Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48304 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48304 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME e di COGNOME NOME (classe DATA_NASCITA), il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e ha concluso chiedendo alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/03/2023, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 16/10/2018 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato: a) confermava la condanna di: a.1) NOME COGNOME per i reati di promozione e organizzazione dell’associazione per delinquere di cui
al capo a) dell’imputazione e per il reato fine di tentata truffa pluriaggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e dall’avere approfittato di circostanze di persona, con riferimento all’età delle persone offese, tali da ostacolare la privata difesa) i concorso di cui al capo e) dell’imputazione; a.2) NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA) per i reati di partecipazione all’associazione per delinquere di cui al capo a) dell’imputazione e per i reati fine di tentata truffa pluriaggravata (dall’aver commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e dall’avere approfittato di circostanze di persona, con riferimento all’età delle persone offese, tali da ostacolare la privata difesa) in concorso di cu ai capi d) ed e) dell’imputazione; a.3) NOME COGNOME per i reati di partecipazione all’associazione per delinquere di cui al capo a) dell’imputazione e per i reati fine di tentata truffa pluriaggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e dall’avere approfittato di circostanze di persona, con riferimento all’età delle persone offese, tali da ostacolare la privata difesa) in concorso di cui ai capi j) e k) dell’imputazione; a.4 NOME COGNOME per i reati di promozione e organizzazione dell’associazione per delinquere di cui al capo a) dell’imputazione e per i reati fine di tentata truff pluriaggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e dall’avere approfittato di circostanze di persona, con riferimento all’età delle persone offese, tali da ostacolare la privata difesa) in concorso di cui ai capi j) e k) dell’imputazione; b) riduceva la pena applicata ai quattro menzionati imputati a: b.1) due anni e un mese di reclusione per NOME COGNOME; b.2) un anno, dieci mesi e 20 giorni di reclusione per NOME COGNOME (classe 1984); b.3) un anno, due mesi e 20 giorni di reclusione per NOME COGNOME; b.4) due anni, cinque mesi e 10 giorni di reclusione per NOME COGNOME; c) revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni che era stata applicata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME (classe 1984) e di NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Secondo il capo a) dell’imputazione, il reato di associazione per delinquere era stato contestato ai quattro menzionati imputati:
«poiché si associavano tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, e in specie di quelli di cui all’art. 640 commi 1 e 2 nr. 2) 2 bis) Cp; in particolare avevano costituito uno stabile gruppo, composto da più di dieci persone, tra cui alcune allo stato non identificate , dedito alla commissione di un numero elevato ed indeterminato di truffe aggravate in danno di anziani, agendo con precisa ripartizione di compiti tra i consociati, di seguito specificati, destinati intervenire nelle diverse fasi dell’attività illecita e segnatamente: 1) realizzazione
di veri e propri cali center, gestiti dai c.d. “telefonisti” addetti a contattare, determinato e prescelto ambito territoriale, un elevato numero di persone, per lo più anziane, al fine di individuare le potenziali vittime da ingannare; 2) comunicazioni telefoniche tra i sodali e le vittime prescelte, in particolare presentandosi come “avvocato AVV_NOTAIO” e come “maresciallo Primo dei Carabinieri” prospettando agli interlocutori una situazione di pericolo di un loro prossimo congiunto in quanto dichiarato trattenuto presso la caserma dei Carabinieri, poiché coinvolto in un sinistro stradale con il proprio mezzo privo di copertura assicurativa, richiedevano considerevoli somme di danaro, quale “cauzione” per il rilascio del parente; 3) gestione dei contatti con i sodali presenti sul posto ove consumare le truffe, cd emissari, ai quali venivano fornite le indicazioni delle persone anziane alle quali presentarsi e, per detti emissari, nel recarsi di persona presso le abitazioni delle vittime, in qualità di incaricati del studio legale, e così assicurarsi l’effettivo conseguimento del profitto, ricevendo il denaro e/o oggetti preziosi dalle pp.11.
