Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10057 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a Durazzo (Albania) il 22.11.1984;
COGNOME nato a Durazzo(Albania) il 21.10.1989
NOME nata a Elbasan (Albania), il 22/08/1993
COGNOME nato a Durazzo (Albania) il 05.07.1976
NOME COGNOME nato a Miras Devoll (Albania) il 18.09.1975
COGNOME NOMECOGNOME nato a Rovato (BS) il 08.09.1969
COGNOME NOMECOGNOME nato a Nuoro il 05.08.1984
NOME COGNOME nato a Durazzo (Albania) il 16.06.1981
avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha conc chiedendo: per NOME COGNOME annullamento con rinvio per la rideterminazione della pe limitatamente al capo 15 e rigetto del ricorso nel resto; per NOME COGNOME annullamen rinvio per la rideterminazione della pena limitatamente ali capi, 8, 31, 10, 13, 11, 1 15 e rigetto del ricorso nel resto; per NOME COGNOME rigetto del ricorso; per COGNOME rigetto del ricorso; per NOME COGNOME annullamento con rinvio per la rideterminazi
della pena limitatamente al capo 16 e rigetto del ricorso nel resto; per COGNOME NOME annullamento con rinvio per nuovo giudizio; per COGNOME NOME rigetto del ricorso; per COGNOME rigetto del ricorso;
sentito l’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Roma, che, in difesa di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito l’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Napoli che, in difesa di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e, quale sostituto processuale, per delega orale, dell’Avvoca NOME COGNOME del Foro di Cagliari, di NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento dei ricor sentito l’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Prato, che, in difesa di NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso, insistendo affinché i motivi relativa al concordato s estesi al suo assistito.
sentito, l’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Brescia, che, in difesa di NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito l’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Tempio Pausania, che, pin difesa d NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento dei motivi del ricorso;
sentito l’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Bari, che, in difesa di NOME COGNOME chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa a conclusione di un giudizio abbreviato, ha confermato le pene inflitte a NOME COGNOME – per i reati a lui ascritti ex artt. 73 (molteplici capi) e 74 d.P.R. commi 1 e 3, (capo 1) 9 ottobre 1990 n. 309 – a NOME COGNOME e NOME COGNOME – per i reati ex art. 73 d.P.R. cit. loro ascritti nei capi 4) e 5), riuniti per la continuaz e a NOME COGNOME per il reato ex art. 73, d.P.R. cit. a lui ascritto al capo 27.
Invece: assolvendo NOME COGNOME dal reato ex art. 74 d.P.R. cit. (capo 1) per non avere commesso il fatto, e confermando la sua condanna per il reato ex art. 73 d.P.R. cit. (capo 19), ha rideterminato la pena; assolvendo NOME COGNOME dal reato ascrittogli al capo 3, confermando la condanna per il reato ex art.74, commi 2, e 3 d.P.R. cit. (capo 2) e per il residuo reato ex art. 73 d.P.R. cit. (capo 19) / ha rideterminato la pena; dichiarando non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati oggetto dei capi 17, 20 e 21 per estinti per prescrizione, e, ritenuta la continuazione con il reato giudicato con la sent divenuta definitiva, del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari dell’8 2015, confermando la condanna per il reato ex art. 74 d.P.R. cit. (capo 1) e per gli altri reat ex art. 73 d.P.R. cit., ha rideterminato la pena; riconoscendo le circostanze attenuan generiche, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME per i reati ex art. 73 d.P.R. cit., riuniti per la continuazione, per i quali è stato condannato in primo grado.
Nei ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l’annullament sentenza.
2.1. Il ricorso di NOME COGNOME, redatto dall’avvocato NOME COGNOME è artico due motivi ai quali si sono aggiunti i motivi nuovi, redatti dall’avvocato NOME COGNOME
2.1.1. Con il primo motivo, si assume erronea la qualificazione come promozione direzione di una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 di quella che è una condotta di concorso in plurimi reati di cessione di sostanze stupefacenti.
Si osserva che gli elementi di valutazione valorizzati da entrambe le sentenze di me (l’impiego di telefoni cellulari e di utenze coperte, la disponibilità di diversi v trasporto della droga, la disponibilità di somme di denaro, gli incontri nella abitaz ricorrente e di suo fratello) sono compatibili sia con la sussistenza di una associazio delinquere che con un concorso continuato in plurime attività dì cessione e che i Giu hanno trascurato il fatto che i fratelli COGNOME avevano una officina meccanica in Al svolgevano una attività di vendita di veicoli in Italia.
Si evidenzia che manca la prova di una suddivisione dei ruoli e della programmazion di una indefinita attività delittuosa, tanto più se si considera che l’imputazione conce associazione per delinquere operativa per pochi mesi, e che i corrieri della droga uti furono persone di volta in volta diverse e ignote sino alla consegna al ricorrente.
Si rimarca che configurare nella sentenza le aggressioni e le minacce oggetto dei ca 20 e 21 come espressione della volontà dei Bici di affermarsi nella piazza di spaccio di contrasta con il riconoscere che in realtà l’aggressione a NOME COGNOME fu dovuta al fatt ella era una confidente della Polizia.
Si argomenta che al ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenua generiche per la natura collaborativa delle sue ammissioni di responsabilità incongruamente, non si è valutato che esse concernono una attività delittuosa che non h struttura associativa.
2.1.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivaz nel ritenere provata la partecipazione del ricorrente alle cessioni di droga oggetto d da 23 a 57, ascrivendo indistintamente le cessioni ai fratelli NOME e NOME COGNOME andrebbero vagliate di caso in caso le condotte di ciascuno degli imputati, anche evitand duplicazioni nella ricostruzione, peraltro non sempre chiara, dei fatti.
2.1.3. Con il primo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello NOME adducono violazione della legge per omessa motivazione o mancanza grafica della motivazione, o sua mera apparenza, e vizio della motivazione relativamente alle imputazio di concorso nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, rispetto ai reati che van capo 23 al capo 57 della imputazione. Si rileva che le sentenze di merito non indican condotte di ciascuno dei fratelli COGNOME né il luogo della cessione e il tempo delle cession
non può neanche escludersi l’avvenuta prescrizione dei reati), e per i reati che vanno da capo 34 al capo 57 della imputazione restano ignoti anche gli acquirenti.
