Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41482 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in Nigeria il DATA_NASCITA
NOME.NOME nato a Awkunano (Nigeria) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 30 novembre 2018 dalla Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
NOME NOME COGNOME e NOME 0.3. NOME hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, GLYPH per quanto rileva in questa Sede, ne ha confermato la condanna, rispettivamente, alla pena di anni ventritre di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d,P.R. n. 309 del 1990 contestati ai capi 1), 23), 24), 28), 32), 33) 34) e 40), e di anni otto di reclusione ed euro 40.000 di multa per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati ai capi 33), 44 e 47).
NOME ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla individuazione del ricorrente come uno degli interlocutori delle conersazioni intercettate. Ciò in ragione della rilevanza dei seguenti elementi: a) NOME COGNOME NOME non ha riconosciuto il ricorrente come uno dei trafficanti di droga; b) la scheda telefonica utilizzata era intestata ad altro soggetto; c) non sono stati svolti accertamenti sui rapporti tra NOME e l’intestatario della scheda.
Ad avviso del ricorrente, tali dubbi non sono stati superati dal richiamo alla perizia redatta da NOME COGNOME nè dall’interprete NOME COGNOME. Quest’ultimo, infatti, nell’individuare i soggetti che conversavano, non ha utilizzato alcun metodo scientifico, confermando, nel corso del dibattimento, di avere riconosciuto empiricamente le voci, sebbene le stesse presentassero delle «similitudini» e nonostante le distorsioni, riferite dal consulente del Pubblico Ministero, dovute alla sovrapposizione delle voci e ai vari rumori di sottofondo. Né risulta convincente, prosegue ancora il ricorrente, il metodo deduttivo utilizzato dai Giudici di merito, che hanno rigettato la richiesta di acquisizione della sentenza di condanna emessa in altro procedimento dalla quale risultava che NOME utilizzava altra scheda telefonica e che veniva chiamato con il diminutivo COGNOMEYoto e non con il diminutivo “Ike” emerso nel presente procedimento.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al ruolo di promotore dell’associazione criminale.
Si rileva che la Corte territoriale, pur valorizzando i singoli episodi di cessione, ha omesso di argomentare sulla sussistenza della affectio societatis. Si aggiunge, inoltre, che: a) dalle conversazioni intercettate emerge chiaramente che NOME e i coimputati agivano in concorso tra loro e «non con comportamenti adesivi ed orientati causalmente a favorire l’organizzazione», risultando esclusivamente che NOME «acquistava lo stupefacente per uso personale da altri canali di importazione per cederlo a terzi soggetti gravitanti nell’ambiente dello spaccio»; b) gli episodi in concorso tra il ricorrente e i due associati sono solo due (capi 23 e 28) ed attengono ad un periodo limitato che non consente di ritenere che l’attività di importazione e distribuzione dello stupefacente avvenisse in modo continuativo; c) dalle intercettazioni non emerge alcun ruolo direttivo del ricorrente.
Nel corpo del motivo il ricorrente reitera l’eccezione del difetto di giurisdizione italiana in merito ai capi 23) e 28), risultando dalla conversazione n. 1291 del 24/12/2006 che l’intera condotta di Scolastica e Uguru si è svolta in Olanda, luogo dove Scolastica è stata arrestata il 21/4/2007.
Infine, si censura il giudizio di responsabilità in merito ai reati di cui ai capi 24), 32, 33),34) e 40), in quanto non è stato specificato in motivazione quale sia stato il contributo causale del ricorrente; ciò anche alla luce, con riferimento al
capo 40), delle dichiarazioni resa dalla coimputata COGNOME, legata al ricorrente da relazione sentimentale.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena nei minimi edittali, in quanto i Giudici di merito hanno omesso di motivare, al di là delle clausole di stile utilizzate, sugli elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
NOME COGNOME ha dedotto un unico motivo, lamentando che la Corte territoriale ha omesso di valutare la presenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE è complessivamente infondato e va, pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è inammissibile in quanto si risolve in mere censure di merito, di contenuto confutativo, inidonee a evidenziare la sussistenza dei vizi dedotti.
La sentenza impugnata, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, limitandosi ad insistere nella propria alternativa versione, ha adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, in merito alla individuazione del ricorrente, valorizzando, in particolare, il rinvenimento nella sua disponibilità dell’utenza telefonica monitorata nel corso delle indagini.
Parimenti immune da censure è la valutazione della attendibilità delle conclusioni cui sono pervenuti i periti, valutate dal Tribunale unitamente ai riscontri emersi sia dal tenore delle conversazioni intercettate che dalle risultanze emergenti dai verbali di arresto e di sequestro (cfr. pp. 15 e 16 della sentenza impugnata).
