Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32489 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 15/03/2084 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in parzi accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ordinanza cautelare emessa in data 2 febbraio 2024 dal Giudic per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applic misura RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere, ha annullato detta ordinanza in relazione al di estorsione di cui al capo 29, confermandola in relazione al reato di associaz per delinquere di cui al capo 1, così riqualificata l’originaria incol provvisoria ex art. 416-bis cod. pen. da parte del primo giudice, rivestendo COGNOME il ruolo di capo e promotore dell’associazione criminosa volta alla gest illecita delle assegnazioni e occupazioni abusive di abitazioni amminist dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, confermando la misura carceraria applicata.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore d NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 416, comma 1, cod. pen. e vi RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla condotta di direzione RAGIONE_SOCIALE associazione sub capo 1. La ordinanza ha affermato la sussistenza del ruolo direttivo in assenz concrete condotte ad esso corrispondenti e senza il coinvolgimento del ricorre nei reati fine realizzati dal sodalizio. La considerazione per la quale il ri non risulta coinvolto in reati-fine in quanto detenuto nel relativo periodo, sulla inverificata delega ad altri delle funzioni direttive, mancando il un co svolgimento di tali funzioni da parte del ricorrente durante il periodo deten così giustificando l’addebito associativo sulla mera capacità del sogget esercitare il ruolo direttivo. Il rilievo RAGIONE_SOCIALE sintomatica immedesimazion ricorrente nel sistema illecito non ha alcuna conducenza rispetto al tema di p indiziaria, posto che la capacità del ricorrente di dettare delle regole per i avrebbe dovuto sottendere l’assunto secondo il quale questi non foss conoscenza delle modalità di svolgimento delle ritenute condotte illecite realiz durante il periodo di sua detenzione, segnando una chiara discontinuità tra ciò era avvenuto prima e ciò che il ricorrente auspicava avvenisse dopo. Ta discontinuità non era illogicamente rilevata proprio dall'”incidente diplomat relativo all’alloggio popolare destinato alla figlia del ricorrente, dal quale s – invece – la disconoscenza da parte del ricorrente delle modalità di svolgim delle vicende passate e il solo mero proposito di nuove regole rispetto alle non si è verificato il loro recepimento da parte di coloro che vengono indicati
partecipi del sodalizio, limitandosi al riguardo la ordinanza ad una mera apodi affermazione a pag. 91 RAGIONE_SOCIALE ordinanza.
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. in rela all’art. 416 cod. pen. con riguardo al tempo trascorso dal fatto assoc contestato, ritenutamente concretizzatosi in epoca assai risalente (a far da 2011 e fino agli anni 2018/2019), segnatamente con riguardo alla concretezza attualità del pericolo di reiterazione. L’ordinanza impugnata risulta del deficitaria e inadeguata con precipuo riferimento al giudizio – decisivo persistenza attuale di un quadro cautelare connotato tuttora da oggettiva gra tenuto conto RAGIONE_SOCIALE assoluta impossibilità del NOME di riallacciare contatt coindagati e con i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE investiti dall’attività di indagine dal titolo custodiale. Cosicché il Tribunale ha confermato l’adeguatezza d massima misura cautelare in modo apodittico e senza considerare la adeguatezz – nelle condizioni date – RAGIONE_SOCIALE minor misura domiciliare con applicazione braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo sulla gravità indiziaria è genericamente proposto per ragio in fatto. Non è in discussione la operatività RAGIONE_SOCIALE associazione criminosa volt gestione illecita delle assegnazioni, delle occupazioni abusive e RAGIONE_SOCIALE loro i regolarizzazione attraverso rapporti con funzionari pubblici infedeli (v. pg. 6 RAGIONE_SOCIALE ordinanza), essendo il ricorso