Si osserva che l’unico indizio, costituito da mere annotazioni su una agenda, non è individualizzante perché non se ne evince quali delle annotazioni sarebbero state apposte da NOME, quali da NOME COGNOME, quali da NOME (non ricorrente).
Per quanto specificamente riguarda i capi dal 23) al 33) si rileva che la Corte di appel ha escluso (p. 9, 146, 159, 172) che vi siano duplicazioni tra i capi di imputazio (segnatamente fra: il 7) e il 28, 1’8 e il 29, il 10 e 13 e il 30, il 16 e il 24, il 15 e il 32) perché il numero delle cessioni non coinciderebbe, ma incorre in illogicità manifes perché le plurime cessioni potrebbero essere state effettuate nell’arco di tempo di cui al cap 7 e trascura che per i capi 8, 10, 12, 13, 14 e 16 le indagini hanno escluso compartecipazione di NOME COGNOME In altri termini, rimane indimostrato che tutte le cessi desunte dal taccuino costituiscano fatti ulteriori rispetto a quelli indicati nei imputazione da 7 a 18 non fondati sui contenuti del taccuino e costituisce un inaccettabil automatismo considerare cedenti tutti e tre gli imputati (i fratelli COGNOME e COGNOME).
2.1.4. Con il secondo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello NOME s adducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo 1, che è stata riconosciuta trascurando che la presunta associazione avrebbe operato soltanto dal settembre 2013 al febbraio 2014 e che tutti i meri partecipi, tranne uno (NOME COGNOME, sono stati assolti.
2.2. Il ricorso di NOME COGNOME, redatto dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME, è articola tre motivi ai quali si aggiungono tre motivi nuovi (nello stesso atto relativo al fratello COGNOME) dedotti dall’avvocato NOME COGNOME. Il contenuto del ricorso e dei motivi n coincide con quello degli atti presentati nell’interesse del fratello NOME tranne che per al argomenti pertinenti soltanto a NOME COGNOME.
2.2.1. Con il primo motivo, si adduce erronea qualificazione come promozione e direzione di una associazione per delineare ex art. 74 d.P.R. cit. di una condotta di concorso continuato in plurimi reati ex art. 73. D.P.R. cit.
Si osserva che gli elementi di valutazione valorizzati da entrambe le sentenze di merito (l’impiego di telefoni cellulari e di utenze coperte, la disponibilità di diversi veic trasporto della droga, la disponibilità di somme di denaro, gli incontri nella abitazion ricorrente e di suo fratello) sono compatibili sia con la sussistenza di una associazione delinquere che con un concorso continuato in plurime attività dì cessione e che i Giudic hanno trascurato il fatto che i fratelli COGNOME avevano una officina meccanica in Alban svolgevano una attività di vendita di veicoli in Italia. Si evidenzia che i corrieri dell utilizzati furono persone di volta in volta diverse e ignote sino alla consegna al ricorre che manca la prova di una suddivisione dei ruoli e della programmazione di una indefinita
attività delittuosa, tanto più se si considera che l’imputazione concerne una associazione delinquere operativa per pochi mesi. Si argomenta che al fratello NOME sono sta riconosciute le circostanze attenuanti generiche per le sue ammissioni di responsabilità incongruamente, non si è valutato che esse confutano una attività delittuosa che non struttura associativa. Si rimarca che configurare nella sentenza le aggressioni e le min oggetto dei capi 20 e 21 come espressione della volontà dei Bici di affermarsi nella piazz spaccio di Olbia contrasta con il riconoscere che in realtà l’aggressione a NOME COGNOME dovuta al fatto che ella era una confidente della Polizia.
2.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazi nel ritenere provata la partecipazione del ricorrente alle cessioni di droga oggetto de da 23 a 57, ascrivendo indistintamente le cessioni ai fratelli NOME e NOME COGNOME andrebbero vagliate di caso in caso le condotte di ciascuno degli imputati, anche evitando duplicazioni nella ricostruzione, peraltro non sempre chiara, dei fatti (p. 5-7 del rico
2.2.3. Con il terzo motivo del ricorso e con il terzo dei motivi nuovi si add violazione della legge e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenu generiche e la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7. d.P.R. cit. (gli è stata, invece riconosciuta l’attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. cit.) perché le dichiarazioni confessori rese sarebbero state generiche e non avrebbero fornito spunti utili per le indagini, aggiungere ulteriori argomenti e, peraltro, con irragionevole disparità di trattamento r al fratello coimputato, al quale le circostanze attenuanti generiche sono state riconos proprie valutando le sue dichiarazioni confessorie.
2.2.4. Con il primo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello NOME adducono violazione della legge per omessa o mancanza grafica della motivazione, o sua mera apparenza, e vizio della motivazione relativamente alle imputazioni di concorso n reato di cessione di sostanze stupefacenti, rispetto ai reati che vanno dal capo 23 al cap della imputazione. Si rileva che le sentenze di merito non indicano le condotte di ciasc dei fratelli COGNOME né il luogo della cessione e il tempo delle cessioni, mentre per i reati che vanno dal capo 34 al capo 57 della imputazione restano ignoti anche gli acquirenti.
Si osserva che l’unico indizio, costituito da mere annotazioni su una agenda, non individualizzante perché non se ne evince quali delle annotazioni sarebbero state apposte d NOME, quali da NOME COGNOME, quali da NOME (non ricorrente).
Con il secondo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello NOME deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza de associazione per delinquere oggetto del capo 1, che è stata riconosciuta trascurando che presunta associazione avrebbe operato soltanto dal settembre 2013 al febbraio 2014) e che tutti i meri partecipi, tranne uno (NOME COGNOME, sono stati assolti.
2.3. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in tre motivi.
2.3.1. Con il primo motivo del ricorso e con il primo dei motivi nuovi, si adducon erronea qualificazione come concorso nel reato e non come mera connivenza della condotta contestata nel capo 19 e vizio della motivazione circa la tipologia del contributo causale del ricorrente, consistito soltanto nell’accompagnare suo marito NOME COGNOME nel viaggio da l compiuto per consegnare il corrispettivo della droga. Si osserva, in particolare, che sentenza non indica alcuna circostanza che mostri la consapevolezza della ricorrente sia del contenuto sia della provenienza del borsone che il marito aveva con sé.
