Associazione per delinquere e matrimoni fittizi: l’analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame affronta un caso di associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione di matrimoni fittizi per favorire l’immigrazione clandestina. La Corte di Cassazione si è pronunciata sull’appello di uno degli imputati, confermando la condanna e chiarendo i limiti del ricorso in sede di legittimità. Questo provvedimento offre spunti importanti sulla valutazione della responsabilità penale e sulla manifesta infondatezza dei ricorsi.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di cui all’art. 416 del codice penale. L’accusa era quella di aver partecipato a un’associazione per delinquere dedita a far ottenere a cittadini cinesi il permesso di soggiorno in Italia. Il metodo utilizzato era la celebrazione di matrimoni di comodo con cittadini italiani.
Il ruolo specifico dell’imputato era quello di stretto collaboratore del promotore dell’organizzazione. La sua attività consisteva nel procacciare soggetti di nazionalità italiana disposti a contrarre i matrimoni combinati in cambio di un compenso. La Corte d’Appello aveva ritenuto provata la sua responsabilità, escludendo unicamente l’aggravante della transnazionalità, e aveva confermato anche la contestata recidiva, basandosi sui numerosi precedenti penali dell’imputato, ritenuti indice di una spiccata capacità a delinquere.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità del ricorso stesso. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dal ricorrente fossero manifestamente infondate e mirassero, in realtà, a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi processuali, attività preclusa al giudice di legittimità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la Valutazione sull’Associazione per Delinquere
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del ricorso. I giudici hanno evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello fosse adeguata, logica e priva di vizi. La responsabilità dell’imputato e il suo ruolo all’interno dell’associazione per delinquere erano stati chiaramente delineati. Anche la conferma della recidiva era stata motivata in modo congruo, facendo riferimento non solo ai precedenti penali, ma anche alla persistenza dell’imputato nel commettere atti illeciti.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e le prove come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso non denunciava reali violazioni di legge, ma si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove, è stato giudicato inammissibile. Si trattava di una richiesta mascherata di rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della Cassazione nel vagliare l’ammissibilità dei ricorsi. La decisione sottolinea che un ricorso, per avere successo, deve individuare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione evidenti) e non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di appello in Cassazione deve essere redatto con estrema precisione tecnica, evitando di trasformarlo in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Per i cittadini, la sentenza ribadisce che la presentazione di un ricorso manifestamente infondato comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori conseguenze economiche, come il pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato e, invece di denunciare vizi di legge o di motivazione, chiede una differente valutazione degli elementi processuali, compito che spetta ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Qual era il ruolo specifico dell’imputato nell’associazione per delinquere?
L’imputato agiva come stretto collaboratore del promotore del sodalizio criminale, con il compito specifico di procacciare cittadini italiani disposti a contrarre matrimoni fittizi per far ottenere il permesso di soggiorno a cittadini cinesi.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VICARI il 13/08/1974
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Rilevato che la Corte di appello di Milano, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato – con la sola esclusione dell’aggravante della transnazionalità il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’odierno ricorrente in ordine al deli ex art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere dedita a far ottenere a cittadini cinesi il permesso di soggiorno, mediante la celebrazione di matrimoni fittizi con cittadini italiani), evidenziando il suo ruolo di stretto collaboratore del promotore del medesimo sodalizio e, in particolare, la sua attività di procacciamento di soggetti di nazionali italiana disposti a contrarre i suddetti matrimoni combinati;
Rilevato, altresì, che la Corte territoriale ha confermato, in modo congruo e non contraddittorio, la contestata recidiva alla luce dei numerosi precedenti penali precedenti e anche successivi ai fatti oggetto del presente procedimento, nonché della persistenza nel commettere atti illeciti, ritenuti indici di una maggiore capacità crimina dell’imputato;
Considerato che il condannato – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – in realtà chiede una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.