COGNOME NOME detto NOME“, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali promotori ed organizzatori con ruoli di preminenza rappresentata dall’essere un costante punto di riferimento per gli altri partecipi nonché nell’assicurare al gruppo criminale i necessari supporti materiali e logistici attraverso cui realizzare il loro programma criminoso, quali: – assicurarsi le auto a noleggio da fornire ai cd. “emissari” per recarsi nelle località ove si consumavano le truffe; – nel procurarsi le sim card necessarie per contattare le vittime e comunicare con i cd. emissari; – mettere a disposizione i locali o riunirsi per organizzare e suddividere le varie fasi dell’azione criminale, e segnatamente l’abitazione di COGNOME NOME detto NOME e COGNOME NOME; l’abitazione di COGNOME NOME e l’abitazione di COGNOME NOME e COGNOME NOME oltre che a partecipare a tutte le fasi dell’iter delittuoso con ruoli di assoluta preminenza e comando;
COGNOME NOME, COGNOME NOME (cl. 84) COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di partecipi, il primo, con compiti prevalentemente relativi alla individuazione degli anziani da truffare e nel presentarsi telefonicamente a costoro, falsamente, quale avvocato COGNOME e maresciallo Primo dei carabinieri, così preparando e coadiuvando la successiva fase degli emissari, e gli altri, quali emissari e “trasfertisti” deputati a ricevere il danaro e/o oggetti preziosi, provento delle truffe».
Avverso l’indicata sentenza del 28/03/2023 della Corte d’appello di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA) con un unico atto, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME (classe 1984) sono affidati a due motivi.
3.1. Con il primo motivo – relativo, in realtà, alla posizione del solo NOME COGNOME – i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine al motivo del proprio atto di appello con il quale era stata chiesta la qualificazione della condotta del predetto NOME COGNOME quale mera partecipazione all’associazione per delinquere di cui al capo a) dell’imputazione, sull’assunto che «dalle varie captazioni ambientali e dal modus operandi dello stesso in relazione al tipo di reati fine che si accingeva a perpetrare, emergeva graniticamente, la bassa caratura criminale e di conseguenza l’assenza di un vero e proprio ruolo di preminenza ed organizzativo rispetto agli altri, limitandosi ad una attività fattuale ed esecutiva. Si parla inf di rapporto intercambiabile con gli altri soggetti».
3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e degli artt. 69 e 132 cod. pen. con riguardo all’asserito carattere meramente apparente della motivazione sul trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte d’appello di Napoli motivato in ordine al motivo del proprio atto di appello con il quale era stata lamentata «la inosservanza di cui all’art. 69 c.p. in relazione alla disciplina del reato continuato. Mancanza di motivazione in ordine all’applicazione di pene base superiori al medio edittale».
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a un unico motivo con il quale il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata «in riferimento alla prova certa della conoscenza in capo al COGNOME NOME di far parte di un’ampia associazione per delinquere volta alla perpetrazione delle truffe in danno di persone anziane di cui al capo A) della rubrica nonché per insufficiente e quindi non logica motivazione sul punto».
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Napoli, nel ritenere la coscienza e la volontà dell’imputato di partecipare a un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di più delitti di truffa ai danni di persone anziane, non avrebbe adeguatamente valutato i due elementi «obiettivi» che erano emersi dagli atti costituiti: a) dal fatto che, nell’intercettata conversazione telefonica del 19 apri 2016 tra NOME COGNOME (classe 1977) e NOME COGNOME che è riportata dalla sentenza impugnata, lo COGNOME riferiva all’COGNOME di «aver trovato un ragazzo da utilizzare quale emissario e che per tale motivo doveva incontrarlo», con la conseguente prova che, prima di detta data del 19 aprile 2016, il COGNOME non faceva parte dell’associazione; b) dal fatto che il Licol inviato (da NOME COGNOME classe DATA_NASCITA), quindi, a Milano come “emissario”, vi giungeva nella mattinata del 20 aprile 2016 per rientrare poi a Napoli il 21 aprile 2016 – dopo di che egli «sparisce dal proscenio processuale» – e che, nel corso di
tale “trasferta” milanese, egli aveva contatti solo con NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA) «che lo aveva assoldato» e con il figlio di questi NOME (recte: NOME) COGNOME.