2.3.2. Con il secondo motivo del ricorso e con il quarto dei motivi nuovi, si adducono violazione dell’art. 114 cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere, comunque, la circostanza attenuante della minima importanza del contributo alla commissione del reato, poiché la ricorrente si limitò a accompagnare il marito.
2.3.3. Con il terzo motivo del ricorso e con il secondo dei motivi nuovi si adduc violazione dell’art. 133 cod. proc. pen. nell’applicare una pena non coincidente con il minim edittale e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche solo per la quantità sostanza stupefacente oggetto del reato, applicando la circostanza aggravante che ne è derivata, ma trascurando gli altri elementi di valutazione indicati dalla legge.
2.3.4. Con il terzo dei motivi nuovi si deduce violazione della legge nel riconoscere circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. cit. senza indicare la capacità di saturare il mercato di riferimento con la sostanza stupefacente oggetto del capo 19.
2.4. Il ricorso di NOME COGNOME (alias NOME COGNOME) si articola in due motivi.
2.4.1. Con il primo motivo di ricorso si adducono violazione della legge e vizio del motivazione nel riconoscere la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 73 d.P.R. cit. oggetto del capo 19. In particolare, si argomenta che al ricorrente è stato attributo il r di intermediario nel traffico di droga nonostante che egli non compaia nella vicenda, se non quando (il 15/02/2014) accompagnò NOME COGNOME da Olbia a Livorno per consegnare del denaro, e nonostante che i coimputati NOME e NOME COGNOME abbiano affermato la sua estraneità ai fatti.
2.4.2. Con il secondo motivo di ricorso e con i motivi nuovi si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel riconoscere la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 74 d.P.R. cit. oggetto del capo 2, nonostante che egli, assolto dal reato oggetto del ca 3, sarebbe intervenuto nella vita della associazione solo verso la sua fine (con la condott contestata nel capo 19) e che non sia provato che egli fosse realmente uno degli interlocutori nelle conversazioni che lo incriminerebbero. Si osserva che manca la prova di un rapporto con i coimputati che vada oltre la singola occasionale cooperazione illecita e denoti u contributo causale alla vita della associazione per delinquere.
2.5. Nel ricorso di NOME COGNOME si adduce violazione del principio del ne bis in idem perché nella stessa sentenza si afferma che le annotazioni delle cessioni di sosta stupefacenti contenute nel libro contabile sequestrato e riassunte nel capo 24 d imputazioni riportano cessioni già contestate nel capo 16 e conseguenziale violazione dell’ 81 cod. pen., nell’aumentare la pena per la continuazione fra il reato oggetto del capo quello oggetto del capo 16, pur rientrando il secondo nel primo.
2.6. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
2.6.1. Con il primo motivo si adduce violazione della legge perché la Corte d’appel dopo avere rigettato la proposta di concordato, avanzata con il consenso della Procu generale, ha pronunciato direttamente la sentenza senza consentire alle parti di discut l’appello, così violando gli art. 602, comma 4, e 523 cod. proc pen. e ledendo il di contraddittorio.
2.6.2. Con il secondo motivo si adduce vizio della motivazione per avere confermato l condanna per il reato oggetto del capo 5 senza rispondere alle argomentazioni difensiv contenute nell’atto di appello, concernenti il fatto che, al momento della perquisi sull’automezzo condotto da COGNOME non fu trovata sostanza stupefacente, né sue tracce, ne doppio fondo, nonostante l’utilizzo di unità cinofile addestrate allo scop ingiustificatamente presupponendo che la sostanza stupefacente fosse già stata consegnata a i cessionari.
2.6.3. Con il terzo motivo si adduce vizio della motivazione nel confermare responsabilità per il reato oggetto del capo 4 (in relazione al quale la misura cautela stata annullata per il coimputato NOME COGNOME arbitrariamente collegando i contenuti conversazioni intercettate (genericamente allusive a un precedente trasporto di droga) reato oggetto del capo 4).
2.6.4. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso si adduce vizio della motivazio rigetto di richiesta della riduzione della pena – trascurando che a COGNOME è attribuito un ruolo di corriere – e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché emergerebbero elementi di valutazione favorevoli all’imputato e perché questi non mostrato resipiscenza.
2.7. Nel ricorso di NOME COGNOME si adducono violazione della legge e vizio motivazione nel confermare la condanna del ricorrente per il reato oggetto del capo fondandosi su elementi indiziari insufficienti o incongrui: il richiamo a tale «Ales agendina utilizzata dai COGNOME, mentre il ricorrente in realtà si chiama «NOME»; ap assunti circa il tempus commissi delicti e la effettiva natura stupefacente delle sostanze trattate; il fatto, in sé penalmente irrilevante, che COGNOME sia andato in Albania con i c NOME COGNOME e NOME COGNOME l’esistenza di rapporti di debito/credito con COGNOME che potreb
ben riferirsi alla lecita attività edile. Inoltre, si evidenzia che lo stesso NOME COGNOME stato ritenuto credibile relativamente a altre circostanze) ha escluso di aver mai vendut sostanze stupefacenti (destinate alla cessione) a Salis, mentre, per altro verso, documentazione prodotta dimostra che il ricorrente (incensurato) non ha la necessità economica di vendere sostanze stupefacenti.
Si osserva che, in ogni caso, non è dimostrato che COGNOME abbia acquistato droga in grandi quantità e per fini diversi dall’uso personale o, comunque, in un contesto non riconducibil al caso di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
2.8. Il ricorso di NOME COGNOME si articola in due motivi.
2.8.1. Con il primo motivo di ricorso, si adduce violazione degli artt. 599-bis e 60 comma 1-bis, cod. proc. pen. e, assumendo che la decisione di non validare il concordato in appello sia ricorribile per cassazione, si evidenzia che la Corte di appello ha confermato pena determinata in primo grado ponendo un aumento in continuazione per il reato oggetto del capo 4, per il quale la responsabilità del ricorrente era stata esclusa in sede cautel dalla Corte di cassazione (Sez. 6. n. 51638 del 26/10/2016), che aveva annullato senza rinvio per mancanza di gravi indizi l’ordinanza del Tribunale della libertà di Cagliari.
