Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 1 dicembre 2023 del Tribunale di Milano che, pronunciando quale giudice del riesame, ha annullato, limitatamente al reato di cui agli artt. 110, 416-bis.1, cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato al capo 38, l’ordinanza del 24 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere, confermando nel resto l’ordinanza medesima adottata nei suoi confronti perché gravemente indiziato di aver preso parte all’associazione per delinquere capeggiata da NOME COGNOME e NOME COGNOME finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di delitti di natura fiscale, bancarotte fraudolente e documentali, intestazioni fittizie di beni immobili e quote societarie, autoriciclaggio, riciclaggio, reimpiego dei profitti dei predetti reati, attraverso la costituzione e gestione di numerose società cooperative operanti nel settore della somministrazione della manodopera.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di partecipazione all’associazione per delinquere.
Deduce al riguardo:
in sede di riesame aveva evidenziato l’insufficienza indiziaria del materiale investigativo in base al quale è stata ritenuta la sua partecipazione al sodalizio;
i Giudici del riesame, in particolare, non hanno considerato che, come stigmatizzato dalla difesa, gli accertamenti patrimoniali bancari segnalati dagli inquirenti come d’interesse investigativo riguardavano somme dell’ordine di poche centinaia di euro per volta che il ricorrente faceva pervenire alla madre perché fronteggiasse le proprie esigenze di vita;
non si è tenuto conto delle spiegazioni fornite in ordine alle conversazioni intercettate nelle quali si parlava di fatture ed in particolare del fatto che egli si limitava a eseguire le disposizioni del proprio datore di lavoro non essendo suo compito verificare se tali fatture si riferivano ad attività lecite o meno;
i Giudici del riesame hanno escluso la gravità indiziaria dell’unico reatofine a lui attribuito senza però misurarsi con la necessità di coniugare, sul piano della tenuta logica, tale fatto con la sua partecipazione al sodalizio;
la riqualificazione » della condotta (da promotore a semplice partecipe, riqualificazione operata già dal AVV_NOTAIO) è stata effettuata senza che si specificasse in cosa fosse consistito il suo contributo al mantenimento del sodalizio e al
raggiungimento del suoi scopi, non potendo tale prova essere desunta dalla sola sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.;
non è stata data risposta alle censure relative al dolo specifico del reato, argomento a maggior ragione necessario in caso di mancata partecipazione ai reati-fine; manca totalmente – afferma – la motivazione sul punto.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Premette di aver devoluto, in sede di riesame, le seguenti questioni:
l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALECOGNOME era stata tratta dalle risultanze dell’indagine “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” che, però, non aveva portato ad un accertamento irrevocabile in ordine all’esistenza della RAGIONE_SOCIALE stessa;
in ógni caso, l’associazione mafiosa contestata in quel procedimento si era esaurita nell’anno 2013 senza che si desse conto della sua ultrattività, laddove i fatti oggetto di odierna regiudicanda sono significativamente successivi;
la finalità di agevolare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata tratta esclusivamente dal fatto che, secondo la ricostruzione investigativa, COGNOME NOME e COGNOME NOME avrebbero fatto delle dazioni di danaro in favore del padre dell’odierno ricorrente, NOME COGNOME, detto “NOME“, ritenuto elemento di vertice del sodalizio mafioso; il che costituiva un errore di diritto visto che l’aiuto a un esponente di vertice di una RAGIONE_SOCIALE non equivale a favorire la RAGIONE_SOCIALE stessa.
