Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39527 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 875/2025
NOME COGNOME
UP – 02/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 13897/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 17 gennaio 2025 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilitˆ dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Napoli, in difesa di NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Bologna, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso, riportandosi anche alla memoria depositata, per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Napoli, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;
Con sentenza del 17 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 24 settembre 2015 dal Tribunale di Napoli, in composizione collegiale: a) nei confronti di NOME COGNOME ha dichiarato non luogo a procedere per i reati di cui ai capi 2), 3), 6), 8) e 9), poichŽ estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i reati di cui ai capi 1), 4) e 7) in anni undici di reclusione; b) nei confronti di NOME COGNOME ha dichiarato non luogo a procedere per i reati di cui ai capi 2), 3), 6) e 10), poichŽ estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i reati di cui ai capi 1) e 4) in anni dieci e mesi sei di reclusione; c) nei confronti di NOME COGNOME ha dichiarato non luogo a procedere per i reati di cui ai capi 2) e 3), poichŽ estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il reato di cui al capo 1), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in anni 8 di reclusione.
1.1. Più in particolare, nellÕambito di una più ampia investigazione relativa ad una associazione dedita ad alterare lÕesito delle corse che si svolgevano presso lÕippodromo di Agnano, veniva in rilievo lÕesistenza di un RAGIONE_SOCIALE dedito alla commissione dei reati in materia di stupefacenti, composto da NOME COGNOME (detto NOME), NOME COGNOME e NOME COGNOME, operante in Napoli ed altre regioni italiane, fino a gennaio 2005 (capo 1).
DallÕanalisi di una serie di dialoghi intercettati – e dai correlati servizi di osservazione, che conducevano agli arresti di COGNOME NOME (capo 7) e di COGNOME NOME (capo 4), è stata tratta la prova della operativitˆ di un gruppo organizzato che si occupava del trasporto di sostanza stupefacente da Napoli in Puglia, nelle Marche, in Emilia-Romagna e nel basso Lazio.
NOME COGNOME svolgeva la funzione di corriere, poichŽ incaricato da COGNOME e RAGIONE_SOCIALE di consegnare lo stupefacente nelle diverse regioni, almeno fino al 5 aprile 2004, allorquando veniva tratto in arresto nella flagranza del reato (capo 4).
NOME COGNOME e NOME COGNOME, invece, tenevano i contatti con i destinatari della sostanza, organizzavano le trasferte ricorrendo ad un consolidato , predisponendo dei servizi di staffetta e gestendo le operazioni attraverso lÕuso di un linguaggio convenzionale.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabilitˆ per il reato di cui al capo 1.
Lamenta il ricorrente di aver evidenziato, giˆ con lÕatto di appello, la mancata individuazione del segmento temporale di operativitˆ del RAGIONE_SOCIALE, ove si consideri: 1) che i primi segnali sono stati rilevati a partire dal 20 marzo 2004; 2) che NOME COGNOME prima (5 aprile 2004) e NOME COGNOME poi (11 settembre 2004) furono tratti in arresto, lasciando in libertˆ il solo NOME COGNOME.
Con particolare riguardo alla posizione del NOME, il cui contributo si apprezza solo in relazione ai fatti di cui ai capi 2 e 4, i giudici di merito avrebbero dovuto spiegare le ragioni per le quali, trattandosi di pochissimi episodi, era possibile ritenere dimostrata la coscienza e la volontˆ di partecipare attivamente al RAGIONE_SOCIALE.
Dubbi, quelli riguardanti la stessa esistenza dellÕassociazione, giˆ espressi in sede cautelare dal Tribunale del riesame, proprio in relazione al profilo del numero minimo dei partecipi.
I giudici di merito, inoltre, avrebbero dovuto indicare le ragioni per le quali i fatti non potevano, invece, essere ricondotti al mero concorso di persone nelle singole condotte di cui allÕart. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La necessitˆ di un simile sforzo motivazionale, sottolinea il ricorrente, è ancor più evidente ove si consideri lÕinidoneitˆ delle prove offerte dalla pubblica accusa a rappresentare gli indici tipici del fenomeno associativo (ad es., la ripartizione dei ruoli, che invece nel caso in esame non appare affatto predeterminata ed anzi estremamente mutevole), nonchŽ ad integrare la c.d. , ovvero la consapevolezza di ciascuno di prestare la propria opera in favore del RAGIONE_SOCIALE, per il perseguimento di un programma delittuoso aperto.
La Corte di appello, invece, ha ritenuto di ricorrere alla c.d.
