Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23131 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a CAVA DE’ TIRRENI il DATA_NASCITA COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Firenze, emessa il 26 luglio 2023, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di associazione per delinquere di cui al capo 1 (con funzioni apicali in capo a COGNOME NOME), finalizzata a commettere reati contro il patrimonio ed in materia di armi e stupefacenti, nonché per i reati di porto, detenzione illegali di armi comuni da
sparo e relative munizioni di cui al capo 2 (contestati a COGNOME NOME e COGNOME NOME) e ricettazione di biciclette di cui al capo 20 (contestato a COGNOME NOME).
La Corte ha escluso, per tutti i reati, l’aggravante di cui all’art. 416-bis cod.pen. e rideterminato la pena in senso favorevole agli imputati.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti.
3. COGNOME NOME.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo 1.
La Corte avrebbe erroneamente ritenuto presenti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416 cod.pen., assegnando al ricorrente il ruolo di capo e promotore, senza tenere conto della sua breve permanenza in territorio fiorentino e della mancata commissione di reati fine contro il patrimonio.
Mancherebbe la prova di un pactum sceleris tra gli associati (alcuni dei quali separatamente giudicati), della programmazione e coordinamento comuni di attività criminose, nonché del requisito dell’affectio societatis, dal momento che i rapporti tra i coimputati trovavano giustificazione nei legami di natura familiare intercorrenti tra essi, senza, però, che si fosse costituito alcun sodalizio illeci semmai essendo stati commessi dei reati in reciproca autonomia.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di detenzione e porto di armi e munizioni di cui al capo 2.
La prova di accusa si sarebbe fondata solo su captazioni non significative, non adeguatamente vagliate nel loro contenuto e prive di alcun riscontro oggettivo. Con particolare riguardo alla prova del porto abusivo delle armi, le intercettazioni farebbero riferimento solo ad una eventuale detenzione.
4. COGNOME NOME.
4.1. Con i motivi di ricorso si deducono censure sovrapponibili a quelle proposte da COGNOME NOME, sottolineandosi, quanto al capo 2), che le intercettazioni non avrebbero dato prova della disponibilità in capo al ricorrente del possesso di armi, circostanza che avrebbe rilievo anche in relazione al trattamento sanzionatorio, non giustificandosi un discostamento dal minimo edittale per il reato sub 2) rispetto ad un non provato possesso abusivo di più armi comuni da sparo.
5. COGNOME NOME.
5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono censure sovrapponibili a quelle proposte da COGNOME NOME e COGNOME NOME, sottolineandosi la poca significatività del reato di ricettazione di biciclette di cui al capo 20 ai fini d prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso contestatogli al capo 1, circostanza ribadita anche nel secondo motivo di ricorso, volto ad evidenziare il difetto di motivazione quanto alla partecipazione consapevole del ricorrente alla più estesa attività di ricettazione di biciclette posta in essere dag associati, avendo egli estemporaneamente agito solo in occasione del ricovero di quattro biciclette nel suo garage, due delle quali non di sicura origine illecita, con consequenziale mancanza del reato presupposto, non deducibile dalle intercettazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. COGNOME NOME.
1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha sottolineato, a proposito della sussistenza di una associazione criminale composta dai tre ricorrenti e da altri coimputati separatamente giudicati, che gli originari correi che avevano optato per il rito abbreviato erano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per lo stesso reato associativo contestato al capo 1.
La valenza probatoria di tale elemento, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., è stato posto alla base dell’esame delle risultanze processuali compiuto dalla Corte di appello, confermativo di quanto definitivamente accertato nel separato troncone processuale relativo agli altri sodali.
1.1.2. La Corte territoriale – attraverso l’analisi di numerosissime intercettazioni indicate in sentenza ma tralasciate dal ricorso, ha ricostruito il contesto di riferimento e la genesi della indagine, mettendo a fuoco gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416 cod.pen., essendo stata segnalata, ai fgg. 36 e segg. della sentenza impugnata, la commissione di più reati fine di traffico di sostanze stupefacenti (irrevocabilmente accertato con altra sentenza resa in separato procedimento, del pari non richiamata nel ricorso), nonché in materia di armi e di reati contro il patrimonio, come i furti e le ricettazioni.
Era stata accertata una base logistica dove i correi si riunivano per commettere parte dei loro delitti (il ristorante RAGIONE_SOCIALE in Firenze), una divisione di ruoli tra gli associati con una gerarchia al suo interno, la mobilitazione degli affiliati per il sostentamento dei sodali detenuti, la protezione assicurata ad alcuni di essi, il riconoscimento dell’imputato quale leader del gruppo.
E’ stato, pertanto, fatto buon uso del principio di diritto secondo il quale, ai fi della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 25605401).
Ne rimangono travolte le generiche affermazioni difensive tese a valorizzare il solo rapporto di parentela tra i correi al fine di giustificare le loro relazioni e commissione in reciproca autonomia di reati.
1.1.2. La sentenza impugnata, inoltre, ha dedicato un apposito paragrafo volto a delineare la figura apicale del ricorrente in seno al sodalizio (fgg. 45-48), mettendo in rilievo la decisiva circostanza, di nuovo non richiamata in ricorso, che egli dava direttive ai correi durante la sua detenzione in carcere, sia per quanto inerente al traffico di stupefacenti, che in relazione alla lotta contro un RAGIONE_SOCIALE rivale.
