Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7794 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Cosenza 1’8/10/1982
avverso l’ordinanza emessa il 4 giugno 2024 dal Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata
al ricorrente per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché pe un reato fine, indicato nell’ordinanza nel capo 178).
Deduce tre motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per I motivazione.
1.1. Con il primo motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di Motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria in merito alla partecipazion del ricorrente all’associazione finalizzata al narcotraffico. Si rileva, al riguardo, detto giudizio è fondato sul solo rapporto tra il ricorrente e NOME, senza considerare che, in realtà, il ricorrente era solo un «esecutore arruolato di volta in volta», tan che è stato ceduto ad altri da NOME.
1.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria in merito al reato fine. Si rileva, i che il Tribunale ha erroneamente valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 178), contestato ad altri soggetti, ed ha, invece, omesso di valutare la gravità degli indizi di colpevolezza in relazione al capo 179), contestato all’odierno ricorrente, «fornendo valutazioni in termini di gravità indiziaria e di sussistenza dell esigenze cautelari del tutto disancorate dall’effettiva contestazione mossa a quest’ultimo». Si allega, a tal fine, copia del capo di imputazione provvisoria.
1.3. Con il terzo motivo si deduce il mancato rilievo del vizio di carenza di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica, vizio trasfuso nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Va, innanzitutto, rammentato che l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscono, in via parallela, per la realizzazione di uno scopo comune (i profitti derivanti dallo spaccio della droga), ma anche in relazione al vincolo derivante da un rapporto continuativo di fornitura di sostanze stupefacenti in cui le parti perseguano propri interessi di profitto (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 251574; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, COGNOME, Rv. 208231). Né la diversità di scopo personale o la diversità dell’utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, né l’eventua contrasto di interessi economici sono, infatti, ostativi alla configurabilità e persistenz del vincolo associativo.
Va, tuttavia, chiarito che non ogni rapporto di fornitura implica automaticamente l’adesione al programma associativo e l’inserimento nell’assetto organizzativo del sodalizio.
Ciò che, infatti, determina il salto di qualità del rapporto di fornitura, da relazio di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito sull base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici della configurabilità dell’affectio societatis, quali, in particolare, la durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell’approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259881).
Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della “novazione” del rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraver le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, assuma le connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato. Peraltro, come già affermato da questa Corte, non si richiede che tale rapporto di fornitura sia anche connotato da esclusività (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/1.012015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764).
Con riferimento all’elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e ch l’acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.
Si è, infatti, affermato che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costant disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del
fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).
Solo a tali condizioni è, dunque, possibile proiettare il singolo atto negoziale di esecuzione del rapporto sinallagmatico di fornitura oltre la sfera dell’attivi individuale, per sussumerlo nell’ambito di un rapporto societario, quale elemento costitutivo della complessiva ed articolata struttura organizzativa di cui costituisce analogamente a quanto accade nell’ambito delle organizzazioni complesse, lecite o illecite, una sorta di «ramo di azienda» che, benchè dotato di una propria autonomia organizzativa e gestionale, concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Va, pertanto, ribadito che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagnnatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719).
1.2. L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi in quanto, con motivazione alquanto carente, si è limitata a valorizzare la mera reiterazione delle condotte di acquisto di sostanza stupefacente da parte del ricorrente, avvenute nell’ambito di un rapporto con il solo Bruno, senza alcuna ulteriore argomentazione in merito alla presenza di ulteriori indici sintomatici della sussistenza dell’affectio societatis.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Dall’esame della motivazione emerge, infatti, con evidenza che, a fronte della erronea indicazione del numero del capo di imputazione provvisoria, il Tribunale ha valutato la gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata al capo 179), rispetto alla quale, peraltro, non risultano poste specifiche questioni con la richiest di riesame.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto, oltre a essere scarsamente comprensibile, è, comunque, aspecifico.
In tema di impugnazione di provvedimenti “de libertate”, è, infatti, onere del ricorrente, che deduce la mancanza dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, allegare al ricorso non s il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell’eccezione in sede di legittimità. (S 3, n. 57524 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 274704).
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al giudizio di gravità indiziaria relativo al reato di cui all’a 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 dicembre 2024
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Il Pres
Il Consigliere estensore