Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 526 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 526 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a Dijon (Francia) il DATA_NASCITA
NOME nato a Cannes (Francia) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha fatto presente che non sono a disposizione gli atti per la valutazione della prescrizione e ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi richiamando la memoria trasmessa;
udito l’avvocato NOME COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 11/03/2016 dal Giudice delle indagini preliminari della stessa città, ha rideterminato la pena nei confronti di
NOME COGNOME in anni dieci e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo A) e 110 cod. pen., 73 e 80 T.U. stup. (capi B e D), previa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C), e nei confronti di NOME COGNOME in anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 22.000 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 T.U. stup. di cui al capo B), confermando nel resto la sentenza appellata.
Avverso la sentenza sopra indicata hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atti a firma dei rispettivi difensori e procuratori speciali, articolando i motivi di seguito sintetizzati nei lim in cui è necessario ai fini della motivazione.
3. Ricorso di NOME COGNOME
Sono dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3, 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A), B) e D), alla configurabili dell’aggravante di cui all’art. 80 T.U. stup. e al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente deduce che l’impugnata sentenza ha fondato la decisione su una mera ricognizione delle ragioni rassegnate dal giudice di primo grado, replicandone le insanabili illogicità e contraddizioni, senza confrontarsi con le doglianze difensive.
3.1. Quanto al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 (capo A) si deduce la mancanza di prova sia del ruolo di partecipe, sia dell’esistenza stessa dell’associazione, difettando il pactum sceleris e l’affectio societatis. Emergerebbe, al più, la partecipazione di più persone a tre distinti episodi di cessione di sostanza stupefacente (capi B, C e D), posti in essere da gruppi eterogenei, di nazionalità diversa e portatori di interessi diversi, ricondotti ad un unico sodalizio con una forzatura logica resa evidente dal ristretto lasso temporale (da fine gennaio a maggio 2011) in cui tale sodalizio avrebbe operato. La motivazione della Corte di appello non si confronta con il costante orientamento di legittimità che valorizza la necessaria preminenza del dato temporale e che ha escluso che l’esistenza dell’associazione possa dedursi esclusivamente dalla serialità dei singoli episodi di cessione.
3.2. In ogni caso manca la prova della partecipazione di COGNOME, ritenuta sulla base di argomentazioni (collaborazione con membri di alto profilo, disponibilità di SIM fornite dal gruppo, partecipazione diretta al trasporto con veicoli modificati), non solo sterili ma in insanabile contrasto con l’intervenuta assoluzione dal reato
associativo del coimputato COGNOME, cui era attribuito il medesimo ruolo di corriere.
3.3. Quanto al capo B), la Corte ha affermato il coinvolgimento di COGNOME nell’episodio di acquisto, trasporto e cessione di centodieci chilogrammi di hashish avvenuto tra il 4 e il 21 gennaio 2011 in assenza di dati ricavabili dalle intercettazioni e sulla base di un ragionamento aprioristico che deduce dalla sua presenza in Calabria in data 11 gennaio 201 il suo coinvolgimento, valorizzando la contestualità temporale tra tale presenza e ulteriori circostanze riguardanti soggetti diversi, quali “la contestualità temporale tra i contatti di COGNOME con il fornitore francese, gli acquisti siciliani del 3 gennaio, la presenza degli imputati a Gioia Tauro 1’11 gennaio e il sequestro del narcotico in Sicilia il 18 gennaio”. Risulta, invece, illogico trarre dalla presenza in Calabria in data 11 gennaio 2011 il suo coinvolgimento nella cessione in favore dei siciliani avvenuta in data precedente.
3.4. Si censura il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup., posto che dalle intercettazioni non emerge un chiaro riferimento al quantitativo della sostanza trasportata e la sostanza sequestrata è risultata oggettivamente inferiore ai 110 chilogrammi indicati nell’imputazione.
3.5. Analoghe censure si muovono quanto al capo D), rispetto al quale, anzi, la motivazione è, anche graficamente, omessa.
3.6. Il denunciato vizio di motivazione sussiste anche con riferimento alla commisurazione della pena, essendosi la Corte immotivatamente discostata dal minimo edittale, nonostante la minore gravità del reato derivante dalla natura della sostanza stupefacente. Altrettanto immotivato risulta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’articolo 62, n. 4.
4. Ricorso di NOME COGNOME
Sono dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3, 25 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. T.U. stup. e al trattamento sanzionatorio.