Si osserva che la motivazione della sentenza impugnata relativamente al capo 4 risulta del tutto carente perché si risolve in una mera ripetizione degli argomenti della sentenza primo grado senza vagliare i pur specifici motivi di appello e sovrapponendo la condotta oggetto del capo 5 alle circostanze, indimostrate, oggetto del capo 4.
2.8.2. Con il secondo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e manifesta illogicità della motivazione nel negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generich sulle circostanze aggravanti, anche riducendo al minimo la pena-base e gli aumenti per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel primo motivo e nel secondo dei motivi nuovi del ricorso di NOME COGNOME e, al stesso modo, nel primo motivo e nel secondo dei motivi nuovi del ricorso di NOME COGNOME si contesta, relativamente al capo 1, la configurabilità di una associazione per delinquere ex art 74 d.P.R. cit., invece di una condotta di concorso continuato in plurimi reati ex art. 73. d.P.R. cit., con gli argomenti prima richiamati.
Va precisato che l’imputazione concernente la partecipazione a una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. cit. è articolata nei capi 1 e 2 delle imputazioni, che riguarda la stessa associazione, ma distinguono gli imputati con ruoli apicali (capo 1) da quelli con ruolo di partecipi (capo 2).
Dei cinque indicati come soggetti apicali sono stati condannati NOME COGNOME e COGNOMEricorrenti), NOME COGNOMEcondannato in primo grado e non appellante, NOME COGNOME è s assolta dalla Corte di appello, mentre NOME COGNOME è stato condannato come partecipe).
Gli altri originari coimputati – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME (ricorrente per altro), NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOMEricorrente altro), NOME COGNOME NOME COGNOMEricorrente per altro) e NOME COGNOME stati assolti da questa imputazione.
Per NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME si è proceduto separatamente.
La sentenza impugnata (p. 133-136) evidenzia diversi convergenti elementi indicativ della esistenza dell’associazione per delinquere, concretamente operativa per almeno se mesi, perché pertinenti alla programmazione di un numero indefinito di illeciti.
Il gruppo disponeva di una base logistica (la casa di Monte Pinu a Telti) – in cui i co custodivano le cospicue quantità di cocaina e eroina trafficate e il libro contabile soggetti abili nel trattamento delle sostanze stupefacenti, di numerosi telefoni ce (sostituiti all’occorrenza e con utenze intestate a extracomunitari, per fuorv investigazioni) e di SIM nuove fornite (dai fratelli COGNOME agli abituali acquirenti per controlli,) di un apparato elettronico per rilevare microspie; le autovetture dei parteci messe al servizio del gruppo per il trasporto di danaro e droga (una di queste, la Passa modificata creandovi un vano inaccessibile in cui occultare droga o danaro).
Vi era una reiterazione della organizzazione dei trasporti di droga sulle navi: la (proveniente dall’Albania e dall’Olanda) era nascosta in appositi vani dentro i veic camion di COGNOME, l’auto dei COGNOME, la Passat) e consegnata a dei corrieri; era usato un fra convenzionale soprattutto tramite sms; l’attività proseguì anche dopo i primi arresti.
Sussisteva una suddivisione di ruoli – alcuni (in particolare NOME e NOME B gestivano i rapporti con i fornitori, altri che gestivano i rapporti con i corrieri – e trasferimento operativo a Olbia per conseguire l’esclusiva nel commercio locale de stupefacente. In particolare: i fratelli NOME e NOME COGNOME erano i promotori del sodalizio, gestivano i rapporti con i fornitori albanesi, ricevevano i carichi di droga che venivano nella loro casa di campagna; NOME COGNOME teneva i contatti con i corrieri, recuperava la droga, forniva la sua automobile per consentire i viaggi compiuti da altri partecipi per consegn denaro ai trafficanti, cedeva la droga ai vari acquirenti; NOME COGNOME partecipò ai tr di sostanza stupefacente del 22 ottobre 2013 e del 17 febbraio 2014 svolgendo l’attività intermediario per la consegna, conosceva gli affari del gruppo; NOME COGNOMEper il quale procede separatamente) come i fratelli COGNOME e COGNOME rivestiva un ruolo fondamentale perc acquistava stabilmente sostanza stupefacente da loro, li poneva in contatto con altri sogg
e si occupava dell’arrivo dei corrieri, partecipò a spedizioni punitive di concorrenti scom (come Maram Agron).
Altri imputati sono stati ritenuti non partecipi della associazione e, tuttavia, operativ suo circuito di azione reiterata. In ogni caso, nonostante che, con la sentenza /anche NOME COGNOME (moglie di NOME) e NOME COGNOME siano stati assolti dal reato di partecipazione al associazione per delinquere oggetto del processo, sussiste / comunque, il numero minimo di correi necessario per configurare una associazione per delinquere. Infatti, se, all’esito giudizio di rinvio, si dovesse, in ipotesi, escludere la partecipazione di COGNOME a associazione, questa sarebbe comunque determinata nel suo nucleo essenziale – composto da NOME COGNOME NOME COGNOME e da NOME COGNOME – a prescindere dall’esito dei separati process
Il secondo motivo e il primo dei motivi nuovi del ricorso di NOME COGNOME come pure secondo motivo e il primo dei motivi nuovi del ricorso di NOME COGNOME riguardano la pro della partecipazione alle cessioni di droga oggetto dei capi da 23 a 57, mentre nel ricorso d COGNOME si deduce violazione dell’art. 81 cod. pen., nell’aumentare la pena per la continuazione fra il reato oggetto del capo 24 e quello oggetto del capo 16, pur rientrando il secondo n primo.
2.1. Per i reati oggetto dei capi da 2 a 22, i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME non contestano la responsabilità, ma rilevano duplicazioni con alcuni dei reati oggett dei capi da 7 a 31.
La Corte di appello ha fondato le responsabilità per i reati oggetto dei capi da 23 57 sui contenuti del taccuino (non propriamente un «libro contabile» come, invece, denominato nella sentenza) rinvenuto nella casa di Kleton Bici il 24/02/2014 e che, secondo quanto da lui precisato, conteneva le informazioni relative ai nomi (soprannomi o diminutivi), alla quantità di stupefacente (che poteva essere ordinato o già consegnato) e al prezzo, precisando che egli non consegnava mai sostanze stupefacenti senza avere prima ricevuto il corrispettivo in denaro.