Lamenta che, a fronte di tali rilievi, il Tribunale del riesame:
ha operato, sulla base di elementi di indagine poco rilevanti (una conversazione intercettata intercorsa in carcere tra NOME COGNOME e NOME COGNOME), una rivalutazione del compendio investigativo “RAGIONE_SOCIALE“, ribaltando persino le valutazioni operate in quel procedimento (nel quale il Giudice della cautela aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti di NOME COGNOME e il Pubblico ministero non aveva nemmeno avanzato alcuna domanda cautelare nei confronti di NOME COGNOME) e senza prendere in considerazione i rilievi difensivi che in quel procedimento avevano portato all’annullamento della misura;
ha affermato una sostanziale continuità tra l’associazione di stampo mafioso asseritamente favorita e quella contestata nell’odierno procedimento (peraltro) di tipo “ordinario”, benché vi fosse anche uno sfasamento di almeno quattro anni tra le due associazioni e le numerose indagini condotte dalla Procura della Repubblica distrettuale di Catanzaro non avessero mai accertato il coinvolgimento del COGNOME NOME, del COGNOME o del COGNOME;
non ha spiegato, a fronte dei rapporti di parentela tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente, padre e figlio, nonché tra COGNOME NOME e
COGNOME NOME, quest’ultimo nipote di NOME, la ragione per la quale offrire un sostegno economico a degli stretti familiari che si trovano in difficoltà equivale a finanziare la consorteria mafiosa laddove la circostanza aggravante in questione, contestata nella sua forma soggettiva, esigeva la prova del dolo specifico di agevolazione della RAGIONE_SOCIALE;
ha “forzato” l’uso del termine famiglia, fortemente (e inutilmente) suggestivo di realtà mafiose, termine che, invece, avrebbe dovuto descrivere la famiglia “anagrafica” del COGNOME erroneamente sovrapposta ad un’organizzazione mafiosa la cui esistenza, peraltro, è stata provata in maniera superficiale e che, in ogni caso, sarebbe certamente di molto antecedente ai fatti per i quali si procede.
1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. :L25, 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari special-preventive e alla scelta della misura.
I reati oggetto di contestazione – afferma – risalgono ad epoca precedente al proprio trasferimento dalla Calabria, essendosi egli nel frattempo laureato ed avendo avviato un nuovo percorso di vita. In ogni caso, poiché la sua condotta si sostanziava nello svolgimento di attività lavorativa nelle imprese del COGNOME NOME, il vincolo ablativo apposto alle stesse è sufficiente a scongiurare il pericolo di recidiva il quale ben avrebbe potuto essere eliso mediante altra misura meno restrittiva. Il ragionamento del Tribunale appare, dunque, illogico e astratto allorquando, in assenza di attualità del pericolo di reiterazione del reato, ritiene in maniera tautologica l’inadeguatezza di ogni altra misura a far fronte alle esigenze cautelari.
2.Con motivi nuovi il ricorrente ha aggiunto che, con provvedimento dep. il 14 febbraio 2024, il Tribunale delle misure di prevenzione di Catanzaro ha rigettato la richiesta di misura di prevenzione personale a suo carico avendo ritenuto insussistente il requisito dell’attualità della pericolosità sociale del proposto. In merito a quanto osservato nel provvedimento impugnato a proposito del coinvolgimento di COGNOME NOME nel procedimento di prevenzione n. 126/18 R.G.M.P. innanzi al Tribunale di Catanzaro, il ricorrente rileva: a) che figura quale soggetto terzo interessato e che nei suoi confronti non è stata neppure avanzata alcuna richiesta personale; b) che la misura reale originariamente disposta è stata revocata già nel 2020 poiché si era dimostrata la liceità dei beni in sequestro.
In conclusione, osserva il ricorrente, persino dal procedimento di prevenzione emerge la sua presa di distanza dal contesto familiare di origine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2.Si imputa al ricorrente di aver preso parte all’associazione per delinquere promossa, costituita, organizzata e diretta da COGNOME NOME e COGNOME NOME finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di natura fiscale (fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, compensazioni di debiti erariali per lo più previdenziali con crediti IVA fittizi relativi al cd. bonus Renzi indicati in codice NUMERO_DOCUMENTO), bancarotte fraudolente e documentali, intestazioni fittizie di beni immobili e quote societarie autoriciclaggio, ricidaggio, reimpiego dei profitti dei predetti reati-presupposto attraverso la costituzione e gestione di numerose società cooperative tutte operanti nel settore della somministrazione della manodopera. Nell’ambito di tale sodalizio, il COGNOME NOME, figlio di NOME e cugino di COGNOME NOME, avrebbe disimpegnato il suo ruolo associativo gestendo la somministrazione di manodopera quale amministratore di fatto di numerose società dalle quali era formalmente dipendente.
Questo sodalizio, la cui esistenza, afferma il Tribunale del riesame, non è in contestazione, non essendone stato fatto specifico motivo di doglianza, era impegnato nella gestione illecita e fraudolenta di società cooperative e di capitali che venivano sistematicamente depauperate della liquidità accumulata a seguito dell’inadempimento degli obblighi fiscali e contributivi a mezzo di operazioni bancarie e prelevamento in contanti grazie anche all’apporto di persone fisiche e giuridiche compiacenti. Il sodalizio, sempre secondo i Giudici della cautela, aveva operato in continuità con i fatti oggetto di accertamento nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” risalenti al 2013 poiché le società coinvolte in detto procedimento in parte avevano continuato ad operare, in parte erano state rimpiazzate ma in ogni caso avevano continuato ad assicurare agli indagati (tra i quali l’odierno ricorrente) rilevanti profitti.