Secondo il ricorrente, da tali due elementi discenderebbe «la assoluta carenza probatoria, o quantomeno l’incertezza, che il COGNOME avesse contezza, e quindi coscienza e volontà, di far parte di una più vasta compagine associativa, sorta mesi addietro e proseguita mesi dopo. Egli, difatti, entra nel presente processo solo per tre giorni ed ha contatto unicamente con due persone». Pertanto, «appare decisamente carente la prova che il COGNOME sapesse che, oltre ai due COGNOME, NOME e NOME, padre e figlio, fossero coinvolte, direttamente od indirettamente, altre persone» e che lo stesso COGNOME volesse «aderire ad un programma associativo e non essere semplicemente complice di due soggetti».
5. Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a un unico motivo con il quale il ricorrente deduce «iolazione di legge per contraddittorietà della motivazione e per illogicità».
Il ricorrente lamenta in proposito che: «Na valutazione totale del materiale probatorio è stato travisato»; «N’accordo che hanno ravvisato i giudici del merito, volto all’attuazione di una serie di reati, per quanto attiene la posizione dell COGNOME, è insussistente», atteso che, nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, l’imputato «offri la dimostrazione della sua estraneità ai fatti che gl erano addebitati, dando una spiegazione logica e vera a ciò che dichiarava, eludendo la gravità indiziaria scaturente dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate».
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (classe 1984).
1.1. Il primo motivo – – relativo, come si è detto, alla posizione del solo NOME COGNOME – è manifestamente infondato.
La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto la responsabilità di tale imputato per il reato di cui al primo comma dell’art. 416 cod. pen. avendo evidenziato come dagli atti fosse emerso come la partecipazione dello stesso imputato all’associazione per delinquere si dovesse ritenere qualificata dall’essere egli risultato «figura di raccordo e supporto logistico per l’organizzazione di una serie di “trasferte”».
La stessa Corte d’appello di Napoli ha in effetti evidenziato, nella propria motivazione, come: a) i veicoli utilizzati dall’associazione fossero «presi a noleggio dalla famiglia COGNOME»; b) l’appartamento di proprietà di NOME COGNOME (in Napoli, INDIRIZZO, INDIRIZZO) costituisse una delle basi
logistiche dell’associazione, in quanto esso era tra quelli che venivano utilizzati come postazioni dai “telefonisti” e come luogo di riunione dei “basisti” che operavano a supporto degli “emissari”; c) NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA) avesse operato, nella tentata truffa di cui al capo e) dell’imputazione, quale “emissario” di NOME COGNOME (oltre che di NOME COGNOME classe DATA_NASCITA).
Tale argomentazione, con l’evidenziare il carattere strutturalmente essenziale all’organizzazione dell’associazione della condotta di NOME COGNOME, si deve ritenere costituire un’adeguata motivazione del ruolo di organizzatore dello stesso imputato.
Infatti, in tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l’impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un’attività che assume i caratteri dell’essenzialità e dell’infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell’attività di altri soggetti (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini, Rv. 274816-01; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, COGNOME, Rv. 254317-01).
A fronte di ciò, il motivo risulta, peraltro, generico, avendo omesso di confrontarsi compiutamente con le argomentazioni dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Napoli e di indicare specifici elementi che potessero deporre in senso contrario alle stesse, non potendosi considerare tali il riferimento – appunto, del tutto generico – alle «varie captazioni ambientali» e al «modus operandi dello stesso in relazione al tipo dei reati fine che si accingeva a perpetrare».
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Se 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283-01).
Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata
spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).
Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. COGNOME, Rv. 276288-01).