Quanto alla asserita rilevanza della sentenza di condanna del ricorrente emessa in altro procedimento, il motivo in esame si limita ad insistere sul diverso diminutivo utilizzato dal ricorrente, ma omette di confrontarsi criticamente con il rilievo principale formulato dalla Corte territoriale, che ha sottolineato che anche nell’altro procedimento l’imputato è stato individuato come utilizzatore della medesima scheda telefonica utilizzata nel presente procedimento, sia pure con l’alias COGNOME,
Il secondo motivo è infondato.
3.1. Affinché sia configurabile un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l’esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, COGNOME, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18.02.2009, Rv. 242897). Si comprende in tale ottica il significato che assume il profilo organizzativo, che pur potendo assumere una connotazione rudimentale, costituisce un elemento indispensabile non solo quale indice di stabilità dell’accordo tra i sodali, ma soprattutto al fine di conferirgli quella perdurante offensività in cui risiede la ragione della punizione della condotta in esame. Si è, infatti, condivisibilmente chiarito che la costituzione dell’associazione non coincide con l’accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un’organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati, ravvisandosi in detto elemento il discrinnine tra l’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396).
La prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 237002).
Inoltre, quanto ai reati che costituiscono lo scopo del sodalizio, benché l’accertamento della loro commissione non sia necessario ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459/2016 del 06/11/2015, Venere, Rv. 266710), anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione (Sez. 6, n.
1343/2016 del 04/11/2015, COGNOME, Rv. 265890) ovvero laddove si tratti di un episodio comunque sintomatico dell’appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, RAGIONE_SOCIALE e aa., Rv. 257800, relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga).
3.2. La sentenza impugnata, conformandosi a tali coordinate ermeneutiche, ha adeguatamente argomentato sia in merito all’esistenza di una organizzazione, sia pure rudimentale, che al ruolo apicale del ricorrente. Sono stati, a tal fine, valorizzati gli elementi fattuali emergenti dalle conversazioni intercettate, ovvero: i) la continuità dei rapporti tra il ricorrente e i due sodali; ii) la direzione da part del ricorrente delle operazioni di importazione della sostanza stupefacente; ii) l’attività di gestione e coordinamento svolta dal ricorrente nella organizzazione dei viaggi dei due corrieri, attività che comprendeva l’acquisto dei biglietti aerei tramite sodali rimasti sconosciuti, la predisposizione di una rete di supporto all’estero che assicurava ai corrieri assistenza all’arrivo e durante il soggiorno negli Stati di provenienza o di transito della droga; iii) il coordinamento delle comunicazioni con i corrieri attraverso le ricariche delle schede telefoniche da loro utilizzate, nonché dei rapporti tra costoro, i fornitori ed i sodali presenti negli Stati di produzione e di transito della droga (cfr. p. 20).
3.2. è, invece, generica e meramente reiterativa la censura relativa al difetto di giurisdizione in merito ai capi 23) e 28), esaminata e rigettata dalla Corte territoriale con argomentazioni adeguate, completamente ignorate dal ricorrente. La sentenza, infatti, applicando l’art. 6 cod. pen., ha rigettato la doglianza in considerazione del fatto che parte della condotta si è svolta in Italia. Per entrambi i capi, infatti, la Corte territoriale ha considerato che l’importazione della droga in Olanda è stata commissionata in Italia e che sempre nel territorio nazionale è stato programmato e organizzato il viaggio dei corrieri (si vedano, in particolare, le pagine 21, 22 e 23 della sentenza impugnata).
3.3. Parimenti generica e priva del necessario requisito della specificità è la doglianza relativa al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 24), 32), 33), 34) e 40). Contrariamente a quanto assume il ricorrente – che lamenta genericamente la mancanza di motivazione sulla sua responsabilità – la sentenza impugnata, con argomentazioni ancorate alle risultanze delle conversazioni intercettate e non manifestamente illogiche, ne ha confermato la colpevolezza per ciascuno dei reati cui si riferisce la doglianza, evidenziandone il contributo causale (cfr. le pagine 23, 24 e 25).
4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico.
La sentenza impugnata ha, infatti, negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione non manifestamente illogica, attribuendo rilevanza
ostativa alle modalità della condotta criminosa (cfr. pagina 25). Va, a tale riguardo, ribadito che la motivazione di diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il giudice può, dunque, limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Maigliano, Rv. 279549 – 02).
Il ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME è inammissibile in quanto deduce un motivo aspecifico, privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Al rigetto del ricorso di NOME segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
All’inammissibilità del ricorso di COGNOME segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Pre idente