Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13086 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13086 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2023 del Tribunale del riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/10/2023, il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento emesso il 29/9/2023 dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, con il quale NOME COGNOME era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere con riguardo ai reati di cui agli artt 73-74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestati ai capi 7 e 8 della rubrica provvisoria.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
f
violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza. L’ordinanza avrebbe riconosciuto il fumus del delitto di cui all’art. 74 citato, quanto al ricorrente, soltanto in forza di alcuni filmati e dell’arresto su il 31/5/2021 ed il 29/6/2021. Ebbene, con questa motivazione il Tribunale non avrebbe adeguatamente individuato gli elementi a conferma della partecipazione associativa, riscontrando, al più, indizi di una fattispecie concorsuale ben distinta dall’altra, come da giurisprudenza richiamata. Il sol fatto di esser stato trovato i strada a spacciare, dunque, non potrebbe comportare una diretta affiliazione; il ricorrente, infatti, sarebbe stato occasionalmente remunerato per il suo turno di lavoro, terminato il quale sarebbe tornato a casa, senza manifestare alcuna affectio societatis;
la stessa censura è poi mossa con riguardo alle esigenze cautelari, che sarebbero state riconosciute con argomento carente; al pari, peraltro, della idoneità della sola custodia cautelare in carcere (oggetto del terzo motivo), che sarebbe stata confermata con affermazioni del tutto illogiche e che non terrebbero conto del tempo trascorso dai fatti e del corretto comportamento tenuto nel corso degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo al fumus dell’associazione di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto del primo motivo, non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui l’ordinanza impugnata non darebbe conto delle “caratteristiche salienti di siffatta organizzazione, intesa quale struttura coordinata di uomini e mezzi, o del relativo funzionamento.”
4.1 Questa censura, infatti, trascura del tutto l’ampia motivazione stesa sul punto dal Tribunale del riesame, con i cui argomenti non si confronta affatto, così da dover essere dichiarata inammissibile: neppure una considerazione, in particolare, è sviluppata quanto ai numerosi passaggi dell’ordinanza (pagg. 2-5) che descrivono i vari gruppi criminali interessati, compreso quello del quale faceva parte il COGNOME, riportando con ampiezza plurimi elementi a conferma della struttura organizzata propria dell’art. 74 in esame. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano la ripartizione dei luoghi di spaccio (addirittur all’interno dello stesso civico), i turni di presidio (mattutino e pomeridiano), i can di approvvigionamento, la distinzione dei ruoli (vedette, pusher, rifornitori), l’impiego di vari mezzi a ciò strumentali (ricetrasmittenti, ciclomotori), i luoghi custodia delle sostanze. Una struttura del tutto organizzata, dunque, destinata stabilmente allo spaccio di stupefacenti e dalla quale è stato tratto – con
motivazione adeguata e non censurabile – il fumus della fattispecie associativa di cui all’art. 74 in esame.
Ancora inammissibile, e per la medesima ragione, è poi il ricorso nella parte in cui contesta il fumus del delitto di cui all’art. 74 con riguardo alla partecipazione del COGNOME; anche sul punto, infatti, il motivo di impugnazione è privo di confronto con l’ordinanza impugnata, che ha individuato plurimi elementi a sostegno della contestazione.
/ 5.1. In particolare, dopo aver evidenziato che il ricorrente era uno dei numerosissimi pusher operativi nel turno pomeridiano in INDIRIZZO, il Tribunale ha sottolineato che lo stesso era stato ripreso quotidianamente sul posto dal 17/5/2021 al 31/5/2021, mentre effettuava centinaia di cessioni di stupefacente insieme ai suoi sodali (Cante, Licandro, Sparti) e sotto la regia di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il ricorrente, peraltro, era stato arrestato in flagranza il 31/5/2021 per detenzione di cocaina a fini di spaccio e, rimesso in libertà, era stato nuovamente arrestato meno di un mese dopo (29/6/2021), in possesso di 47 involucri di marijuana, 116 involucri di cocaina ed una ricetrasmittente. In forza di questi elementi – si ribadisce, del tutto assenti n ricorso – l’ordinanza ha quindi riscontrato pieno il fumus della contestazione associativa quanto al COGNOME, evidenziando plurimi e concreti elementi espressione dell’affectio societatis e della stabile adesione del ricorrente all’organizzazione, all’evidente fine di rafforzarla. Questa conclusione, peraltro, è aderente alla costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, può integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (per tutte, Sez. 3, n. 20003 del 10/1/2020, COGNOME, Rv. 279505). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il primo motivo di impugnazione, pertanto, è inammissibile.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto ai seguenti, che riguardano le esigenze cautelari: in particolare, si lamenta la carenza di motivazione quanto all’esistenza stessa di tali esigenze e quanto alla misura concretamente idonea a soddisfarle.
6.1. Ebbene, anche sul tema il ricorso trascura del tutto la solida motivazione contenuta nell’ordinanza che, oltre a richiamare la doppia presunzione relativa che connota, in sede cautelare, la fattispecie associativa di cui all’ad 74 (ai sens dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), ha evidenziato la pervicacia dell’indagato
•
nel perseverare nelle condotte criminali anche dopo il primo arresto del mag 2021, venendo nuovamente arrestato in flagranza del medesimo reato dopo soli pochi giorni, come già richiamato. Con questo doppio argomento, oggetto d valutazione non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede il Tribunale ha pertanto riconosciuto l’assenza di margini per formulare prognosi favorevole sull’osservanza, da parte del COGNOME, delle prescrizio materia di arresti domiciliari, anche se rafforzati dal braccialetto elettron misura diversa da quella massima custodiale, pertanto, è stata ritenuta inid a recidere i radicati legami con il traffico di stupefacenti e con la cri organizzata, legami che il ricorrente ha dimostrato di possedere e di attivar assoluta facilità.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-t disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024
IreCgnsig bere estensore
Il Presidente