NOME COGNOME ha, ancora, spiegato che tutte le annotazioni riportate sul quaderno erano riferibili ai contatti con gli acquirenti intrattenuti da lui stesso, dal fratello Eu NOME COGNOME indipendentemente da chi ne annotava materialmente il resoconto: pur precisando che l’attività illecita era riferibile indistintamente a tutti e tre (lui, e COGNOME), ha chiarito che non tutto quello che era riportato nel libro era stato scritto d pugno, anche perché ognuno di loro aveva i propri contatti (p. 132 della sentenza impugnata).
La Corte di appello ha osservato che i contenuti delle annotazioni hanno ricevuto conferma dalle attività di osservazione e dai contenuti di intercettazioni e di sms e che anche le dichiarazioni auto-accusatorie di NOME COGNOME COGNOME e di NOME COGNOME con tutti altri elementi emersi dalle indagini, hanno consentito di ricostruire l’attività svolta
soggetti di comune accordo (p. 132).
In un contesto di reiterato, continuativo concorso nelle cessioni illecite di so stupefacenti connotato da una fungibilità dei ruoli – tanto più se nel quadro di compartecipazione a una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 – non è manifestamente illogico ravvisare il concorso dei concorrenti in ciascuno dei reatiaccertati. In casi siffatti, non si richiede che nel capo di imputazione/sia espressa indicato il ruolo assunto da ciascuno dei concorrenti nel reato, ma basta l’indicazione c è concorso nella commissione dello stesso (Sez. 6, n. 3090 del 27/11/1981, dep. 1982, Rv. 152876). Né il giudice di merito è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da c concorrente nell’ambito dell’impresa criminosa, essendo sufficiente l’indicazione, adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il convincime dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall’ag alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Sez. 6, n. 9 del 29/01/1991, Rv. 188393; Sez. 2, n. 4228 del 17/01/1984; Rv. 164086).
2.2. Altro ordine di valutazione involge la questione relativa alla razionalizzazio contenuti dei capi di imputazione elaborati sulla base di criteri di portata generale fattispecie tratti dai contenuti del taccuino prima menzionato e dalle dichiarazioni confe degli imputati).
Tale questione è stata posta nei ricorsi degli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME H recepita dal Sostituto Procuratore generale in udienza, con la formulazione delle sue richie di parziale annullamento della sentenza, e si ritiene fondata nei termini che seguono.
La Corte di appello ha escluso che vi siano state delle duplicazioni, evidenziando diversità nel numero di cessioni indicate nei capi di imputazione per i quali, secondo l’ap vi sarebbero state delle duplicazioni, e osservato che i fratelli COGNOME autori del libroe, quindi, a conoscenza dei fatti alla base della loro contabilità, non hanno fornito indi precise sulle cessioni di stupefacenti documentate nell’agenda.
Invece, si ritiene che, poiché rimane indimostrato che tutte le cessioni desunte taccuino costituiscano condotte ulteriori rispetto a quelle indicate nei capi di imputazio 7 a 18, non fondate sui contenuti del taccuino, allora quelle fra queste cessioni ricoll alle annotazioni contenute nel taccuino vanno espunte dal novero dei reati ascrivibili evitare inammissibili duplicazioni nell’imputarne la responsabilità agli imputati.
In particolare: la cessione di una quantità imprecisata di cocaina a Satta il 22/12/ (oggetto del capo 7) è riconducibile a una delle 3 cessioni di cocaina a Satta specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 28; la cessione di una qua imprecisata di cocaina a Soddu il 24/12/2013 oggetto del capo 8 è riconducibile a una del 5 cessioni di cocaina a Soddu (con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del c 29; le cessioni di una quantità imprecisata di eroina a Pinna, in date diverse, oggett capo 9 e 12 sono riconducibili alle cessioni di eroina a Pinna (in date diverse
specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 31; le cessioni di una quanti imprecisata di cocaina a Mureddu, in date diverse, oggetto dei capi 10 e 13, sono riconducibili alle cessioni di cocaina a Mureddu (in date diverse con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 30; la cessione di una quantità imprecisata di cocaina a COGNOME, oggetto del capo 11 1 è riconducibile a una delle 4 cessioni di cocaina a COGNOME (con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 32; la cessione di eroina Almeta (di quantità imprecisata, avvenuta il 29/01/2014 (oggetto del capo 15) è riconducibile a una delle cessioni di cocaina a Almeta (tutte abbondantemente superiori ai 10 grammi) oggetto del capo 25 (mentre non lo è l’altra cessione, di 10 grammi, considerata nel capo di imputazione); le cessioni di cocaina a Hoxha per destinarle alla vendita oggetto del capo 16 concernono alcune delle cessioni di cocaina a Hoxha per destinarle alla vendita oggetto del capo ìcmetto-derearol 24.
2.3. Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di NOME e NOME COGNOME limitatamente ai reati di cui ai capi 7), 8), 9), 10), 11), 12 15), quest’ultimo relativamente all’episodio del 29 gennaio 2014, e 16), nonché nei confronti di NOME limitatamente al reato di cui al capo 16), perché il fatto non sussiste, co rinvio per la rideterminazione della pena.
Il terzo motivo del ricorso e il terzo dei motivi nuovi del ricorso di NOME COGNOME infondati.
Al ricorrente il Tribunale ha riconosciuto la circostanza attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. cit., perché, oltre a ammettere le sue responsabilità per i reati attribuitig consentito di ricostruire il contenuto del libro contabile e di identificare alcuni degli acq delle sostanze stupefacenti.
La Corte di appello ha precisato che, invece, per l’applicazione dell’attenuante dell collaborazione ex art. 73, comma 7 d.P.R. cit. è necessario l’essersi adoperato per evitare che l’attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, mentre COGNOME ha reso dichiarazio sostanzialmente confessorie, che non sono servite a assicurare le prove del reato o a sottrarre risorse decisive all’associazione, perché, al momento delle sue dichiarazioni, responsabilità dei correi (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME erano già emerse – in modo evidente, e del tutto autonomo rispetto alla collaborazione di COGNOME – dalle intercettazioni, dai servizi di osservazione della Polizia giudiziaria, dai sequestri sostanze stupefacente e dal libro-contabile, mentre su altre fondamentali circostanze – in particolare, circa i nomi dei principali acquirenti della droga (nel libro contabile dissi da pseudonimi) – le dichiarazioni del ricorrente sono state generiche e reticenti.