Nel caso di specie: a) quanto alla posizione di NOME COGNOME, la pena base di tre anni e sei mesi di reclusione applicata per il reato di promozione e organizzazione dell’associazione per delinquere è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui primo comma dell’art. 416 cod. pen. (pari a cinque anni di reclusione) e l’aumento di pena di due mesi di reclusione per il reato fine di tentata truffa pluriaggravata in concorso di cui al capo e) dell’imputazione è, all’evidenza, estremamente contenuto; b) quanto alla posizione di NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA), la pena base di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di partecipazione all’associazione per delinquere è al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui al secondo comma dell’art. 416 cod. pen. (pari a tre anni di reclusione) e gli aumenti di pena di due mesi di reclusione per ciascuno dei reati fine di tentata truffa pluriaggravata in concorso di cui ai capi d) ed e) dell’imputazione è, all’evidenza, estremamente contenuto.
Ne consegue che l’obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d’appello di Napoli mediante la condivisione dell’espressione, utilizzata dal G.u.p del Tribunale di Napoli, pena «congrua», la quale dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Peraltro, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Napoli ha espressamente precisato che lo scostamento della pena base dal minimo edittale previsto dal secondo comma dell’art. 416 cod. pen. si doveva ritenere giustificata dal carattere particolarmente attivo della partecipazione dell’imputato alla compagine associativa.
Il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato.
L’appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l’autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283311-01; Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, COGNOME, Rv. 262662-01. In
senso analogo: Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, NOME, Rv. 246115-01; Sez. 3, n. 43822 del 16/10/2008, NOME, Rv. 241628-01).
La Corte di cassazione ha anche affermato – in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ma enunciando un principio che ben può trovare applicazione, attesa l’identità di ratio, anche con riguardo all’associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. – che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, COGNOME Ocaris, Rv. 27670106).
Quanto al dolo del delitto di associazione per delinquere, esso è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251012-01. In senso analogo, con riferimento al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti: Sez. 3, 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351-01).
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto la consapevole partecipazione del COGNOME all’associazione per delinquere di cui all’imputazione, «seppur con specifico riferimento ad un limitato periodo di tempo», sulla base degli argomenti che l’imputato aveva commesso i due reati-fine di cui ai capi j) e k) dell’imputazione impiegando i mezzi e i sistemi che erano propri del sodalizio criminoso, svolgendo lo specifico compito, che era stato a lui attribuito da chi aveva il ruolo di organizzare l’associazione, di cosiddetto “emissario”. Che al COGNOME sarebbe stato attribuito tale compito risultava del resto dal contenuto della stessa invocata conversazione telefonica del 19 aprile 2016 tra gli organizzatori NOME COGNOME (classe 1977) e NOME COGNOME, in cui lo COGNOME afferma di avere trovato un soggetto (poi identificato nel COGNOME) da utilizzare, appunto, come “emissario”.
Tale motivazione della consapevole partecipazione del COGNOME all’associazione per delinquere, con il ruolo di “emissario” a lui attribuito dagli organizzatori ( particolare, da NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA), appare in linea con l’indicata giurisprudenza della Corte di cassazione e non contraddittoria né manifestamente illogica, con la conseguenza che essa si sottrae alle censure del ricorrente.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per la sua assoluta genericità.
Il ricorrente, infatti – il cui ricorso è stato testualmente e interamen riportato, quanto alle doglianze avanzate, nella parte in fatto (punto 5) – ha del
tutto omesso: a) di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata riguardo all’affermata sua partecipazione all’associazione per delinquere e commissione, da parte sua, dei reati fine di cui ai capi j) e k) dell’imputazione; b) di spiegare per quali ragioni la «valutazione totale del materiale probatorio» sarebbe stata travisata dalla Corte d’appello di Napoli, l’accordo per la commissione di più delitti sarebbe «insussistente» «per quanto attiene la posizione dello COGNOME» e le dichiarazioni che erano state da lui rese in sede di interrogatorio di garanzia avrebbero «dimostrato la sua estraneità a fatti che gli erano addebitati eludendo la gravità indiziaria scaturente dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate».
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2023.