Sul punto, già il Gip aveva affermato che il ricorrente, pur formalmente non indagato nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, ma intraneo al contesto `ndranghetista della famiglia di provenienza, era stato inserito nell’organigramma delle strutture societarie facenti capo al COGNOME (quale dipendente e collaboratore) così fornendo un proprio contributo alle attività del sodalizio sia quale trait d’union con la RAGIONE_SOCIALE cui pervenivano, grazie all’inquadramento del ricorrente, sine titulo, somme di denaro, sia attraverso il compimento di attività funzionali a realizzare il core business del sistema, ossia la somministrazione illecita di manodopera.
Il Tribunale del riesame, nel ribadire il ruolo associativo del ricorrente e nel disattendere i rilievi difensivi, secondo i quali non sono emers elementi da cui desumere che questi fosse gestore di fatto di alcuna delle società del cugino e
che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, in uno alla documentazione prodotta, sarebbero dimostrative dell’estraneità del ricorrente all’associazione, verso la quale non si era messo in alcun modo a disposizione, limitandosi a svolgere attività lavorativa per cui veniva remunerato dal cugino, ha osservato che, «nche a voler accedere alla tesi del ricorrente (che potrà essere ulteriormente approfondita), secondo cui egli aveva svolto le mansioni più disparate, inizialmente, una volta giunto in Lombardia dalla Calabria, dalle dichiarazioni dallo stesso rese (che palesano come egli abbia intrattenuto pacificamente rapporti con altri associati oltre COGNOME e COGNOME quali, ad esempio, COGNOME, COGNOME), dagli accertamenti patrimoniali e bancari condotti e dal contenuto delle intercettazioni captate, da ultimo, nel 2021, emerge in modo assolutamente chiaro che questi si è occupato in prima persona di effettuare le assunzioni, predisporre le buste paga dei dipendenti assunti via via nelle varie cooperative e società in cui egli personalmente era talora formalmente inquadrato come dipendente, relazionandosi direttamente con i committenti (alcuni “storici” in quanto aventi rapporti estremamente risalenti con le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE) per fornire la manodopera di cui avevano bisogno, fatturando le prestazioni (…) tanto emerge in modo del tutto palese dalle conversazioni captate e riportate nell’ordinanza (riduttivamente lette dalla difesa), oltre che dagli approfondimenti effettuati, da ultimo, presso rispetto alla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e i committenti (cfr. annotazione n. 706201 del 21.11.2022) non può dubitarsi in ordine alla partecipazione del ricorrente alle attività tipiche e proprie del sodalizio, strettamente legate allo schema fraudolento della somministrazione illecita di manodopera: dalle complessive emergenze risulta che le società erano meri serbatoi di personale da collocare presso l’uno o l’altro committente».
Quanto al profilo soggettivo, il Tribunale afferma che, «alla luce degli accertamenti patrimoniali e bancari svolti e della strettissima contiguità temporale tra la disco very degli atti del procedimento RAGIONE_SOCIALE e l’assunzione del ricorrente nelle società del COGNOME, (…) l’indagato a conoscenza del fatto che le società di COGNOME – imputato insieme al padre del ricorrente nel procedimento RAGIONE_SOCIALE proprio in ragione della gestione di cooperative nel Nord Italia – erano gestite con modalità niente affatto trasparenti. Il ricorrente prosegue il Tribunale – era senz’altro consapevole che le società erano di fatto gestite dal cugino COGNOME NOME sebbene da lui non formalmente rappresentate (salvo che per la RAGIONE_SOCIALE), così come era perfettamente consapevole che veniva attuata una gestione sostanzialmente privatistica delle società, caratterizzata da esborsi di denaro privi di alcuna giustificazione rispetto all’oggetto sociale, dalla predisposizione di documentazione inerente ai
dipendenti, avendone nel corso del tempo COGNOME NOME in prima persona tratto vantaggi per sé e per i propri familiari».