, senza fornire la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto del provvedimento richiamato, e quindi senza aver preso in alcuna considerazione le doglianze difensive proposte con i motivi di appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Limitandosi ad un immotivato diniego, la Corte di appello non ha in alcun modo preso in considerazione la distanza temporale tra i fatti e la condanna, e la condotta successivamente tenuta, senza ricadere nell’illecito (p. 9).
Propone ricorso per cassazione anche NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione del NOME al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1.
Con argomenti comuni a quelli proposti nell’interesse di NOME COGNOME, si osserva che la Corte di appello, senza aver preso in alcuna considerazione le doglianze difensive proposte con i motivi di appello, ha compiuto un ampio ed acritico rinvio alla decisione del Tribunale, con ci˜, violando i principi giurisprudenziali in materia di motivazione .
La sentenza impugnata, richiamando quella emessa dal Tribunale, riduce quindi il percorso motivazionale nell’esame di una serie di conversazioni (che documentano nulla più che semplici contatti) senza invece indicare i dai quali poter desumere la prova del vincolo permanente sotteso al fenomeno associativo.
Conversazioni il cui contenuto, peraltro, è oggetto di un significativo travisamento, giˆ denunciato dinanzi al Tribunale con memoria art. 121 cod. proc. pen., con cui si evidenziava la sfiducia di COGNOME e COGNOME nei confronti del NOME e la sua sostanziale fungibilitˆ all’interno dei rapporti tra i correi.
D’altra parte, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimitˆ, il ricorrente evidenzia il carattere assolutamente estemporaneo del contributo offerto da NOME COGNOME, esauritosi in due sole condotte, come tali non indicative dell’assunzione di un ruolo nel RAGIONE_SOCIALE, nŽ della coscienza e volontˆ di farne parte.
Oltre alla brevissima e quindi inconsistente durata del preteso RAGIONE_SOCIALE (circa 15 giorni), i giudici di merito avrebbero dovuto tenere in considerazione l’assenza di indici tipici quali il ricorso ad una cassa comune e più in generale a forme di ripartizione degli utili.
L’assenza di tali indicatori tipici ben si coniuga con il fatto che i pretesi sodali perseguivano interessi distinti e per certi versi contrapposti: da tali elementi, se correttamente valutati, i giudici di merito avrebbero dovuto trarre la conseguenza di escludere una durevole comunanza di scopo tra gli imputati.
3.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di omessa motivazione con riguardo alla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con il reato giudicato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto (fatti contestati al capo 7), la cui statuizione è divenuta definitiva (30 ottobre 2019) dopo la proposizione dellÕatto di appello (4 febbraio 2015).
La richiesta, quindi, è stata correttamente proposta nel corso del giudizio di appello, ovvero in sede di discussione.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Osserva il ricorrente che la Corte, nel motivare il diniego, non ha valutato le considerazioni e gli elementi forniti con l’atto di appello (nonchŽ con il deposito di una memoria, il cui esame è del tutto pretermesso), ed in particolare la sottoposizione ad
un programma terapeutico riabilitativo, nonchŽ l’aver reso, nel corso del processo, dichiarazioni confessorie.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione anche NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riguardo alla ritenuta partecipazione al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1.
Osserva innanzitutto il ricorrente che il giudice di appello ha operato un acritico rinvio alla sentenza di primo grado, senza fornire le ragioni che lo hanno condotto a tale determinazione, e senza colmare quel difetto assoluto di motivazione giˆ rilevato con lÕatto di appello, con cui si chiedeva la declaratoria di nullitˆ della sentenza emessa dal Tribunale.
Nella ricostruzione del ruolo associativo i giudici di merito non hanno in alcun modo considerato lÕassenza di contatti con il principale esponente del ritenuto RAGIONE_SOCIALE, ovvero lo COGNOME; cos’ come non hanno tenuto in alcuna considerazione lÕassenza di attivitˆ di riscontro al contenuto dei dialoghi intercettati, in tal modo violando i criteri di valutazione di cui allÕarticolo 192 cod. proc. pen.
DÕaltra parte, i giudici di merito non hanno considerato che lÕipotizzato contributo del NOME allÕassociazione si sarebbe esaurito in appena 15 giorni, e nellÕambito di due soli episodi: da tali elementi, si osserva, non è certo possibile trarre argomenti in punto di consapevole contributo al programma delittuoso e di continuitˆ e stabilitˆ dellÕapporto.
Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto inquadrare tali isolate condotte nellÕambito del concorso di persone nel reato continuato.
4.2. Con il secondo motivo lamenta che la riduzione della pena a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, operata dalla Corte non nella massima estensione, avrebbe invece consentito di Òmodulare ed adeguare la pena allÕeffettivo comportamento dellÕimputatoÓ (p. 8 ricorso).
