Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30340 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCORRANO il 21/01/1994
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del Tribunale di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata l’ordinanza del 28 febbraio 2025 con la quale il Tribunale di Lecce ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacente (capo 4B) ed ai reati di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 in concorso con i coindagati NOME e COGNOME NOME (capi 4.2.5. e 4.2.6.).
Il Tribunale, in particolare, sulla scorta delle risultanze desumibili dai dialoghi oggetto di captazione, ha ritenuto dimostrata la partecipazione dell’indagato all’associazione dedita al narcotraffico riconducibile a COGNOME NOME Marco e NOME
NOME, in quanto consapevole anello della catena di distribuzione e vendita delle sostanze illecite detenute da parte di quest’ultima, attraverso il canale di rifornimento rappresentato da NOME. L’indagato è stato ritenuto essere acquirente stabile di stupefacente che distribuiva sulla piazza di spaccio di Scorrano, venendo richiamato, a suffragio di tale conclusione, il tenore di plurimi messaggi incrociati ed intercorsi con il coindagato NOME, scambiati attraverso diverse app di messaggistica istantanea e considerando, a tale proposito, che l’identificazione dell’indagato, come l’utilizzatore del nickname “NOME“, era confermata dall’intreccio di plurimi elementi acquisiti nel corso delle indagini, desunti dallo scambio contestuale di messaggi scambiati attraverso WhatAapp oltre che dall’attività di osservazione e controllo sul territorio eseguita dalla forza dell’ordine; l’intreccio di tali elementi investigat aveva trovato epilogo nell’arresto di uno dei corrieri, COGNOME NOMECOGNOME nei confronti del quale è stato sequestrato un chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo hashish ( in data 22 gennaio 2022).
2.L’indagato, COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione con atto a firma del suo difensore, affidato a tre motivi, articolati in più punti.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’ar 74 D.P.R. 309/90. Deduce che: la partecipazione dell’indagato all’associazione per delinquere diretta al narcotraffico, facente capo al Penza, è stata desunta attraverso i reati fine in quanto nonostante le protratte indagini compiute nei confronti degli altre indagati, il ricorrente risulterebbe coinvolto nelle indagin soltanto per un arco temporale di due mesi; gli episodi del 25 gennaio 2024 e del 5 febbraio 2024 non potrebbero essere considerati come riscontro; l’associazione per delinquere contestata come facente capo a COGNOME NOME COGNOME sarebbe sovrapposta a quella per la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva emesso altra ordinanza di custodia cautelare, in data 20 novembre 2024; il ricorrente risulterebbe coinvolto in tre distinte associazioni dedite al narcotraffico, operative nel medesimo periodo temporale e in relazione alle medesime condotte; il Tribunale non avrebbe fatto alcun riferimento all’elemento organizzativo e al requisito della stabilità dell’associazione e, anche sotto il profilo soggettivo, sarebbe mancata l’indicazione di elementi da cui desumere la volontà di adesione dell’indagato ad una struttura organizzata stabile per la realizzazione di un preciso programma criminoso.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90. Deduce che: il Tribunale ha ritenuto di
superare il dato tecnico fornito dalla difesa attraverso la consulenza di parte, secondo cui il soggetto interlocutore con il coindagato NOME COGNOME nella giornata del 31/12/2021 non sarebbe identificabile nel ricorrente, utilizzando un dato incerto, ovvero richiamando il riconoscimento vocale da parte del carabiniere che aveva prestato servizio presso la caserma dei carabinieri di Scorrano; analogamente sarebbe incerta l’identificazione del ricorrente con riferimento all’episodio del 25 gennaio 2022 In quanto gli elementi considerati non sarebbero in grado di superare la valenza indiziaria della relazione fonica di parte; sarebbe illogica anche la motivazione spesa con riferimento alla qualità e quantità del dello stupefacente oggetto di conversazione.
