inesistente cellula “RAGIONE_SOCIALE“.
Di conseguenza, risulta una congettura quella dei giudici d’appello circa l’appartenenza della ricorrente, del marito, di NOME e di NOME alla presunta associazione terroristica “RAGIONE_SOCIALE“, la cui esistenza non è stata dimostrata (nella richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione la presunta cellula operante in Germania viene indicata quale “dormiente”, mentre nella stessa ordinanza di applicazione della misura cautelare il G.i.p. ne evocò i “tratti quasi misteriosi”).
Inoltre, non vi è alcuna effettiva prova di rapporti diretti tra l’imputata e l suddetta organizzazione o l’RAGIONE_SOCIALE, oppure con membri delle stesse, venendo in considerazione contatti solo con persone di sesso femminile, esclusivamente telefonici e completamente privi di una portata signifcativa, inidonei a confermare una effettiva partecipazione a una delle predette associazioni, e dimostrativi di una mera conoscenza tra i soggetti, peraltro solo virtuale, e non anche del coinvolgimento in attività strumentali e di supporto logistico all’esistenza dei sodalizi ovvero alla realizzazione del relativo programma.
In particolare, ha errato la Corte di assise di appello nell’affermare che una delle persone con cui NOME COGNOME avrebbe intrattenuto una conversazione via Whatsapp (tale NOME) fosse la moglie di NOME, circostanza smentita ex post dagli stessi organi inquirenti nel citato ordine europeo di indagine.
Non è stata neppure acquisita alcuna prova della condanna definitiva per partecipazione ad associazione terroristica della donna (NOME) con cui la COGNOME avrebbe conversato via chat né della sicura identificazione di COGNOME quale “NOME” e del suo rapporto di coniugio con NOME, altri soggetti con cui la ricorrente ebbe contatti.
Manca, infine, anche la prova della ritenuta condivisione con terzi del materiale multimediale rinvenuto all’interno del telefono cellulare dell’imputata, smentita dalle annotazioni della DIGOS del maggio 2022.
Appare evidente, dunque, come l’impianto motivazionale della sentenza sia contraddittorio e/o manifestamente illogico, avendo la Corte di assise di appello ignorato tutta una serie di atti di indagine, che – se valutati correttamente avrebbero portato a ritenere la correttezza della sentenza del primo giudice in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto contestato nel reato ex art. 302 cod. pen., aggravato dalla commissione tramite strumenti informatici e telematici, in relazione all’art. 270-bis cod. pen.
2.3. Violazione di legge in riferimento all’art. 270-bis cod. pen.
La riqualificazione del fatto operata dalla Corte di assise non è corretta, poiché l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma de qua (affinché non sia lesa la libertà associativa) richiede non già la presenza di una mera attività di proselitismo e indottrinamento ma la “sussistenza di una vera e
propria struttura criminale” che si prefigga la realizzazione di atti violenti d matrice terroristica e sia anche dotata dell’effettiva capacità di realizzare concretamente tali atti, come osservato da alcune pronunce di legittimità.
Quanto detto si riflette anche sulle modalità in cui si estrinseca la condotta partecipativa al sodalizio, che non può essere limitata a una semplice adesione ideale al programma criminoso, dovendosi tradurre in una “messa a disposizione”, ovvero nell’assunzione di un ruolo concreto nell’organizzazione, nella prestazione di un contributo materiale e funzionale e nella instaurazione di un collegamento con il gruppo criminale da cui desurr ere una reciproca consapevolezza del legame, che deve essere biunivoco, ossia caratterizzarsi per la consapevolezza, anche mediata, riflessa e indiretta, della struttura dell’associazione di poter contare sull’aspirante neofita.
Nulla di tutto ciò è riscontrabile nel caso di specie o si evince dal contenuto della motivazione della sentenza di appello.
Deve ritenersi corretta, pertanto, la qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, che ha individuato nella condotta della ricorrente un mal riuscito tentativo di costituzione di una cellula terroristica islamica, tradottosi in una istigazione a delinquere verso terzi, non accolta nella forma auspicata dalla promotrice.