4.3. Con il terzo ed ultimo motivo deduce il vizio di omessa motivazione, con riguardo alla richiesta, giˆ avanzata con l’atto di appello, di applicazione della continuazione con il reato giudicato dal Tribunale di Cassino.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è invece inammissibile.
1.1. Osserva preliminarmente il Collegio che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimitˆ sul vizio di motivazione (variamente dedotto dai ricorrenti), la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 Ð 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 Ð 01).
Ci˜ si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.
Venendo allo scrutinio dei ricorsi, non superano il vaglio di ammissibilitˆ i motivi che riguardano la contestazione associativa, che in quanto comuni ai tre ricorrenti possono essere esaminati congiuntamente.
2.1. Le doglianze con le quali i ricorrenti prospettano la violazione dei principi espressi da questa Corte sulla c.d. motivazione appaiono manifestamente infondate (pp. 7 e ss. ricorso avv. COGNOME; pp. 2 e ss. ricorso avv. COGNOME; pp. 5 e ss. ricorso AVV_NOTAIO. COGNOME).
La giurisprudenza di legittimitˆ, infatti, insegna che, in presenza di un atto di impugnazione che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificitˆ, il giudice d’appello non pu˜ limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche se l’atto di gravame ripropone questioni giˆ di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l’obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto ( , Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 Ð 01; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, NOME., Rv. 259666 Ð 01; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316 – 01).
Tali conclusioni si correlano alla individuazione dei limiti entro i quali è consentita la motivazione , che è ammessa quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la
cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltˆ di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 – 01).
Nella specie, la Corte di appello, seppure con motivazione sintetica (ma non certo mancante o apparente), come si avrˆ modo di vedere analizzando i restanti motivi, non si è limitata al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, come parrebbero sostenere i ricorrenti; in altre parole, non si è affatto sottratta al dovere di prendere comunque cognizione e fornire una risposta autonoma ai temi devoluti con gli atti di appello, con motivazione che si salda con quella di primo grado, sia in relazione alla esistenza del RAGIONE_SOCIALE (pp. 6 – 8 sentenza impugnata), sia in relazione alle condotte partecipative (pp. 8 – 13).
2.2. Osserva innanzitutto il Collegio che nŽ il codice penale (artt. 416 e 416) nŽ il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contengono una definizione dell’associazione per delinquere, che è venuta delineandosi, nei suoi elementi costitutivi, per effetto dellÕattivitˆ interpretativa.
Con specifico riferimento al citato art. 74, gli elementi costitutivi del delitto di associazione sono stati quindi individuati: a) in un accordo criminoso (c.d.
), che crei un vincolo di natura permanente fra tre o più persone; b) nel perseguimento di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti; c) nellÕesistenza di un minimo di organizzazione avente carattere stabile e, quindi, destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti scopo.
In ordine allÕaccordo criminoso, la giurisprudenza di legittimitˆ ha costantemente escluso la necessitˆ di un accordo formalizzato, cioè di Òun accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione od in altre manifestazioni di formale adesioneÓ, ritenendo, per contro, sufficiente ÒlÕesistenza di fatto della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo consapevolmente apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comuneÓ (Sez. 4, n. 37291 del 31/05/2023, NOME, non mass.; Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969 Ð 01; Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, COGNOME, Rv. 202031 Ð 01).
LÕaccordo illecito, quindi, pu˜ costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attivitˆ proprie e altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono allÕattuazione dello scopo comune.
Attuazione che, peraltro, non è richiesta, nel senso che si pu˜ rispondere di associazione anche senza la commissione dei singoli reati scopo, seppure tale ultimo aspetto possa agevolarne lÕidentificazione.
Una delle regole di giudizio e d’inferenza logica dell’esistenza di un RAGIONE_SOCIALE finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti è, infatti, costituita dalla valorizzazione di indici quali le comuni modalitˆ esecutive e la ripetitivitˆ delle condotte integranti i reati scopo oggetto del programma criminoso.
Nella stessa prospettiva, la ripetuta e non occasionale commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, seppur non necessaria, pu˜ offrire la prova della condotta del partecipe, posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l’operativitˆ della compagine criminale (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505 Ð 02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 265346 Ð 01; cfr., anche Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 282838 Ð 01, con la precisazione che tali condotte debbono essere espressive di forme di interazione nell’ambito del gruppo organizzato).