Per altro verso, la Corte di appello ha evidenziato (p. 148) che la pena per il reato ex art. 74 d.P.R. cit. è stata determinata nel minimo e ha osservato che essa, stante la gravit
dei fatti, risulta proporzionata, così implicitamente motivando il diniego delle circo attenuanti generiche.
4. Il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
La Corte di appello ha desunto la prova del concorso di NOME COGNOME nel reato ogget del capo 19 dal fatto che la donna accompagnò il marito nell’occasione, che era a conoscenza del funzionamento del vano per occultare denaro e droga nell’automobile e che, in alt episodio (per il quale non è imputata) oggetto del capo 13, si prestò a fare uno sq telefonico all’acquirente della droga con il quale il marito NOME COGNOME doveva combina appuntamento mediante sms (secondo un modus operandi ripetuto).
Tuttavia, tali comportamenti non superano la soglia della connivenza non punibile perché non emerge una condotta della ricorrente che possa ritenersi significativament agevolatrice del proposito criminoso del marito o espressione di una disponibilit collaborare attivamente, se eventualmente necessario: anche lo squillo telefonico realizza su richiesta del coniuge (peraltro nell’ambito dell’episodio per il quale non è stata imp ebbe un contenuto del tutto minimale, facilmente sostituibile da un attivarsi del richie e non rivelativo della disponibilità a un apporto strettamente funzionale alla commissione reato (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 de 22/09/2015, COGNOME, Rv. 265167).
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME per non avere commesso il fatto (sicché diventano irrilevanti gli altri motivi di ricors
Il ricorso di NOME COGNOME è parzialmente fondato.
5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha evidenziato che, come desunto dalle conversazioni intercettate l’operazione di narcotraffico che il 17/02/2014 portò all’arresto nel porto di Olbia dei albanesi con circa 15 chili tra cocaina e eroina, era costata ai fratelli COGNOME 378.000 e quali una prima parte (120.000 euro) era stata consegnata ai corrieri (i coniugi NOME COGNOME) nella loro abitazione da NOME COGNOME, una seconda parte (108.000 euro) era sta portata direttamente in Albania sempre ai Bejko; mentre la terza parte (150.000 euro), richiesta di COGNOME e con l’intervento di NOME COGNOME, fu portata da NOME COGNOME a Montec Terme. Nella sentenza si evidenzia che: i movimenti di COGNOME sono stati osservati dal Polizia giudiziaria e connessi al contenuto della conversazione tra i NOME COGNOME desumen che COGNOME si recò a Olbia, per ritirare il denaro della fornitura che sarebbe arri 17/02/2014 con i Beijko e partì con Pisha per Livorno; dalle dichiarazioni di NOME COGNOME ris che COGNOME conosceva i corrieri della droga e comunicò a NOME COGNOME il momento del loro arrivo. La sentenza sviluppa congrue argomentazioni per dimostrare che anche NOME COGNOME conosceva COGNOME e richiama la conversazione in cui NOME COGNOME disse a NOME COGNOME che
aveva partecipato al trasporto di 5 kg oggetto del capo 5 delle imputazioni – come avrebbe piazzato la droga appena ricevuta e COGNOME gli disse che era di buona qualità.
Su queste basi, la Corte di appello ha confermato la condanna del ricorrente per il reato descritto nel capo 19), individuandone il ruolo di intermediatore nell’affare sulla base pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità.
5.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La Corte ha ravvisato la partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere (capo 2) per la quale si procede, attribuendogli il ruolo di intermediario nell’acquisto d sostanza stupefacente, di reclutatore dei corrieri e di supervisore dei trasporti (come descri da NOME COGNOME), individuandone una conferma nel concorso nel trasporto di quasi 18 kg di stupefacente tra cocaina e eroina nel febbraio 2014 (capo 19).
Tuttavia, deve osservarsi che la stessa Corte di appello nella sentenza impugnata ha ritenuto (come già il Tribunale del riesame nell’ordinanza del 26/04/2016) che «non si rinvengono elementi probatori tali da identificare con certezza» in COGNOME l’interlocutor di NOME COGNOME nella lunga sequenza di messaggi intercettati tra il 18 ed il 21 ottobre 201 connessi al traffico di sostanza stupefacenti oggetto del capo 3, imputazione dalla quale, infatti, lo ha prosciolto.
Pertanto, l’unico reato-fine per il quale COGNOME è stato riconosciuto colpevole è quello oggetto del capo 19.
Nondimeno la Corte di appello ha confermato la sua partecipazione all’organizzazione dei COGNOME quale intermediario nell’acquisto della sostanza stupefacente, con il ruolo di reclut i corrieri e gestirne i viaggi, ritenendo che «la sua collaborazione con il gruppo degli albane sia stata «costante e di rilievo». Ha fondato questa conclusione sulle dichiarazioni di NOME COGNOME il quale ha affermato che COGNOME era un albanese – che conosceva i corrieri della droga e comunicava a NOME, del quale era amico, il momento del loro arrivo – e che egli pure lo conosceva ma non aveva a che fare con lui, mentre, per altro verso, secondo quanto affermato da NOME COGNOME non aveva fatto da intermediario per la consegna della droga e/o del denaro, ma era amico del fratello COGNOME per conto del quale gli consegnò 10/11.000 euro quando venne in Sardegna nel gennaio o febbraio 2014, ma senza sapere quale fosse il titolo del debito di COGNOME nei confronti di COGNOME.
La Corte di appello ha vagliato le dichiarazioni dei due fratelli coimputati e ha riten attendibili le dichiarazioni di NOME COGNOME perché complessivamente riscontrate dagli altri acquisiti, rilevando che: i COGNOME conoscevano entrambi COGNOME, come dimostra il fatto che erano stati controllati in auto assieme a lui nel settembre del 2013 e che il viaggio 4/02/2024 per il trasporto del denaro, in occasione del quale NOME seguì COGNOME sulla stessa nave per Livorno, era stato organizzato da NOME COGNOME; COGNOME / il giorno del suo arrivo a Olbia (13/02/2014), fu fermato proprio mentre stava raggiungendo la casa utilizzata come base logistica dai Bici; il 21/12/2013, NOME Bici a Ervin Stafa, che aveva partecipat
al trasporto di 5 kg di cocaina materialmente effettuato da NOME COGNOME il giorno p (capo 5), aveva detto che, secondo COGNOME, la cocaina era di buona qualità.
La commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non int di per sé l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la partecipazion associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, perché occorre che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito di un g organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti a esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/20 COGNOME, Rv. 282838), sebbene, per converso, anche il coinvolgimento in un solo reato-fin può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni d condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatt ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890).
In altri termini, quel che occorre per ravvisare in una condotta la partecipazione a associazione per delinquere è che essa sia stata espressione di un non occasionale inserimento funzionale negli ordinari meccanismi operativi del gruppo criminale: gli eleme di valutazione esplicitati nella sentenza impugnata non delineano in termini univoc compiuti una tale conclusione.
Su questa base, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al reato di cui al capo 2), con rinvio per nuovo giudizio su tale capo da svol secondo il principio di diritto richiamato.
Il ricorso di NOME COGNOME è parzialmente fondato.
6.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va ribadito che non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto della richiesta di concordato con rinuncia ai motivi in appello, senza che il abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, se l’appellante, all’udienza di discussi ha concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di rifiuto proposta sulla pena, perché ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione un nuovo accordo. (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, COGNOME, Rv. 285347).
Nella fattispecie, deve rilevarsi che dal verbale dell’udienza del 24 maggio 2023 ris che, pur essendo l’udienza dedicata alla discussione della proposta di concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., comunque il Procuratore Generale concluse, per il caso di rigetto de richiesta di concordato, anche nel merito, chiedendo la riduzione delle pene, e che anch difensori degli imputati, pur ribadendo la proposta di concordato, conclusero nel merito particolare, l’avvocato COGNOME che sostituiva per delega orale gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME difensori di COGNOME, dopo avere ribadito la proposta di concordato, concluse
nel merito e concluse nel merito anche per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME l’avvocato COGNOME concluse nel merito per COGNOME e per COGNOME, l’avvocato COGNOME concluse nel merito per COGNOME
6.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Relativamente al trasporto di cocaina del 20/12/2013 (capo 5) la posizione di COGNOME è connessa a quella di NOME COGNOMEche doveva riscuotere il denaro e dare il via libera al consegna dello stupefacente, denaro poi consegnatogli da NOME COGNOME il 26.12.2013 nei pressi di Bergamo): alle ore 17.36 del 18/12/2013, egli contattò l’albanese che aveva condotto le trattative nelle settimane precedenti, inviò un messaggio a NOME COGNOME per informarlo che i corriere sarebbe arrivato il prossimo venerdì. Le intercettazioni dei messaggi con l’albanese evidenziano che, congiuntamente al COGNOME, alle 10.30 era giunto a Olbia, con l’aereo proveniente da Milano, NOME COGNOME (il viaggio era monitorato dai fornitori). Nella sentenza precisa che COGNOME non fu costantemente sotto l’osservazione della Polizia giudiziaria, che lo individuò solo alle ore 13,33, quando si incontrò con NOME COGNOME; il camion fu controllato a ore 16,15, dopo che NOME COGNOME COGNOME, COGNOME e altri avevano lasciato la zona poiché l consegna era già stata effettuata, e l’episodio fu commentato dai coimputati.
Su queste basi, il riconoscimento della responsabilità dell’imputato per il reato oggett del capo 5 risulta fondato su pertinenti massime di comune esperienza applicate al caso concreto senza incorrere in manifeste illogicità.
6.3. Invece, il terzo motivo di ricorso è fondato.
Con riferimento al reato oggetto del capo 4 (fatti commessi fra il 14 e il 17 novembre 2013), la Corte di appello ha evidenziato che: le intercettazioni delle conversazioni hanno accertato intensi contatti fra Stafa e Mucci anche nel novembre del 2013 e consentito di seguire i loro spostamenti sino al convergere di Stafa, via aereo, e Mucci, dall’estero, co l’autoarticolato targato TARGA_VEICOLO, la mattina del 15/11/2013 a bordo del traghetto della società “RAGIONE_SOCIALE“, partito da Livorno; il 15/11/2013, NOME COGNOME stazionò prevalentemente nella zona del centro commerciale “Terranova”, percorrendo movimenti analoghi a quelli accertati il 20/12/2013 anche da NOME COGNOME e si recò, come emerge dalle celle telefoniche, presso le abitazioni dei Bici; dopo il trasporto di droga del 15/11/2013, COGNOME e COGNOME cambiarono le utenze cellulari presumibilmente per rendere più difficoltosa la loro identificazione.
La Corte ha osservato che la responsabilità del COGNOME e dello COGNOME non si evince solamente dalle modalità operative, completamente sovrapponibili al trasporto del 20/12/2013 (capo 5), ma anche dai messaggi tra i fratelli COGNOME e dalle conversazioni captate in ambientale tra i soggetti coinvolti nel traffico. Nella sentenza è sviluppata argomentazione circa l’interpretazione dei messaggi in occasione del trasporto oggetto del capo 5, nei quali, commentando il controllo della Polizia giudiziaria sul camion COGNOME
menzionata una precedente operazione con protagonista COGNOME operazione che la Corte identifica con quella oggetto del capo 4.
Questa argomentazione è fondata sulla considerazione dei contenuti di allusioni a una precedente operazione che sono generiche e che, soprattutto, non individuano indefettibilnnente tale precedente operazione con quella oggetto del capo 4).
Essa è manifestamente illogica, perché incorre nella fallacia della praesumptio de praesumpto con un ragionamento che, nella argomentazione in esame, è partito da un primo fatto certo (il contenuto della allusione) per risalire a un secondo fatto ignoto (un prec analogo reato, peraltro dal contorno indeterminato) utilizzando poi questo dato come fon per una ulteriore abduzione verso un terzo fatto (quello che sarebbe costituito dal r oggetto del capo 5). Per questa via, infatti, la valenza dei dati indiziari viene diluita doppia presunzione che rende il ragionamento vago (ex aliis: Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, COGNOME, Rv. 280195; Sez. 1, n. 4434 del 6/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259138).