2.3. Con terzo motivo deduce l’insussistenza di esigenze cautelari, la sproporzione della misura cautelare adottata e la mancanza del requisito dell’attualità sottolineando che le condotte contestate sarebbero state commesse in un arco temporale circostanziato tra la fine del 2021 e i primi mesi dell’anno 2022.
3.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.In via preliminare occorre ricordare che all’indagato è stata contestata la partecipazione all’associazione per delinquere ex art. 74 d.p.r. 309/90 con lo specifico ruolo di stabile spacciatore di sostanza stupefacente del gruppo organizzato da NOME, su Scorrano, confluente nell’ambito di una più vasta organizzazione promossa da COGNOME NOME NOME e diretta da NOME NOME.
Secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice la veste di partecipe ad un’associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico in modo tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764 – 01), non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo, e alla realizzazione del fine comune, la diversità degli scopi personali, né la diversità dell’utile, né il contrasto tra gli interessi economici che singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività
criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME, Rv. 285646 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249 – 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251574 – 01).
Il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente può fondare, tuttavia, un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. In particolare, second l’insegnamento di questa Corte, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 259881 – 01). Occorre, dunque, che la fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le qual si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, Rv. 287375).
Sotto altro profilo, la costante disponibilità a fornire, o ad acquistare, sostanze oggetto del traffico del sodalizio- così da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto – può integrare la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga ( Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249-01, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv, 28045001, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall’indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso)
1.1.Nella fattispecie in esame il Tribunale ha motivato, in modo logico ed immune da vizi, in ordine alla sussistenza di elementi da cui desumere la sussistenza di stabili intese fra l’odierno indagato e NOME e di modalità abituali e collaudate di scambio fra i due trafficanti: a tale proposito è stat
richiamato il tenore dei messaggi scambiati fra i suddetti, riportati da pag. 9 a pag. 13 dell’ordinanza impugnata, ritenuti idonei a disvelare il ruolo di referente fisso dell’associazione assunto dall’indagato, in quanto «anello della distribuzione e vendite delle sostanze illecite da parte di quest’ultima» ( pag. 9 dell’ordinanza impugnata).
Le doglianze difensive sono infondate e non si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale, sulla base del tenore dei suindicati messaggi e sulla valenza indiziante degli stessi. La contestazione legata alla insussistenza di elementi da cui desumere l’esistenza di un apparato organizzativo o la sussistenza di una volontà di adesione al pactum sceleris è aspecifica e slegata rispetto al dato della concludenza delle evidenze acquisite, il cui tenore non risulta contestato.
1.2.È infondata COGNOME la censura relativa alla presunta sovrapponibilità fra l’associazione per delinquere oggetto del presente procedimento e la diversa associazione contestata al ricorrente nell’ambito di altro procedimento penale ( n. 18680/19 R.G.N.R.), relativamente alla quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare dal Tribunale di Firenze, trattandosi di doglianza inedita in quanto con l’istanza di riesame la violazione del principio del principio del ne bis in idem era stata dedotta rispetto ad altro procedimento ( n. 4949/20 r.g.n.r. nel quale al ricorrente era stato contestato un ruolo di approvvigionamento di marijuana importata dal territorio albanese) per il quale il Tribunale del riesame ha rilevato la diversità delle condotte (pag. 17 del provvedimento impugnato). Inoltre, la doglianza non risulta in alcun modo documentata e risulta, sotto tale profilo, aspecifica.