Se ne è dedotto, coerentemente, che la prova della partecipazione pu˜ essere data anche con mezzi e modi diversi dalla prova del concorso nei singoli traffici (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703 Ð 02; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 264826 – 01); trattandosi, infatti, di reato a forma libera, rileva qualsiasi comportamento che apporti un contributo, ancorchŽ minimo ma non insignificante, alla vita della struttura, consapevolmente funzionale al programma delittuoso, a nulla rilevando che questo non integri, di per sŽ, alcun reato Ð fine.
In ordine, poi, allÕelemento organizzativo, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilitˆ economiche, ma è sufficiente lÕesistenza di strutture sia pure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune: una struttura che, quindi, fornisca un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, per la necessitˆ che il RAGIONE_SOCIALE si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire ad esso di operare validamente (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275583 Ð 01; Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, COGNOME, Rv. 209646 Ð 01; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, COGNOME, Rv. 202038 Ð 01).
Quanto, poi, allÕelemento psicologico, va detto che il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontˆ di partecipare attivamente
alla realizzazione dellÕaccordo e, quindi, del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.
PoichŽ, infatti, per la costituzione del RAGIONE_SOCIALE non è necessaria la esplicita manifestazione di una volontˆ associativa, la consapevolezza dell’associato pu˜ essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 1, n. 45297 del 05/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998, Burgio, Rv. 213978 – 01).
2.2.1. Nel caso in esame i giudici di merito (pp. 6 e ss. sentenza impugnata; pp. 77 e ss. sentenza del Tribunale) hanno fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, ritenendo provata lÕesistenza e lÕoperativitˆ di un’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish, a cui presero parte gli odierni ricorrenti.
DallÕanalisi di una serie di conversazioni intercettate è stato innanzitutto possibile delineare una precisa distribuzione dei ruoli tra gli associati, oltre alla prova della consumazione, a partire da marzo 2004, dei c.d. reati Ð fine (capi 2 e ss.), consistiti nella cessione di stupefacente in favore di soggetti dimoranti in diverse regioni italiane (Puglia, Marche, Emilia – Romagna, Lazio), dove il gruppo provvide di volta in volta a trasportare la sostanza.
COGNOME e COGNOME intrattennero i rapporti con i destinatari dello stupefacente e si occuparono di organizzare le spedizioni nelle altre regioni, con auto “dedicata”, anche attraverso il ricorso alla cosiddetta staffetta.
Partecipe è stato ritenuto anche NOME COGNOME, addetto al trasporto dello stupefacente con autovetture all’interno delle quali erano predisposti degli accorgimenti per favorirne l’occultamento.
Oltre che nella distribuzione di compiti specifici, indici univoci dellÕesistenza di una struttura deputata al perseguimento del programma, sono stati individuati: a) nellÕadozione di un collaudato , perpetuato nella consumazione dei numerosi reati – scopo, in relazione alle modalitˆ di trasporto delle partite di stupefacente nelle altre regioni; b) nellÕadozione e nellÕutilizzo condiviso di un linguaggio convenzionale (ad es., pp. 12, 13, 18, 40, 59 sentenza del Tribunale); c) nella previsione di forme di mantenimento dei sodali arrestati, anche attraverso il pagamento delle loro spese legali.
DallÕanalisi di tali indicatori è stata desunta anche la c.d.
.
2.2.2. Osserva il Collegio che un simile percorso motivazionale resiste alle critiche difensive.
I ricorrenti, innanzitutto, propongono una analisi parcellizzata degli indicatori valorizzati dai giudici di merito, senza riuscire ad ÒisolareÓ uno specifico vizio della motivazione rilevabile ai sensi dellÕart. 606 cod. proc. pen. (pur formalmente denunciato in ogni ricorso).
Ancora, pur con varietˆ di accenti gli imputati lamentano lÕindebita valorizzazione in chiave associativa di condotte estemporanee, commesse da soggetti cui erano attribuiti ruoli intercambiabili, e per un ristretto segmento temporale.
Cos’ facendo, per˜, non si confrontano con le specifiche deduzioni della Corte territoriale, fondate su elementi di prova di cui si sollecita una non consentita rivisitazione: oltre a sottolineare la consumazione dei diversi reati scopo, in più punti della decisione impugnata, infatti, si fa riferimento ad attivitˆ, di rilievo associativo
Quanto alla collocazione temporale delle condotte – da marzo 2004 a settembre 2004 – è utile richiamare il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose pu˜ essere anche breve, purchŽ dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benchŽ per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 13093 del 13/11/2024, dep. 2025, Catania, non mass.; Sez. 4, n. 36466 del 03/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 42937 del 23/9/2021, COGNOME, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 16/12/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02); cos’ come per la prova della intraneitˆ pu˜ essere sufficiente anche l’adesione e l’apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276677 – 01).