Da quanto precede deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui capo 4), per non avere com il fatto, con la conseguente rideterminazione della pena – detraendo dalla pena irrogata misura dell’aumento per la continuazione relativo al capo 4) – nella misura di anni cinque reclusione e euro 17.300 di multa.
6.4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono infondati.
La Corte di appello ha confermato la pena irrogata dal Tribunale non irragionevolment argomentando che la pena-base (la sola che, per quel precede, rileva) è congrua considerando «la personalità delinquenziale del COGNOME che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, ha subito altre due condanne per detenzione, trasporto acquisto di sostanze stupefacenti per fatti successivi a quello per cui si procede, dimostr una significativa e specifica pericolosità sociale» e, circa il diniego delle cir attenuanti generiche, l’assenza di elementi favorevoli e la mancanza di resipiscenza.
7. Il ricorso di NOME COGNOME è infondato.
La Corte di appello ha osservato che è incontestato che l’agendina sequestrata ai frate COGNOME contenesse gli appunti sulla contabilità delle cessioni di stupefacente (cocaina venivano fatte ai clienti abituali dei due albanesi.
Ha considerato che i due COGNOME hanno negato la cessione di cocaina al COGNOME, p ulteriormente rivenderla, ma senza spiegare perché nell’agendina (in cui era registrat numero di telefono di NOME COGNOME) erano presenti le annotazioni a nome di “NOME (evidente sgrammaticatura del compilatore), inequivocabilmente riferibili all’imput essendo l’unico NOME emerso dalle indagini in frequente contatto (soprattutto) con NOME COGNOME, come dimostrano le conversazioni richiamate nella precedente parte espositiva del
sentenza nel paragrafo dedicato al capo 27) dell’imputazione. Peraltro, a NOME B aveva negato di avere venduto cocaina a Salis) è stato chiesto perché era presente di NOME COGNOME nelle annotazioni nell’agendina e questi, non negando il riferi riposto: “COGNOME voleva erba. Erba io non ne avevo” (p. 56 del verbale).
La Corte di appello ha valutato che i fratelli COGNOME hanno cercato di ridimensiona rapporto con NOME COGNOME mentendo nell’affermare di non avergli ceduto cocaina, però spiegare a chi fosse riferita l’annotazione, mentre il rapporto di COGNOME con NOME COGNOME (soggetto coinvolto nei traffici dei COGNOME) è confermato anche nella convers tra i due (captata con intercettazione ambientale sulla vettura di NOME il 1 mentre attendevano il carico di droga che il 17/02/2014 portò all’arresto dei corrieri COGNOME e degli stessi COGNOME in cui NOME dice del COGNOME che poteva essere un ottim perché agevolato dal suo stato di invalidità che lo costringeva a usare una sedia a
La Corte ha evidenziato che da una precedente conversazione del 4/02/2014 tra NOME COGNOME e COGNOME emerge che questi aveva dovuto acquistare la droga da altri perché n urgente necessità, ma che COGNOME era disponibile a fornirgliela a buon prezzo, riferend quantità di cocaina pari a mille euro, evidentemente, quindi, non destinata a uso p
Su queste basi, deve concludersi che la Corte di anello ha confermato la condan Alti-ricorrente per il reato descritto nel capo 27) jE~ di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità.
Con adeguata motivazione, per altro verso, ha escluso la lieve entità d considerando la quantità (200 grammi) della sostanza stupefacente acquistata e dete un breve arco temporale, e la complessiva condotta del COGNOME che, nonostante invalidità, appoggiandosi all’organizzazione dei Bici e al Canu, ha dimostrato una capacità di iniziativa nel commercio di stupefacenti.
8. Il ricorso di NOME COGNOME è parzialmente fondato.
8.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all’esito del giudizio e impugnarlo sussiste, perché tale meccanismo di definizione del processo produce favorevoli anche ulteriori rispetto alla determinazione della pena e non viene, così / violato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, perché, assieme alla sentenza è i un provvedimento interlocutorio, ma avente parziale valenza decisoria (Sez. 3, n. 16 16/01/2024, Azza, Rv. 286181; Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, Suma, Rv. 284869; S 3, n. 28018 del 14/02/2023, Sentina, Rv. 284806).
Ne deriva che – per le stesse ragioni prima espresse sub 6.3. relativamente a COGNOME la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME limita al reato di cui capo 4), per non avere commesso il fatto, con la conseguente rideterm
della pena – detraendo dalla pena irrogata la misura dell’aumento per la continuazione relativo al capo 4 – nella misura di anni quattro di reclusione e euro 16000 di multa.
8.2. La Corte di appello ha confermato la pena inflitta dal Tribunale, irragionevolmente argomentando che la pena-base (la sola che, per quel precede, rileva) è congrua, considerando la capacità a delinquere di Stafa dimostrata in materia di traffic stupefacenti con il suo l’inserimento negli ambienti del mercato della droga anc internazionale (come dimostra l’utilizzo di utenze mobili olandesi) e negando la prevalen delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute per la incensuratezza dell’imputa anche alla luce del fatto che la pena è stata irrogata in misura non distante dal minimo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE limitatamente ai reati di cui ai capi 7), 8), 9), 10), 11,) 12), 13), 15), qu relativamente all’episodio del 18 gennaio 2014, e 16) perché il fatto non sussiste. Rig nel resto i ricorsi dei predetti imputati e dispone la trasmissione degli gli atti ad altr della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione delle pene.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al reato di cui al capo 16), perché il fatto non sussiste e dispone la trasmi degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione dell
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOMECOGNOME per non aver commesso il fatto.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME (alias COGNOME) limitatamente al reato di cui al capo 2) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad Sezione della Corte di appello di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso del predetto impu
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME limitatamente al reato di cui capo 4), per non avere commesso il fatto. Rigetta nel res ricorso e ridetermina la pena irrogatagli nella misura di anni cinque di reclusione e 17.300 di multa.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME limitatamen al capo 4), per non avere commesso il fatto. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la nella misura di anni quattro di reclusione e euro 16000 di multa.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così decisa il 12/12/2024