Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41506 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41506 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Nigeria avverso l’ordinanza del 06/06/2025 del Tribunale di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia, accogliendo l’appello cautelare del Pubblico ministero, applicava a NOME la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione volta al narcotraffico di cui al capo 1), e per i reati fine che vanno da 467) a 478) del capo di imputazione provvisorio.
09`.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce la non configurabilità dell’associazione volta al narcotraffico.
Tra i soggetti individuati non esiste alcun sodalizio.
Infatti, per un verso, dagli atti è emerso che i reati furono commessi da coppie di soggetti, con eventuale partecipazione di altre persone che, tuttavia, il Tribunale riconosce essere estranee al sodalizio (nessuno dei pur dettagliati capi di accusa fa singolarmente riferimento né ai quattro soggetti che i Giudici ritengono comporre il sodalizio né anche solo a tre di essi, indicando, per contro, sempre una coppia supportata da uno o più soggetti esterni).
Per altro verso, non è stata provata la consapevolezza dell’indagato di far parte dell’associazione. Lo stesso Tribunale riconosce che gli venivano date le indicazioni strettamente necessarie a compiere gli ordini assegnati, il che non ha permesso al ricorrente di avere un quadro completo dell’associazione.
Per altro verso ancora, dall’ordinanza non emerge che l’apporto dell’indagato fosse indispensabile. D’altronde, l’associazione o si è interrotta nel 2022 – nel qual caso non c’è motivo di applicare la misura cautelare – o, come sostenuto dal Tribunale, ha continuato ad operare, ma ciò significherebbe che l’apporto degli indagati, e in particolare del ricorrente, non era indispensabile.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Anche a ritenere configurabile l’ipotesi associativa, essa non viene annoverata tra quelle per cui opera la presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
2.3. Errata applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen.
I Giudici dell’appello cautelare hanno sostenuto che nessuno degli indagati, compreso il ricorrente, ha preso le distanze dalla commissione dei delitti, essendosi macchiati di altri reati. Ma i precedenti di NOME riguardano tipologie di delitti non rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art. 274, cod. proc. pen.
2.4. Con il terzo motivo è eccepita la mancata assunzione di una prova decisiva.
A detta del Tribunale, il ricorrente non dispone di alcun domicilio in cui possano essere disposti gli arresti domiciliari. Non è stata, dunque, valutata la copiosa documentazione prodotta in udienza dalla difesa atta a dimostrare che all’odierno ricorrente è stata attribuita la protezione speciale in data 16 febbraio 2022, essendo stato tra l’altro riconosciuto alla compagna del ricorrente lo status di rifugiata.
Per tale ragione, nemmeno si configurerebbe il pericolo di fuga (art. 274 lett. b, cod. proc. pen.), in quanto la famiglia può rimanere solo ed esclusivamente nel territorio dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale. D’altro canto, il ricorrente ha serbato una condotta irreprensibile da almeno tre anni. E, comunque, se il Tribunale avesse valutato la prova documentale in oggetto, avrebbe applicato una misura meno grave della custodia cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982).
2.1. A tale principio di diritto si è conformata l’ordinanza impugnata.
2.2. Essa ha sovvertito la valutazione del Giudice delle indagini preliminari, che aveva escluso la sussistenza dell’associazione (reputando poco pertinenti e generiche le conversazioni intercettate e non ravvisando elementi sintomatici del sodalizio, perché ciascun indagato avrebbe agito a scopo di arricchimento personale). E, sebbene nella parte dedicata ai corrieri (pp. 35 s.), ritenuti non partecipi, ha esaustivamente trattato del sodalizio, spiegando come COGNOME (in ruolo apicale), COGNOME, NOME e NOME facessero parte di un’associazione di notevole professionalità, organizzazione ed estensione anche territoriale, rivelatasi capace di gestire quantitativi importanti di cocaina ed eroina, ogni volta per diversi chilogrammi, in modo continuativo e con modalità professionali.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato come tale associazione abbia dimostrato di disporre di canali fissi di rifornimento, di essere in grado di reperire stabilmente la sostanza presso un immobile ad Amsterdam e di avere – contrariamente a quanto dedotto nel ricorso -, altri sodali, diversi dei quali rimasti ignoti, i quali operava nella piena ed attuale disponibilità degli indagati.
2.3. In effetti, dall’analitica descrizione dei numerosi reati fine, aventi ad oggetto quantitativi significativi di droga pesante, emerge l’esistenza di una stabile, articolata ed anzi sofisticata organizzazione, caratterizzata dalla
disponibilità di mezzi materiali – si pensi ai depositi della droga, il principale d quali ad Amsterdam – e personali, che operava secondo schemi rodati che tendevano a replicarsi.
Alla luce di tali elementi, risultano infondate le deduzioni svolte nel primo motivo di ricorso in ordine alla non configurabilità di una struttura associativa.
In particolare, quanto all’organigramma dell’associazione, è il caso di insistere sul fatto che, secondo i Giudici dell’appello cautelare, al sodalizio appartenevano anche altri partecipi rimasti ignoti.