2.4. Vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all’art. 62-bis, cod. pen.
La Corte territoriale non ha riconosciuto alla ricorrente le attenuanti generiche senza tenere conto del suo irreprensibile comportamento processuale e omettendo ogni valutazione in ordine alla positiva relazione della “casa famiglia” ove la COGNOME si trova ristretta agli arresti domiciliari; dette attenua sono state negate sul mero presupposto della mancanza di una confessione da parte dell’imputata, che invece è espressione dell’esercizio del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto in ragione della fondatezza del secondo motivo.
Premesso che non risulta fondato, invece, il primo motivo (la motivazione della sentenza impugnata non si è limitata a un acritico recepimento dell’ordinanza e della sentenza emesse in sede cautelare, richiamate solo perché condivise nel loro sviluppo argomentativo, in chiave rafforzativa, a sostegno di quanto già autonomamente argomentato a pagg. 14-21), osserva il Collegio che le contrapposte decisioni dei giudici di merito non sono il frutto di una divergenza in ordine ai princìpi di diritto rilevanti nel caso di specie.
Avuto qui riguardo al tema fondamentale che è alla base delle diverse definizioni giuridiche del fatto da parte del G.i.p. e della Corte di assise di appello, va ribadito che, in tema di associazione con finalità di terrorismo, la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello polverizzato di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità della organizzazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto.
Per un verso, per configurare una partecipazione associativa, non basta la mera ideazione o adesione psicologica unilaterale a una ideologia pur violenta ed estrema, essendo necessaria la prova di un contatto, sia pur flebile e mediato ma pur sempre esistente, con la struttura del sodalizio, anche tramite suoi affiliati, che coinvolga, dunque, in qualche modo, l’altro contraente del patto associativo, e cioè il gruppo terroristico; per altro verso, però, la cosiddetta notorietà bilaterale associazione/associai:o ha carattere necessariamente flessibile e multiforme ed è compatibile con comportamenti di esteriorizzazione ed attualizzazione, secondo il parametro dell’offensività in concreto, di percorsi individuali di radicalizzazione e non postula di necessità una rnilitanza consacrata dalla conoscenza e consapevolezza dei vertici associativi (Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME; Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, COGNOME, Rv. 279408, in motivazione; Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, COGNOME, Rv. 277239, in motivazione; Sez. 5, n. 1970 del 26/09/2018, dep. 2019, Halili, Rv. 276453; Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, COGNOME, Rv. 271647).
Al fine di ritenere sussistente il requisito della notorietà bilaterale, l sentenza impugnata (pagg. 16-17) ha richiamato l’attentato avvenuto a Vienna il 2 novembre 2020 attribuito alla cellula “RAGIONE_SOCIALE” e., in particolare, al giovane NOME COGNOME, collegato a NOME COGNOME e NOME COGNOME, sospettati di un coinvolgimento nell’attentato.
La Corte di assise di appello ha osservato che, “grazie alla collaborazione con i servizi di intelligence tedesca”, si era “dato conto” dei contatti di NOME e NOME con NOME COGNOME, marito della COGNOME.
Secondo la sentenza, “i contatti tra il marito della COGNOME e soggetti legati con certezza all’autore di un attentato terroristico (tra l’altro avente rivendicata matrice islamica) vanno a collocare sia il COGNOME che sua moglie in un contesto definito ed inequivocabile, che rappresenta una chiave di lettura fondamentale”.
La estrema rilevanza di questi contatti, nella ricostruzione del fatto e, quindi, nella scelta della sua qualificazione giuridica, era già: emersa nella fase cautelare: anche nella sentenza emessa in sede di legittimità, richiamata in
quella qui impugnata, si era osservato che un “ruolo cruciale nel definire la posizione della ricorrente è svolto dal marito, NOME COGNOME, i cui collegamenti con NOME COGNOME e NOME COGNOME, ospitati da NOME COGNOME pochi mesi prima dell’attentato di Vienna e sospettati di averlo aiutato nella sua organizzazione, connotano negativamente anche la posizione della ricorrente e le attività che ella ha compiuto per conto del coniuge” (Sez. 5, n. 18732 del 29/03/2022).
