Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19480 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Bologna il 26/09/1987
avverso l’ordinanza del 24/12/2024 del Tribunale del riesame di Bologna letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha proposto ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Bologna ha annullato l’ordinanza custodiale, emessa il 25 novembre 2024 dal GIP presso il medesimo Tribunale nei confronti di COGNOME
NOME limitatamente al reato di cui all’art. 270-bis, commi 1, 2 e 3, cod. pen. per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.
Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione della legge e vizi della motivazione.
Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe correttamente individuato in astratto le attività sintomatiche del profilo organizzativo dell’associazione, tanto da elencarle ed indicarle nel finanziamento o nella commissione di reati di autofinanziamento, nell’attività di addestramento, di proselitismo o di arruolamento e nella disponibilità di armi, ma, pur partendo da premesse corrette, avrebbe errato nelle conclusioni. Avrebbe affrontato il tema delle condotte materiali poste in essere dagli indagati, valutandole, da un lato, in termini di efficacia concreta e non di potenzialità offensiva, dall’altro, avrebbe omesso di considerare attività non materiali, rilevanti ai fini associativi, i particolare, sottovalutando la programmazione dell’uso della violenza come metodo di lotta politica con costante predisposizione di azioni terroristiche del gruppo, dimostrativa dell’esistenza di una struttura organizzata e della condivisione di progetti concreti e attuali.
Il ricorrente sottolinea l’insostenibilità dell’argomento del Tribunale, secondo il quale l’insuccesso delle due attività materiali degli appartenenti al gruppo “RAGIONE_SOCIALE“, consistenti nell’affissione di volantini in città nel maggio 2022 e nella riunione di alcuni associati nell’ottobre successivo, dimostrerebbe l’assenza del profilo organizzativo del gruppo perché in contrasto con l’orientamento di legittimità, che reputa sufficiente anche un’organizzazione rudimentale, che nel caso di specie è, invece, risultata stabile e permanente, in grado di attuare il programma delittuoso. Errato è anche il rilievo attribuito al mancato rinvenimento di armi, a fronte dei ripetuti richiami alle armi rinvenuti nei dispositivi telefonici degli indagati, della indicazione dei luoghi di possibil reperimento delle stesse e dei riferimenti dello Ziosi e dei due COGNOME all’uso di una pistola e ad un poligono di tiro clandestino; sottovalutato è anche il collegamento tra gli indagati nonché i contatti telematici e diretti.
Il Tribunale ha, inoltre, omesso di dare conto dell’attività di proselitismo risultante dalle chat acquisite e della costante ricerca di nuovi seguaci della ideologia neonazista e suprematista, trascurando che il web è strumento di uso comune e più idoneo alla diffusione delle ideologie degli associati.
Il ricorrente sottolinea, altresì, la mancanza e il difetto di motivazione per impossibilità di comprendere per quale ragione siano stati valutati solo alcuni degli indici indicati richiamati dallo stesso Tribunale nella prima parte della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nonché manifestamente infondati.
La prospettata violazione di legge scherma la denuncia del vizio di motivazione, risolvendosi le censure nel contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie, asseritamente lette in modo parziale e contraddittorio dal Tribunale, che, invece, ha reso una motivazione lineare e non manifestamente illogica del quadro indiziario e degli elementi acquisiti, non arrestando l’analisi ad un livello astratto, ma verificando in concreto le potenzialità e l’offensività del gruppo, operante principalmente sul web e limitatosi a proclami, propositi e annunci, ma risultato incapace di tradurli in attività connotate da un minimo livello di pericolosità, essendo risultate fallimentari, per ammissione degli stessi organizzatori, le uniche due iniziative materiali realizzate.
Si tratta di due iniziative, potenzialmente in grado di conferire effettività e concretezza al programma illecito, ai progetti di aggregazione ed alle finalità eversive coltivate e proclamate, ma il cui insuccesso è svalutato dal ricorrente, che ne apprezza la mera potenzialità offensiva astratta, ritenendole, invece, indicative dell’esistenza di un gruppo associato con struttura rudimentale, chiare finalità eversive e capacità di passare all’azione.
E’ pacifico che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalit terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico ex art. 270-bis, cod. pen., non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l’esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell’ordin democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazione di quel programma (Sez. 6, n. 25863 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244367; Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 253943), requisito quest’ultimo ritenuto insussistente nel caso di specie.
Anche la propensione all’uso delle armi nonché la disponibilità di armi e proiettili, risultante dall’ammissione dello Ziosi di recarsi a sparare presso un poligono clandestino, è stata ritenuta priva di effettiva offensività, non essendo state rinvenute armi in sede di perquisizione né accertato anche un tentativo di acquisto on line.