limitato al ritenuto ruolo apicale del ric nell’ambito di tale associazione. Secondo l’ordinanza impugnata detto ruolo (v. 83) si desume dal rapporto diretto del ricorrente con il dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE Eu NOME COGNOME e dal contenuto illecito di tali rapporti (dal contenuto dei co emergeva che, per stesso dire RAGIONE_SOCIALE dirigente, ella stringesse accordi corrutti una pluralità di soggetti, secondo i quali avveniva la gestione delle prati assegnazione degli alloggi popolari). Si considerano, poi, i rapporti tra NOME – cognato del ricorrente e suo stretto fiduciario – e NOME COGNOME dipendente comunale che risultava consegnare le chiavi di altrettanti all comunali in cambio di somme di denaro: l’attività dell’COGNOME COGNOME gestion coordinazione RAGIONE_SOCIALE compravendita degli immobili e RAGIONE_SOCIALE procedura per la formal loro assegnazione risultava sotto la costante direzione del COGNOMECOGNOME La ordina osserva che durante il periodo di detenzione del COGNOME la gestione illecita stata totalmente delegata all’COGNOME – che aveva consentito una gesti spregiudicata del settore – e il COGNOMECOGNOME una volta uscito, aveva ripreso le
RAGIONE_SOCIALE gestione restaurando “regole di giustizia” (v. pg. 84, ibidem). Quanto al compendio indiziario, il ruolo apicale del COGNOME era desunto dalle captaz svoltesi il 19, 20 e 24 settembre 2017 presso l’abitazione dell’indagato: da era emersa la feroce critica di questi alla gestione delle case popolari dur sua carcerazione – terminata nel marzo 2015 -, la vicenda RAGIONE_SOCIALE occupazi dell’immobile di residenza pubblica da parte RAGIONE_SOCIALE figlia e del genero del Mu valorizzata come disvelamento dell’operatività del gruppo criminale e delle modalità, nonché la manifestazione del programma operativo per le futur occupazioni (v. pg. 85, ibidem), considerandolo espressione del suo potere criminale. Si individuano, poi, ulteriori quattro emergenze, univocamente ind RAGIONE_SOCIALE esistenza del potere autoritativo del ricorrente (riportate a pg. 88, ibidem), indicato dall’COGNOME come “il principale” (v. pg. 90, ibidem).
Ritiene il Collegio che la ricostruzione indiziaria volta a delineare i apicale del ricorrente all’interno RAGIONE_SOCIALE operativa compagine criminale si sottr censura difensive, volte genericamente ad escludere l’effettivo svolgimento ruolo apicale, involgendo le censure anche una diversa inaccessibile valutazi indiziaria del compendio non illogicamente considerato.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il AVV_NOTAIO quadro cautelare è contestualizzato dalla ordinanza a pg. 94 e con riferimento a 80 fattispecie di reato commesse in un arco amplissimo che da almeno il 2011 fino al 2018/2019. La posizione del ricorrente si qualifi relazione ai rapporti con la RAGIONE_SOCIALE, con ruolo centrale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE pubb amministrazione, ed al ruolo di riferimento rivestito nell’ambito RAGIONE_SOCIALE compag criminosa, il cui grado di penetrazione nell’ambito del territorio, oltre che di pubblico, è ampiamente dimostrata. La attualità RAGIONE_SOCIALE operatività d organizzazione è desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia c parlano negli anni 2020/2021 e risulta dimostrata la operatività del ricor prima e dopo la sua carcerazione (v. pg. 96, ibidem). Quanto alla sua personalità, egli risulta condannato tre volte per il reato di cui all’art. 416-bis cod partire dal 1986 e fino alla data del 30.10.2010) per intraneità alla ‘ndra e, da ultimo, dal 1999 con ruolo di spicco, alla RAGIONE_SOCIALE.
Ritiene questo Collegio che il radicamento criminale dell’associazione significativi trascorsi criminali del ricorrente e la sua posizione di dominus assoluto del settore, giustificano ineccepibilmente il giudizio di particolare gravità d ascritti al ricorrente, il suo negativo e allarmante profilo criminale e l’esclusiva adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura applicata a tutelare le pregnanti esi cautelari individuate sub art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa de ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.