L’ordinanza spiega le ragioni della sostanziale continuità tra la associazione per delinquere di stampo mafioso oggetto dell’indagine “RAGIONE_SOCIALE” e quella oggetto dell’odierno procedimento cautelare che, afferma il Tribunale, «si propone di continuare ad assicurare introiti ad uno dei co-reggenti della RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME e ai familiari, sempre attraverso l’operatività di nuove società riferibili a COGNOME e RAGIONE_SOCIALE», aggiungendo (ancorché ai soli fini della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.) che la risposta alla domanda se «l’assunzione di COGNOME NOME fosse fittizia o reale (come da questi sostenuto in sede di interrogatorio di garanzia), non è di dirimente rilievo ai fini della contestata aggravante, atteso che dagli accertamenti patrimoniali è emerso, quale dato costante, che NOME COGNOME è stato beneficiato di accrediti di denaro anche da società con le quali apparentemente non aveva alcun rapporto o per importi del tutto diversi da quelli risultanti dalle certificazioni uniche, che tali accrediti talora sono stati effettuati direttamente su conti riconducibili ad altri membri della famiglia COGNOME e comunque sempre in un contesto in cui le disponibilità liquide delle società – frutto dei meccanismi fraudolenti descritti nelle incolpazioni – venivano sistematicamente drenate altrove in luogo che essere utilizzate per la realizzazione dell’oggetto sociale o per il pagamento di tasse e contributi. Dunque, può affermarsi prosegue il Tribunale che nel corso del tempo e senza soluzione di continuità rispetto a quanto già accertato nell’ambito del procedimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE laddove sono emerse le cointeressenze della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto alle attività economiche di COGNOME nel Nord Italia, gli indagati hanno fatto fronte alle esigenze economiche della famiglia COGNOME, che rispetto a tali elargizioni nutriva una vera e propria aspettativa, per far fronte alla quale venivano impiegate risorse proprie delle società, come accaduto, didascalicamente, in relazione alla vicenda dell’acquisto della imbarcazione destinata a COGNOME NOME», vicenda, quest’ultima, illustrata a pag. 21 dell’ordinanza, e utilizzata, insieme con altri argomenti a sostegno della conclusione che le elargizioni in favore del ricorrente fossero state effettuate per importi modesti ed al solo fine di far fronte a spese contingenti e momenti di difficoltà. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.11 ricorrente se ne duole lamentando, con il primo motivo, l’inadeguatezza della motivazione e la sua contraddittorietà con la ritenuta insussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato al capo 38, a lui inizialmente ascritto quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE
3.1.Sennonché, in disparte l’irrilevanza della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato-fine di cui al capo 38 (che, sul piano logico, non equivale alla estraneità del ricorrente dal sodalizio al quale si imputa di far parte mediante la gestione di fatto anche di altre società), il ricorrente sollecita una alternativa valutazione (in senso neutro o comunque a lui favorevoli) degli elementi indicati dal Tribunale del riesame a sostegno delle proprie conclusioni e dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento.
3.2.0ggetto di cognizione, in sede di legittimità, è il ‘atto così come descritto nel provvedimento impugnato in base alle prove (o agli elementi di prova) in esso indicati. E’ possibile mettere in discussione la coerenza del fatto (come descritto dal giudice) con tali elementi (o con altri, in tesi, ingiustamente negletti) negli stretti limiti nei quali è consentito dedurre il travisamento ma, in tal caso, è onere del ricorrente indicare quanto meno quali siano questi fatti, allegarne le relative prove (o trascriverne il contenuto per intero) e dare prova della loro esistenza nel fascicolo a disposizione del giudice (ma il ricorrente, come detto, non ha lamentato il travisamento dei gravi indizi di c:olpevolezza).
3.3.AI di fuori di questi casi, la Corte di cassazione non può entrare nel merito della decisione impugnata per il semplice motivo che le è inibito l’accesso agli atti del fascicolo di merito, sicché ogni deduzione o eccezione che faccia leva su argomenti estranei al testo della motivazione del provvedimento impugnato propone un’interlocuzione impossibile con i Giudici di legittimità sterilizzando la possibilità del ricorso di generare un valido rapporto di impugnazione.
3.4.Alla Corte di cassazione non interessa sapere se gli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento giustificano la decisione impugnata: è compito del giudice di merito valutare e sistemare razionalmente il quadro probatorio e darne conto in motivazione; alla Corte di legittimità dunque non interessa sapere come il giudice avrebbe potuto decidere in base alle prove assunte nel corso del procedimento, ma come ha deciso in base a quelle indicate nel provvedimento impugnato.