La valutazione del Tribunale non può essere ritenuta illogica e incoerente, non avendo il Tribunale affatto sottovalutato l’attività prevalente degli indagati di propaganda e divulgazione di idee neonaziste e suprematiste sui canali Telegram creati per diffondere materiali e messaggi inneggianti al nazismo e ai suoi
leader; neppure ha trascurato i messaggi e i colloqui intercettati tra gli indagati, in cui manifestavano i propositi di aggregare e reclutare altri membri da addestrare alla lotta, propugnando la cultura dell’assedio e della guerriglia, ma ha ritenuto che tali elementi integrassero il reato di cui all’art. 604-bis cod. pen. per il quale è stata confermata l’ordinanza genetica.
In sostanza, il Tribunale non ha ritenuto configurabile il reato per l’impossibilità di considerare il gruppo scoperto come cellula eversiva dell’Ordine di Hagal, attiva in Bologna, mancandone la connotazione di articolazione di detto movimento negazionista e neonazista per l’assenza di contatti tra i due gruppi o di collegamenti tra i componenti degli stessi, risultando unicamente la pubblicazione di scritti o documenti di estrema destra su canali web quale dato comune.
Correttamente è stata esclusa la rilevanza del solo profilo ideologico o la condivisione di ideali nazisti a qualificare il gruppo scoperto come costola del più ampio movimento, rimarcando che, persino il COGNOME, membro di rilievo dell’associazione terroristica investigata, affermava di non saper nulla di quel gruppo e di essere stato coinvolto per errore nell’indagine sull’Ordine di Hagal (pag. 28 ordinanza) e, una volta escluso il rapporto di derivazione da detto Ordine, il Tribunale ne ha anche escluso la natura di associazione terroristica per mancanza di una struttura organizzativa capace di perseguire le finalità eversive proclamate in rete.
È ben vero che, come già detto, il delitto di cui all’art. 270-bis cod. pen. è correlato all’esistenza di una struttura organizzata di carattere anche solo “rudimentale” e che anche la condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative integra reato di cui all’articolo 270-bis cod. pen., ma, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, è necessario che si tratti di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del programma criminoso, che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, non essendo anche necessario che l’associazione predisponga un programma di azioni terroristiche definite (Sez.5, n. 2651 del 08/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265924) o che, data la natura di reato di pericolo presunto, si abbia l’inizio della materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, n. 14704 del 22/4/2020, Bekaj, Rv. 279408; Sez. 2, n. 24994 del 25/5/2006, Bouhrama, Rv. 234345).
Ciò che il Tribunale ha escluso è appunto l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma, idonea a perseguire l’intento eversivo proclamato, tenuto conto della mancanza di sedi o covi, di mezzi strumentali e di risorse economiche, di disponibilità di armi, limitandosi gli indagati alla consultazione di siti on line per l’acquisto di armi, mai acquistate né rinvenute, e risultando non verificato il collegamento dello Ziosi con un palestinese- non identificato – in
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grado di assemblare ordigni esplosivi (pag.33) ed essendo risultate del tutto inidonee le due attività materiali realizzate (l’affissione di volantini inneggian
alla distruzione del regime liberale, subito rimossi, e la ridotta partecipazione di solo otto persone a quello che doveva essere il primo congresso della Werwolf
Division), sicché coerentemente non è stato riconosciuto al gruppo e al progetto il grado di serietà ed effettività potenzialmente idoneo a tradurre in fatti
propositi coltivati e affermati.
Analogamente negativa è risultata la verifica degli stessi indagati relativamente al proposito di addestrare nuovi aderenti, avendo lo stesso
istruttore NOME registrato costanti defezioni e indisponibilità agli allenamenti
(pag. 34); decisiva risulta, infine, la netta disapprovazione del progetto del
COGNOME di attentato al Presidente del Consiglio, non condiviso dal COGNOME, che, invece, caldeggiava la linea della moderazione, suggerendo di entrare in politica
con un proprio simbolo e programma, in tal modo privando di ogni serietà e pericolosità il progetto eversivo del coindagato (pag. 36-37).
Ne deriva che, pur senza negare l’allarmante prospettiva coltivata dal gruppo investigato, il Tribunale ha correttamente ritenuto non configurabile nel caso di specie un’associazione con finalità di terrorismo, difettandone gli elementi sia sotto il profilo “strutturale” (reclutamento e selezione degli adepti, esistenza di una sede sociale, finanziamento) tale da concretizzare una struttura stabile e caratterizzata da uno stretto legame operativo tra gli associati, sia sotto il profilo “funzionale” della esistenza del programma criminoso e della concreta progettualità di “passare all’azione” con metodi violenti, non risultando a tal fine sufficiente la mera suddivisione dei ruoli, la condivisione di ideali e propositi eversivi e la progettualità coltivata principalmente a livello di propaganda e di programmazione, miseramente franata, trattandosi di elementi insufficienti ad integrare il livello di pericolosità richiesto per l’integrazione del reato.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 29 aprile 2025
Il consigliere COGNOME ‘V’ensore COGNOME
Il Presidente