Su questo aspetto, però, la Corte di assise di appello non si è fatta carico di esaminare ed eventualmente confutare le argomentaziow svolte dal primo giudice e nell’atto di appello in ordine alla provenienza di detta notizia da fonti aperte, come risulta dalle stesse annotazioni di polizia giudiziaria (allegate al ricorso), richiamate nella sentenza impugnata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità le fonti aperte, «reperibili anche tramite la rete internet, possono costituire parametro al fine di valutare l’utilizzazione di massime di esperienza ovvero profili attinenti a fatti non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l’imputazione o, come nella specie, l’incolpazione» (Sez. 4, n. 21310 del 26/04/2022, COGNOME, Rv. 283314; in senso esattamente conforme v. Sez. 2, n. 57741 del 21/09/2018, COGNOME, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 19356 del 02/03/2023, Cice, non massimate).
Per altro verso «la circostanza che attraverso il ricorso ai moderni strumenti informatici un’informazione sia agevolmente accessibile ad una vasta platea di soggetti non rende di per sé “notoria” l’informazione» (Sez. 2, n. 4951 del 17/01/2017, Rv. 269079, non mass. sul punto).
Nel caso di specie rilevano soprattutto la genericità delle fonti, così come esposte nella sentenza impugnata, e l’assenza di elementi di prova certi e verificabili su tali profili.
In proposito è assai significativo il fatto, rimarcato dalla difesa, costituit dall’oggetto dell’ordine di indagine europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, indirizzato all’autorità tedesca (allegato anch’esso al ricorso), in cui venivano richiesti “tutti gli atti relativi ad indagini compiute confronti di COGNOME NOME” (quanto alla acquisizione “di informazioni o di prove già in possesso dell’autorità di esecuzione”) nonché “tutte le informazioni relative ai rapporti tra COGNOME NOME, NOME, nato e NOME, nato ” (quanto all’acquisizione di informazioni “contenute in dati della polizia o delle autorità giudiziaria”).
La ricorrente ha dedotto che agli atti non risulta alcuna risposta a detta richiesta, alla quale, per quel che più rileva, non vi è alcun riferimento nella sentenza impugnata.
Dal medesimo ordine risulta confermata la fondatezza della doglianza difensiva circa il travisamento della prova commesso nella sentenza impugnata
là dove, per ritenere dimostrato il ruolo della ricorrente quale intermediaria fra il marito e altri presunti appartenenti alla cellula terroristica, ha valorizzato “l molteplici conversazioni della COGNOME con tale NOME il cui inickname era ‘NOME‘, che è stata identificata come la moglie del summenzionato NOME” (pag. 20).
Infatti, dallo stesso RAGIONE_SOCIALE.E. risulta che detta NOME, con quel nickname, con la quale la COGNOME conversava in chat, era la moglie non già di COGNOME, sospettato di essere in collegamento con l’attentatore della strage di Vienna e con il marito dell’imputata, bensì di tale NOME.
Il primo giudice già aveva dato atto che solo originariamente, come risulta dall’annotazione della Questura di Milano del 21 settembre 2021, si era ritenuto di “ipotizzare che l’interlocutrice presentatasi come NOME” fosse “la moglie di NOME“.
Anche questo dato inficia la correttezza della qualificazione giuridica con la quale il giudice di appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, che aveva ampiamente argomentato la derubricazione, ha condannato l’imputata per partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo internazionale.
Tale conclusione può essere sostenuta solo da concreti elementi di prova sulla genuinità di quanto ricavabile dalle cd. fonti aperte sull’attività di supporto svolta dalla ricorrente in favore dell’associazione (RAGIONE_SOCIALE), anche per il tramite di ulteriori associati.
Questo procedimento di verifica non risulta svolto dalla Corte di merito e condiziona la riconoscibilità del delitto di cui all’art. 270-bis cod. pen. ritenuto in sentenza, in luogo di quello meno grave accertato dal primo giudice.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte, che valuterà quale corretta definizione giuridica dare al fatto, esclusivamente sulla base degli elementi di prova emergenti dagli atti.
È assorbito il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche.
P.QM.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise d’appello di Milano.
Così deciso in data 8 novembre 2023.