4.1. Quanto al capo B), il ricorrente deduce che l’impugnata sentenza ha affermato la sua responsabilità con argomentazioni aprioristiche e in insanabile contrasto con le motivazioni dell’assoluzione dal reato associativo pronunciata dal giudice di primo grado, che aveva rimarcato il suo ruolo di mero corriere nell’unico episodio del maggio 2011 (capo D) e l’assenza di rapporti di stretta collaborazione con i coimputati COGNOME e COGNOME. Risulta irragionevole desumere dalla responsabilità per l’episodio di cui al capo D) il coinvolgimento in altre condotte
criminose poste in essere da un gruppo di cui non faceva parte, non essendo mai stato intercettato se non negli scambi durante il viaggio che conduceva al suo arresto. La Corte ha ripetuto il medesimo errore logico del primo giudice, stabilendo un nesso di contestualità logica e temporale tra circostanze riguardanti soggetti diversi, valorizzando la contestualità tra i contatti di COGNOME e COGNOME, gli acquisti siciliani del 2 e 3 gennaio 2011, la presenza del ricorrente a Gioia Tauro 1’11 gennaio 2011 ed il sequestro di droga in Sicilia del 18 gennaio 2011. La ricostruzione si dimostra logicamente fallace nel ritenere che la presenza in Calabria del ricorrente in data 11 gennaio 2011 costituisca riscontro del suo coinvolgimento nella cessione avvenuta il 3 gennaio 2011, anche considerata la totale mancanza di intercettazioni coinvolgenti il ricorrente tra novembre 2010 e gennaio 2011.
4.2. Si censura il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80, T.U. stup., posto che dalle intercettazioni non emerge un chiaro riferimento al quantitativo della sostanza e quella poi sequestrata è risultata oggettivamente inferiore ai centodieci chilogrammi indicati nell’imputazione, fermo che il dato quantitativo isolatamente considerato non è comunque sufficiente, richiedendosi anche una verifica qualitativa mancata nel caso di specie.
4.3. Il vizio di motivazione sussiste anche con riferimento alla commisurazione della pena, risultando irragionevole e immotivata la scelta della Corte di individuare la pena base di cinque anni, prossima al massimo edittale, e sussistendo, comunque, i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che i ricorsi non sono complessivamente inammissibili con conseguente rilevabilità della prescrizione maturata dopo la deliberazione della sentenza impugnata quanto ai reati di cui ai capi B), contestato ad entrambi i ricorrenti, e D), contestato al solo COGNOME.
Avuto riguardo alla data di consumazione dei reati, commessi rispettivamente, come da contestazione, tra il 4 e il 21 gennaio 2011 (capo B) e tra il 7 e 1’11 maggio 2011 (capo D), tenuto conto dell’aumento di due terzi per la circostanza aggravante di cui all’art. 80 T.U. stup. da calcolarsi sulla pena di anni sei di reclusione, trattandosi di episodi di importazione, trasporto e cessione di hashish, e dell’ulteriore aumento di cui all’art. 161 cod. proc. pen., non risultando dalle sentenze di merito cause di sospensione della prescrizione, il termine di prescrizione massima risulta decorso quanto al reato di cui al capo B) il 21 luglio
2023 e quanto al reato di cui al capo D), 1 1 11 novembre 2023, in epoca successiva, dunque, alla deliberazione della sentenza di appello (7/06/2023).
Va, dunque, rilevata la prescrizione dei reati di cui ai capi B) e D), posto che, sulla scorta delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e dei motivi di ricorso, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all’evidenza, l’insussistenza dei fatti-reato e la estraneità ad esso degli imputati (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
I motivi di ricorso prospettati da entrambi i ricorrenti sono, infatti, infondati.
La lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado (le cui motivazioni si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d. doppia conforme: per tutte Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) dà conto di una ricostruzione delle emergenze in fatto non messa in crisi dai ricorsi proposti nell’interesse dei due imputati.
Quanto al capo B), l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti nella vicenda concernete l’importazione organizzata da COGNOME NOME e dal fornitore francese “COGNOME” di centodieci chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish (“quasi ottanta di dolce e ti metto trenta di gold” nel linguaggio allusivo delle intercettazioni) e la successiva cessione al gruppo di palermitani, è basata sulla valutazione di plurimi elementi di fatto in connessione logica tra loro.
Il giudice dell’appello si fa carico anche di confutare l’assunto della intrinseca contraddittorietà tra la condanna di COGNOME per il reato di cui al capo B) e la sua assoluzione in primo grado dal reato associativo, ritenuta erroneamente fondata sul presupposto che il ricorrente avesse partecipato solo a uno dei reati fine del sodalizio.
