Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25902 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 gennaio 2024, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – ha confermato la sentenza di primo grado che – in esito al dibattimento – aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, per aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), operante in Taranto, e con il ruolo di referente per lo spaccio al dettaglio nel quartiere Italia Montegranaro.
Dichiarata poi l’intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo 7, ha quindi ridetermiNOME la pena in anni 6 e mesi 8 di reclusione.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico complesso motivo si deduce, ex art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio della motivazione ed inosservanza od erronea applicazione della legge penale – nella specie, l’art. 192 cod. proc. pen. – in ordine alla prova della partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico.
Si assume che a fronte dell’ampia mole di intercettazioni, si registra un contatto del tutto sporadico ed occasionale con i vertici dell’associazione, tant’è vero che il ricorrente veniva intercettato soltanto in relazione all’episodio del 27 novembre 2015.
Né l’esistenza di un debito verso i maggiorenti del sodalizio (cui pure si accenna nei dialoghi) può essere considerato prova della stabile gestione della piazza di spaccio, in presenza, si noti, di un solo episodio di cessione (per cui si è proceduto separatamente).
Nemmeno la dimostrata conoscenza delle sigle usate dal gruppo per distinguere la qualità delle singole partite è sintomatica dello stabile inserimento in quel contesto associativo.
Il ricorrente ripercorre poi i dialoghi intercettati e la lettura fattane da Corte d’appello, di cui lamenta il carattere congetturale, anche alla luce delle dichiarazioni rese in dibattimento dal AVV_NOTAIO (secondo il quale dall’attività di riscontro era emerso soltanto il rinvenimento del narcotico di cui a capo 7, però presso l’abitazione del COGNOME).
Nessun elemento, si osserva, consente di collegare il ricorrente alla gestione della piazza di spaccio di uno specifico quartiere: non certo il dialogo del 1 gennaio 2016, in cui si fa generico riferimento a NOME, senza che sia possibile superare il dubbio in punto di identificazione, in quanto nella compagine associativa operava anche COGNOME NOME, seppur nel quartiere Tamburi.
Il concorso in un solo reato – fine, il carattere occasionale dei contatti con i vertici e l’assenza di un apprezzabile contributo al sodalizio, sono quindi indicatori che, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbero dovuto condurre ad escludere l’affermazione di responsabilità.
Si lamenta, infine, la mancata motivazione anche in ordine all’elemento psicologico del reato, consistente nella coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delittuoso.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Più in particolare, il Sostituto Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso, con cui si lamenta una “errata valutazione della prova” (p. 2), è inammissibile.
1.1. Avendo il ricorrente dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, anche alla stregua anche dei parametri fissati dell’art. 192 cod. proc. pen., si impone il richiamo ad alcuni principi che delimitano l’ambito del giudizio di legittimità.
In presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, COGNOME, Rv. 216906 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145 – 01).
Tale confronto è mancato, essendosi il ricorrente limitato, a riproporre le doglianze già mosse con l’atto di appello.
I giudici di merito hanno invece argomentato innanzitutto in ordine alla esistenza della associazione, che aveva ai suoi vertici il COGNOME ed il COGNOME, e poteva contare sulla gestione di una serie di piazze di spaccio (di cui una assegnata al COGNOME), in cui era stato suddiviso l’ambito territoriale di operatività del grupp
Il dato, messo genericamente in discussione dal ricorrente, trova conferma nell’analisi delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria (pp. 5, 12, 13, 1
oltre che del contenuto di un dialogo diffusamente commentato dai giudici di merito (prog. 1603).
Accertata in altro processo, e con il crisma del giudicato, l’esistenza del sodalizio, il profilo associativo del ricorrente viene tratteggiato attraverso l’anali di una serie di conversazioni, da cui si trae la prova di ripetute operazioni di rifornimento dello stupefacente, per la rivendita nella piazza di competenza ed il successivo riversamento del ricavato nella cassa comune (ad es., prog. 1603, “ci interessa che lui produce, quei soldi di là vanno pure là”).
I dialoghi – compresi tra novembre 2015 e gennaio 2016 – rivelano il carattere stabile del suo inserimento nella associazione, al punto che le discussioni che erano nate per la scarsa qualità di una fornitura, rischiavano di rallentare gli affari del sodalizio.
Inoltre, proprio perché intraneo, i modesti risultati nella rivendita nella zona di competenza suscitavano il disappunto degli esponenti di vertice COGNOME e COGNOME.
Infine il ricorrente conosceva ed utilizzava le espressioni convenzionali usate per indicare la qualità del narcotico (“taxi” o “ac”); argomento, questo, che i giudici di merito hanno ritenuto coerente con il resto delle evidenze disponibili, poiché significativo di una radicata comunanza delittuosa.
Contrariamente a quanto riproposto dal ricorrente (pp. 11 e ss. ricorso), la periodica fornitura con rendicontazione, l’uso del linguaggio condiviso, l’eventuale recupero attraverso una “squadra” (prog. 1140), gli apprezzamenti dei vertici del sodalizio confermano non solo il carattere non occasionale del rapporto, ma anche la consapevolezza di contribuire al perseguimento di un programma delittuoso aperto.
Anche l’identificazione, nel ricorrente, del “NOME” cui si allude in alcun dialoghi è oggetto di una contestazione generica (pp. 9 – 10 ricorso), che non si misura né con quanto sostenuto dalla Corte d’appello (p. 9) né con quanto osservato dal principale teste di polizia giudiziaria (p. 13 verbale 8.11.2021).
Il ricorrente, inoltre, non si confronta con il pacifico orientamento secondo cui interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risul logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01).
Inoltre, come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, non è consentito il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e),
stesso codice, per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglian connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; d’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugNOME ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lette c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME, par. 16.1).
Del resto, il vizio di motivazione, il cui scrutinio è validamente demandato in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità (ovvero di macroscopica evidenza), entrambe assolutamente non ipotizzabili nel caso in esame, per quanto detto finora.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi ‘assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/Z000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
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Il Presidente