3.5.0ccorre, perciò, ribadire che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; cfr., altresì, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 21626, secondo cui avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri).
3.6.Costituisce una declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., cori gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.7.Ciò non esclude, ovviamente, che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari debba tener conto della regola di giudizio a favore dell’imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243),
purché l’ipotesi alternativa sia dotata di razionalità e plausibilità pratica e si tratti di valutazione allo stato degli atti, senza cioè una rivalutazione degli elementi di prova utilizzati ai fini della decisione.
3.8.Come autorevolmente affermato dalla S.C., per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, COGNOME, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256657).
3.9.11 punto è, di conseguenza, stabilire se i fatti positivamente indicati dal Tribunale a fondamento della propria decisione possono essere valutati, alla luce degli insegnamenti sopra indicati, quali gravi indizi della appartenenza dei ricorrenti al sodalizio criminale ed, in particolare, se il ragionamento seguito dal Tribunale è manifestamente illogico anche sotto il profilo dell’esclusione, allo stato degli atti, di valide ipotesi alternative.
3.10.0rbene, il ricorrente non coglie affatto questo aspetto sollecitando una indagine sul discorso giustificativo della decisione che nor si ferma alla valutazione della manifesta illogicità del ragionamento ma anche entri nel merito della decisione stessa senza nemmeno, come detto, dedurre la contraddittorietà estrinseca della motivazione con specifici atti di indagine.
3.11.Quanto al dolo del reato associativo, integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma clelinquenziale in modo stabile e permanente, si è affermato che, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall’associazione non dimostri automaticamente l’adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell’attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276740 – 01; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, COGNOME Chimia, Rv. 257845 – 01; Sez. 6. n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252388 – 01). Tuttavia, non è mai stato affermato il contrario, postulando il reato associativo il fine del compimento di più delitti, non l’effettiva attuazione del programma criminoso, con la conseguenza che, essendo l’esecuzione dei reati-scopo estranea alla fattispecie penale, la mancanza consumazione di reati-fine è fisiologica e non determina alcun aggravio probatorio in tema di prova del dolo.
4.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo che, nel dedurre il malgoverno della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., di fatto propone una diversa (e parziale) lettura del compendio ind ziario sulla base del quale i Giudici del riesame ne hanno ritenuto la sussistenza; elementi dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento e dai quali il Tribunale ha desunto l’esistenza di perduranti e mai interrotti rapporti con la RAGIONE_SOCIALE COGNOME e le cointeressenze di tale RAGIONE_SOCIALE rispetto alle cooperative lombarde gestite dal COGNOME e dal COGNOME.
4.1.Le modalità con cui il profitto del reato associativo veniva drenato verso i componenti della RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME e le ragioni della consapevolezza del ricorrente di tale destinazione sono ampiamente spiegate dal Tribunale sulla base di dati nemmeno presi in considerazione (e dunque fatti oggetto di critica ragionata) dal ricorrente il quale non si può dolere, in questa sede, dell’errata interpretazione del termine “famiglia” del quale suggerisce una diversa lettura oltretutto completamente avulsa dal contesto nel quale i fatti si sono svolti come sintetizzati a pag. 22 dell’ordinanza impugnata,
4.2.Nè è di ostacolo al giudice cautelare delibare, ancorché incidentalmente, ai fini della sussistenza indiziaria della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., la persistenza (ed esistenza) del sodalizio mafioso oggetto di separata condanna non ancora irrevocabile in favore del quale si ritengono orientate le condotte dei sodali dell’associazione oggetto di odierna regiudicanda.
5.Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.
5.1.A seguito della contestazione (e della ritenuta sussistenza) della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., opera la doppia presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., presunzione ritenuta non vinta dai Giudici della cautela in base ai numerosi indicatori della sua pericolosità riportati alle pagg. 22-23 dell’ordinanza impugnata.
5.2.11 ricorrente se ne duole ma si estranea da tali argomenti e sollecita la Corte di cassazione ad una sostanziale, quanto inammissibile, rivisitazione delle medesime deduzioni difensive che sono state già disattese dai Giudici del riesame con motivazione tutt’altro che illogica e sulla base c1 dati dei quali, ancora una volta, non viene dedotto il travisamento.
6.L’inammissibilità del ricorso osta all’esame dei motivi aggiunti i quali, peraltro, si fondano su evenienze successive al provvedimento impugnato.
7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 02/04/2024.