Quanto al capo D), la Corte di appello fornisce adeguata motivazione circa il coinvolgimento di COGNOME nella vicenda, riguardante l’importazione dalla Francia di settantacinque chilogrammi di hashish, in relazione alla quale COGNOME era stato tratto in arresto in flagranza e COGNOME fermato e controllato a bordo di una vettura “staffetta”.
Anche l’ulteriore censura sollevata dai ricorrenti, con argomentazioni comuni, in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2 T.U. stup. risulta infondata, avuto riguardo al quantitativo sequestrato.
Ugualmente infondate sono le censure prospettate dai ricorrenti in relazione al trattamento sanzionatorio, non ravvisandosi profili di violazione di legge o di mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Il ricorso proposto da COGNOME in relazione al capo A) è infondato e va rigettato.
L’impugnata sentenza ha analizzato con argomentazioni logiche e persuasive tanto le modalità operative del sodalizio criminoso quanto il ruolo di partecipe del ricorrente.
La Corte di merito, dopo adeguato richiamo alla decisione di primo grado, ha dato ampiamente conto delle emergenze probatorie dalle quali emerge non solo l’esistenza del vincolo associativo di natura permanente tra gli imputati coinvolti nella gestione in forma organizzata del narcotraffico e della permanenza nel tempo di tale vincolo ma anche del ruolo, non riducibile a quello di mero corriere, svolto all’interno della compagine dal ricorrente.
Dalla lettura congiunta delle sentenze di merito risulta compiutamente ricostruita l’esistenza e l’operatività del sodalizio ruotante intorno alla figura COGNOME NOME, fulcro di una struttura munita di varie articolazioni territoriali collocate nella provincia di Reggio Calabria e in altre regioni d’Italia (Sicilia, Puglia Lazio e Liguria) e in Francia, di cui è stato possibile accertare l’organigramma, i ruoli dei sodali, i canali di approvvigionamento (Marocco, Spagna, Francia, Italia) di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, oggetto di sequestro nel corso delle indagini (tra cui settantacinque chilogrammi di hashish sequestrati a Eboli 1’11 maggio 2011 e due chilogrammi di cocaina sequestrati a Ficarazzi, in provincia di Palermo, il 28 maggio 2011, oltre ai 14 panetti di hashish sequestrati in Sicilia) a riscontro dei dati emergenti dalle conversazioni intercettate.
Alla luce delle emergenze probatorie, i giudici di merito ricostruiscono (cfr. pag. 69 e segg. della sentenza di primo grado, richiamata dall’impugnata sentenza) l’articolazione dell’associazione, composta da un primo gruppo facente capo sostanzialmente a COGNOME NOME e al fornitore COGNOME residente in Francia, promotori dell’associazione, cui appartengono COGNOME e altri (compiutamente identificati e oggetto di separato procedimento); un secondo gruppo, i cui componenti sono indicati in sentenza, con il ruolo di acquirente stabile degli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti trattati da COGNOME e commercializzati a Palermo e provincia; e un terzo gruppo di soggetti che si colloca in posizione intermedia tra i primi due gruppi e altri potenziali acquirenti in varie regioni d’Italia.
Vengono, altresì, ricostruite le modalità operative delle individuate articolazioni, che agiscono in stabile coordinazione, attraverso sistematici contatti
telefonici, strumentali all’organizzazione delle fasi di approvvigionamento dei carichi di stupefacente da distribuire sul territorio italiano, con ripetuti viaggi tr sud della Francia, la Sicilia e la Calabria. Sono, poi, valorizzati gli indici del vinco esistente tra gli associati quali:
l’elaborazione di un linguaggio in codice comune utilizzato per l’organizzazione dei traffici illeciti, le cui chiavi di decifrazione sono compiutamente indicate;
la disponibilità di mezzi utili al perseguimento del fine comune, condivisi tra gli associati, quali vetture appositamente modificate per rendere più sicuro il trasporto dello stupefacente, risultate nella disponibilità di più sodali;
il frequente cambio di utenze, in parte fornite direttamente da COGNOME, spesso intestate a soggetti di comodo, ed in alcuni casi “riservate” a determinati interlocutori, essendosi accertata la disponibilità da parte del solo COGNOME di tredici SIM e cinque telefoni, alcuni dei quali abbinati a specifiche utenze, risultate anche nella disponibilità di COGNOME che le utilizzava per contattare COGNOME;
la disponibilità di una villetta in Ficarazzi, indicata anche come “solito posto”, dove i corrieri calabresi di COGNOME portavano lo stupefacente destinato al mercato siciliano, e dove avveniva il sequestro di due chilogrammi di cocaina, o di locali dove custodire il carico, più volte evocati, anche da parte dei siciliani;
la pluralità dell’offerta, inerente diversi tipi di sostanza stupefacente (hashish, cocaina);
l’offerta, da parte di COGNOME, dell’assistenza legale a favore degli arrestati (come in occasione dell’arresto di tale Mani insieme a COGNOME);
la costante ricerca di nuove possibilità di traffico, e dunque di guadagno.