Il fratello del ricorrente, COGNOME NOME – definitivamente condannato per il medesimo reato nel separato troncone processuale celebratosi con il rito abbreviato – in una intercettazione richiamata in sentenza e ritenuta a ragione assai significativa, si doleva del fatto che i membri del gruppo criminoso avvertissero l’assenza dell’imputato nel periodo di sua detenzione, festeggiandone platealmente la scarcerazione, a partire dalla quale il ricorrente aveva ripreso le redini del gruppo, commettendo delitti fine, come quello in materia di armi contestatogli al capo 2.
Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva.
1.2. Quanto ai reati di cui al capo 2, il ricorso si rivela altrettanto generico, d momento che sorvola su quanto la sentenza ha precisato ai fgg. 52-55, a proposito di dialoghi tra i correi nei quali si faceva espresso riferimento all’uso di pistole da parte del ricorrente, il quale, in una specifica occasione di una trasferta in Campania, ne portava una con sé, a dimostrazione non solo della sussistenza del reato di detenzione di armi comuni da sparo ma anche del porto abusivo in luogo pubblico di esse, circostanza della quale nel ricorso si dubita senza costrutto.
Nel che, l’inammissibilità del ricorso.
2. COGNOME NOME.
2.1. I motivi di ricorso proposti nell’interesse del ricorrente sono, per lo più sovrapponibili a quelli dedotti per COGNOME NOME, sicché può farsi integrale richiamo a quanto appena esaminato con riguardo a quest’ultimo ricorrente.
Si deve aggiungere che la sentenza impugnata ha delineato con precisione il ruolo del NOME NOME all’interno del sodalizio criminoso descritto al capo 1), quale braccio destro dei fratelli COGNOME che si era macchiato anche di reati specifici in materia di droga, come da sentenza irrevocabile resa nei suoi confronti in altro processo (fg. 39 della sentenza impugnata) e confermata dalle ulteriori risultanze emerse in questa sede a proposito dell’attivismo del ricorrente in tale settore illecito cui l’associazione era dedita, sfociato nel sequestro di cocaina da lui detenuta per fini di spaccio ed in un nugolo di intercettazioni dalle quali emergeva l’attività illegale continuativa di approvvigionamento e vendita della droga.
Inoltre, il ricorrente era risultato coinvolto nell’ulteriore attività di reperiment armi per conto del sodalizio, parlandone con COGNOME NOME NOME curando personalmente l’acquisto di pistole da terzo soggetto, una delle quali da lui con certezza detenuta e portata in luogo pubblico, come risultava da una conversazione intercettata indicata dalla Corte di appello (fgg. 55,56), cui si affiancava la circostanza che egli fosse a conoscenza della trasferta di COGNOME NOME in Campania in compagnia di un altro correo che avrebbe dovuto portare con sé una pistola.
Tali risultanze superano ogni ulteriore deduzione, anche in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non essendosi la Corte basata, nell’infliggere la pena per il più grave reato in materia di armi, sul possesso di più pistole, quanto, piuttosto, sul contesto di riferimento, che vedeva il ricorrente inserito a pieno titolo in un alveo illecito organizzato (fg. 68 della sentenza impugnata).
3. COGNOME NOME.
3.1. Quanto alle deduzioni inerenti alla sussistenza dell’associazione per delinquere, sovrapponibili a quelle degli altri due ricorrenti, si richiama quanto esplicitato a proposito di COGNOME NOME.
3.2. In ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, il ricorso non richiama il dato decisivo secondo cui – a prescindere dalla commissione del reato fine di cui al capo 20 – il ricorrente era al corrente delle dinamiche interne al gruppo (essendo compagno della madre dei fratelli COGNOME) ed aveva dato contributi operativi significativi, accompagnando altro sodale separatamente giudicato
(COGNOME NOME) in Campania al fine di riaffermare la forza del RAGIONE_SOCIALE rispetto ad una fazione rivale, era risultato in possesso delle chiavi della
cassaforte della base logistica del gruppo a Firenze riuscendo ad asportare qualcosa in occasione dell’attentato verificatosi in quel luogo, mettendosi
immediatamente a disposizione dei sodali in piena notte (fg. 14 della sentenza impugnata).
3.3. In questa cornice, con ineccepibile costrutto logico, la Corte di appello ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale anche
attraverso la commissione dello specifico reato-fine di cui al capo 20, inerente alla ricettazione di biciclette di alto pregio, attività alla quale l’organizzazione e
dedita e nel cui contesto è stata messa in evidenza la piena consapevolezza dell’imputato dell’ambito associativo, la sua condotta essendosi rapportata a
quella di altro correo non ricorrente, COGNOME NOMENOME reo di analogo reato contestatogli al capo 19, nel quale si evidenziava la figura del ricorrente COGNOME
come soggetto che aveva effettuato un trasporto di biciclette per conto di COGNOME
NOME.
sub
Inoltre, con particolare riferimento al reato-fine capo 20, il ricorrente aveva
subito il sequestro di quattro biciclette elettriche, due delle quali di provat provenienza illecita stante le denunce di furto dei legittimi proprietari e le altr due di provenienza illecita dedotta dalla circostanza che fossero prive di batteria e di documenti a corredo, in tal senso commentate in dialoghi intercettati intercorsi tra il ricorrente e la sua compagna, confermativi del dolo del reato e sui quali il ricorso sorvola del tutto.
Per tali ragioni e con superamento di ogni altra argomentazione a discarico, anche il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 16/05/2025.