A tale proposito, peraltro, occorre ricordare che l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perci circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità, essendo necessari l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento ( Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv 210566; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995 Rv 201840). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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2.E in GLYPH ibyt anche il secondo motivo, con cui la difesa contesta l’omessa valutazione della consulenza fonica di parte da cui avrebbe dovuto ricavarsi l’erroneità del riconoscimento dell’indagato quale destinatario, ed emittente, dei messaggi intercorsi con il coindagato NOME COGNOME
Le doglianze difensive, reiterative di altre precedenti veicolate attraverso l’istanza di riesame, non riescono, invero, a fare emergere alcuna falla nel percorso logico e motivazionale seguito dal Tribunale che ha evidenziato, a tale proposito: relativamente all’episodio del 31 dicembre 2021 che, a seguito di messaggi scambiati attraverso l’applicativo di messaggistica “surespot” fra “NOME” ( individuato nell’odierno ricorrente) e “NOME” ( individuato nello NOME), aventi ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la consegna di sostanza stupefacente, tipo cocaina, è stato accertato un incontro fra NOME ed altro soggetto, individuato nell’odierno indagato, la cui voce è stata riconosciuta da un militare che ha prestato servizio presso la caserma dei carabinieri di Scorrano, nel corso del quale avveniva uno scambio fra sostanza stupefacente e soldi; le superiori risultanze hanno ragionevolmente condotto ad identificare “NOME” nell’odierno ricorrente e “NOME” nello NOME COGNOME; con riferimento all’episodio del 25 gennaio 2022, a seguito dello scambio di messaggi fra i suindicati “Marioverdi4” e “NOME“, con cui le parti hanno concordato di vedersi presso l’abitazione di “Marioverdi4) ( pag. 19 dell’ordinanza impugnata), NOME COGNOME è stato visto raggiungere, insieme ad altro coindagato NOME COGNOME (già utilizzato come corriere nei rapporti con l’indagato), il domicilio dell’Hameti.
2.1.È inammissibile la doglianza concernente l’asserita dubbia individuazione della natura delle sostanze stupefacenti indicate come “n” e “b”, rispettivamente come eroina e cocaina. Il Tribunale ha ritenuto, sulla base del «gergo utilizzato dal ricorrente e nell’ambiente del narco traffico» (pag.25) che la lettera “n” sarebbe indicativo di “nera”, e quindi di eroina, e la lettera “h” indicativa d “bianca” e, dunque, di cocaina. La difesa oppone a tale valutazione delle censure che presuppongono una valutazione di fatto, dirette a sovvertire la valutazione eseguita dai giudici di merito con altra ritenuta più plausibile e, peraltro, senza allegare alcun elemento a supporto della diversa tesi sostenuta – secondo cui tali iniziali sarebbero indicative di una particolare qualità di marijuana, per come emerso nell’ambito dell’altro procedimento ( n. 4949/20 R.G.N.R.) che vede l’odierno ricorrente indagato. Deve, inoltre, ricordarsi, a tale proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso non autosufficiente con
11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale,
Rv. 256723).
3.È inammissibile il terzo motivo con cui la difesa contesta la sussistenza di esigenze cautelari.
Il Tribunale, dopo avere richiamato gli elementi costitutivi di un quadro indiziario rispetto all’ipotesi associativa contestata, ha, in proposito, evidenziat
la «pervicace proclività a delinquere» dell’indagato desunta dai suoi precedenti penali specifici e dalla successiva condotta tenuta che ha determinato l’adozione
di una ulteriore misura cautelare per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90, in data 5 febbraio 2024, per la detenzione di marijuana. Si tratta di un complesso
di indici di disvalore, sia di carattere soggettivo che oggettivo, che danno motivatamente conto dell’adeguatezza della misura della custodia cautelare in
carcere e che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure. Peraltro, gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell’esclusione
delle esigenze cautelari (quali la collocazione dell’abitazione del ricorrente in una zona centrale del paese di residenza) non si rilevano affatto pertinenti ovvero risultano generici. Quanto al tempo trascorso, a fronte di una contestazione avente carattere permanente, difetta l’indicazione di significativi elementi di rescissione del ricorrente dal sodalizio. In mancanza di altri elementi fattuali, indicativi di un’attenuazione del giudizio di pericolosità ed idonei a consentire il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME Rv. 282766 – 02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004), le doglianze difensive devono essere respinte.
4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 24/07/2025
Il Pres e te