Viene, in definitiva, delineato un sodalizio gerarchicamente organizzato, finalizzato alla commissione di plurimi delitti di importazione, vendita, distribuzione, commercio, trasporto e consegna di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, caratterizzato da continuità e assiduità dei rapporti intercorrenti tra i sodali, dalla concreta partecipazione di molti di essi alla fase esecutiva di diversi reati fine, più numerosi di quelli oggetto del procedimento stralciato a carico di COGNOME e COGNOME, dalla predisposizione di basi logistiche, dall’utilizzo di mezzi e utenze interscambiabili e da un linguaggio convenzionale interno all’associazione che, in uno con la perdurante operatività del gruppo, depongono, secondo la valutazione dei giudici di merito, immune da censure, per la sussistenza della contestata associazione.
Si tratta di conclusione coerente con i principi affermati in materia dalla Corte di cassazione quanto ai criteri distintivi tra il delitto di cui all’art. 74 T.U. stup. fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, da individuarsi non solo nel carattere dell’accordo criminoso, avente
ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell’esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (tra le altre, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, Rv. 275550-01).
3.2. Quanto al ruolo specifico di COGNOME all’interno del sodalizio, la Corte, a fronte delle generiche doglianze prospettate dall’odierno ricorrente con l’atto di appello, analizza la natura dell’apporto fornito dal medesimo al sodalizio, di cui contestualmente valorizza la struttura gerarchica, nell’ambito del quale a COGNOME, in adesione alla ricostruzione già operata con la sentenza di primo grado, viene riconosciuto il ruolo di stretto collaboratore di altri membri di alto profilo qua COGNOME e il COGNOME, anche nella fase della organizzazione delle operazioni di importazione e trasporto in Calabria di quantitativi significativi di sostanza stupefacente, come documentato dal coinvolgimento dell’odierno ricorrente in almeno tre operazioni di rilievo (venendo in considerazione, a tal fine, anche la vicenda di cui al capo C dell’imputazione), sia nella fase organizzativa che esecutiva, gestita mediante l’utilizzo di veicoli appositamente modificati per occultare il carico. La circostanza che COGNOME fosse, come emerso dalle intercettazioni, in stretto contatto diretto con COGNOME e con il fornitore francese, utilizzando a tal fine le SIM fornite dal gruppo, e la sua capacità di sollecitare pagamenti direttamente a COGNOME, vengono poi coerentemente valorizzati, in uno con le accertate modalità di partecipazione alle citate operazioni di importazione e trasporto di sostanze stupefacenti, a conferma dell’affectio societatis del ricorrente e della rilevanza del suo contributo alla stabilità e buon funzionamento dell’associazione.
Il ricorrente, dunque, non si confronta con le compiute e articolate argomentazioni dei giudici di merito, limitandosi ad assumere la ristrettezza dell’arco temporale di operatività dell’associazione (in realtà contestata dal 2010 con permanenza all’attualità) e l’eterogeneità dei soggetti coinvolti, dato del tutto privo di rilievo, avendo già questa Corte avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sufficiente l’esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall’interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottener dallo svolgimento dell’attività criminale. (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646-01).
Anche in relazione all’asserita identità di posizione di COGNOME con il coimputato COGNOME, assolto in primo grado dal reato di cui al capo A), la censura è destituita di fondamento: proprio le circostanze valorizzate dai giudici di merito in
relazione alla posizione di COGNOME valgono a differenziare la sua posizione rispetto a quella del coimputato COGNOME, rispetto al quale non risulta accertato nessun contatto continuativo con altri sodali né il coinvolgimento in fasi diverse dal mero trasporto, insieme ad altri, di sostanze stupefacenti.
Traendo le conclusioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente ai capi B) e D) perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Va rigettato, nel resto, il ricorso di NOME COGNOME e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per procedere alla rideterminazione della pena con riguardo al reato residuo di cui al capo A).
Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarato irrevocabile l’accertamento della responsabilità di COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai capi B) e D) perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena con riguardo al reato residuo di cui al capo A). Visto l’art. 624 comma 2, cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza con riferimento alla responsabilità di COGNOME. Così deciso, il 18/11/2025