Inoltre, è vero che nella descrizione dei singoli capi di imputazione risultano sempre coinvolte due persone; d’altro canto, lo schema operativo del lavoro in coppia ricorreva in un molto considerevole numero di episodi di traffico di sostanza stupefacente, il che, anche alla luce delle riferite modalità operative e della capacità di autogenerazione dell’organizzazione, non consente di dubitare della consapevolezza, in capo a ciascun partecipe, di far parte di un “sistema” più ampio ed articolato.
Tale consapevolezza è tanto più verosimile con riguardo al ricorrente che, nella descrizione che l’ordinanza ha fatto dei reati fine, rappresenta il tramite essenziale attraverso cui il capo dell’associazione (NOME) organizzava la ricezione e lo smercio della droga nel territorio padovano ed appare inoltre coinvolto con gli altri due indagati (diversi da COGNOME), come in relazione ai capi 467) e 473), dove coopera rispettivamente con COGNOME e COGNOME (pp. 7 e 15 dell’ordinanza impugnata).
Allo stato delle indagini, non può quindi dubitarsi che NOME si fosse “messo a disposizione” dell’organizzazione: risultando peraltro stabilmente preposto a compiti nemmeno solo operativi (oltre a ricevere regolarmente, per esempio, pneumatici riempiti di ovuli di stupefacente per quantitativi pari a diversi chilogrammi, reclutava i corrieri e, nella veste di intermediario, procacciava clienti e spacciatori).
Né il suo grado di compenetrazione nel sistema criminale consente di revocarne in dubbio l’affectio societatis.
In materia di associazione volta al narcotraffico, infatti, l’affectio non può avere le medesime caratteristiche che manifesta, invece, nelle associazioni di stampo mafioso, le quali possiedono un diverso sostrato empirico-criminale, essendo – quale più, quale meno – maggiormente radicate sul territorio, dotate (almeno quelle più risalenti) di un “collante valoriale”, nonché, e soprattutto, caratterizzate dai requisiti della forza di intimidazione e dello sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, requisiti invece estranei alla struttura del tipo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Tanto precisato, e ciò nondimeno, il senso di appartenenza dell’indagato al consorzio criminale emerge, nel provvedimento impugnato, “in negativo”.
Risulta, cioè, dal confronto tra la posizione del ricorrente e quella dei corrieri: che erano ricompensati per ogni singolo e specifico trasporto (si potrebbe dire, “a cottimo”), senza essere ammessi alla redistribuzione dei proventi ottenuti con la successiva vendita della droga; rispetto ai quali non è emerso un legame particolare di fiducia (tanto che essi non conoscevano gli associati e che gli associati, in caso di loro arresto, non si preoccupavano della loro sorte, limitandosi a rimpiazzarli); che comunque commisero un numero limitato di episodi illeciti, in base ad accordi che venivano presi di volta in volta.
Ciò, a fronte dell’operato sistematico e professionale di NOME.
2.4. In conclusione, essendo la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza completa e coerente, il primo motivo deve essere rigettato.
Il secondo motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo il ricorrente trascurato come l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel definire la presunzione (relativa) di pericolosità, richiami anche l’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. e, per il suo tramite, l’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 cit.
Ribadito, dunque, che, nel caso di specie, opera una presunzione (relativa) di pericolosità, che è onere dell’indagato superare adducendo elementi persuasivi, i Giudici dell’appello cautelare hanno comunque precisato come l’associazione si sia mostrata particolarmente resistente a tutti gli interventi dell’autorità, senza interrompere – e nemmeno sospendere – la sua attività illecita, essendosi gli associati mostrati capaci di reperire, di volta in volta, a fronte dei numerosi arresti e sequestri, nuova sostanza stupefacente e nuovi corrieri a cui affidare i trasporti.
A questo proposito, hanno specificato che non sono emersi elementi da cui desumere che l’associazione, per contro rafforzatasi nel corso delle indagini, abbia recentemente interrotto gli illeciti.
Hanno aggiunto che nessuno degli indagati risulta aver preso le distanze dal sodalizio di appartenenza, agganciando a questa affermazione il richiamo ai due precedenti per delitti di falso del ricorrente.
Hanno escluso, infine, il rilievo del c.d. tempo silente in ragione di una capacità a delinquere particolarmente radicata e resistente e dell’assenza di elementi sopravvenuti valorizzabili in senso favorevole.
In conclusione, sottraendosi anche sul punto la motivazione a censure valutabili in sede di legittimità, il terzo motivo va dichiarato inammissibile.
5. Infondato è, infine, il quarto motivo.
L’ordinanza ha ripetutamente motivato la proporzione e la adeguatezza della custodia cautelare, affermando (per esempio, a p. 39) come non soltanto non siano stati raccolti né forniti dalla difesa elementi in grado di superare la presunzione di pericolosità, ma che, anzi, gli elementi obiettivi riversati in atti dimostrano l’inadeguatezza di ogni misura più lieve di quella massima, anche a prescindere dalla presunzione di legge.
Alla luce di quanto riferito, il mancato richiamo alla documentazione che il ricorrente afferma di aver prodotto non è “determinante”, come da lui sostenuto, dal momento che, in astratto, avrebbe potuto incidere sul solo pericolo di fuga, e non anche su quello di reiterazione del reato cui principalmente attingono le esigenze cautelari nel caso di specie.
La mancata valutazione di siffatta documentazione non avendo in alcun modo destrutturato il percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata, non integra, pertanto, il dedotto travisamento probatorio per omissione.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/11/2025