DÕaltra parte, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, a rilevare in concreto non è tanto il segmento temporale di osservazione, quanto piuttosto la valutazione degli elementi emersi in quel periodo, da cui è stato possibile trarre, si osserva, ripetuta conferma della stabilitˆ dellÕaccordo.
Per tali ragioni non giova ai ricorrenti l’argomento per cui il gruppo avrebbe cessato l’attivitˆ giˆ nell’aprile 2004, con l’arresto del NOME (della cui intraneitˆ si dirˆ più avanti), fermo restando che nella sentenza impugnata si afferma che il RAGIONE_SOCIALE lo sostitu’ immediatamente, cos’ proseguendo nell’attivitˆ illecita quantomeno fino a settembre 2004 (p. 11 sentenza impugnata).
Quanto alla contestata esistenza di risorse materiali – tra cui una “cassa comune” – destinate allÕattuazione del (pp. 14 – 16 ricorso di NOME COGNOME), i motivi non si confrontano con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, con riguardo all’utilizzo di vetture “dedicate”, al ricorso ai servizi di staffetta ed alle risorse disponibili per garantire la mutua assistenza.
La decisione impugnata si pone in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimitˆ anche in relazione al discrimine con il concorso di persone nel reato continuato, di cui i ricorrenti lamentano genericamente il malgoverno.
Invero, il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell’accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via
meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali, si esaurisce l’accordo dei correi – con cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale – mentre nella prima, l’accordo criminoso risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati, che, come detto, non è richiesta per la sussistenza del reato (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, COGNOME, Rv. 284724 Ð 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, COGNOME, Rv. 258009 – 01).
Se da un lato la stabilitˆ del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, dallÕaltro è necessario che, nel loro divenire, siano evocativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonchŽ di una capacitˆ progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi.
Pu˜ perci˜ dirsi, in sintesi, che, diversamente dal fenomeno associativo, nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno (cos’, Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292 – 01).
SicchŽ, l’associazione, a differenza del concorso, rappresenta essa stessa una struttura idonea a costituire un supporto stabile all’attivitˆ criminale, per la permanenza del vincolo, per la stessa consapevolezza, da parte degli associati, della protrazione del vincolo associativo oltre la consumazione dei singoli reati scopo (c.d.
).
Come anticipato, i giudici di merito hanno ritenuto accertata la disponibilitˆ di mezzi per l’esecuzione delle azioni delittuose, la suddivisione dei compiti tra gli associati, la condivisione di un protocollo comunicativo volto a dissimulare il reale contenuto dei dialoghi, nonchŽ l’adozione di un collaudato .
In tale contesto, le ripetute cessioni di stupefacente, avvenute secondo una tecnica condivisa in uso ai sodali, sono state ritenute indicative di una pur rudimentale struttura, allÕinterno della quale vi erano regole ben precise anche per quanto riguarda la previsione di forme di mutua assistenza.
Per questÕultimo profilo, l’impegno assunto dai sodali in libertˆ a provvedere al mantenimento dei detenuti appare coerente non solo con la predeterminazione di regole generali di funzionamento, ma anche con la stabilitˆ del vincolo associativo, che i giudici hanno desunto anche dalla continuitˆ dei rapporti tra gli aderenti.
Ci˜ individua un profilo spesso ricorrente nelle realtˆ delle associazioni per delinquere, ovvero l’esistenza di una struttura (che sia di azione ma anche) di reazione e di autoconservazione, pronta cioè ad assumere le iniziative necessarie a
fronte dell’intervento statuale, garantendo lÕassistenza economica e legale in favore dei sodali tratti in arresto.
Su questi aspetti i ricorsi assumono una connotazione meramente avversativa (ad es., pp. 3, 4 e 6 ricorso di NOME COGNOME; p. 7 ricorso di NOME COGNOME; p. 8 ricorso di NOME COGNOME), limitandosi ad affermare che gli elementi valorizzati non sono in realtˆ dimostrativi dellÕesistenza di una struttura organizzata.
Richiamando, inoltre, consolidati orientamenti di legittimitˆ (ad es., Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 – 01), la Corte di appello ha sottolineato l’irrilevanza degli scopi perseguiti da singoli partecipi – quand’anche tra loro opposti – in replica alle obiezioni dei ricorrenti che fanno leva sulle dichiarazioni rese da alcuni imputati nel corso degli interrogatori (p. 7 sentenza impugnata).
Correttamente, quindi, i giudici di merito, con motivazione esente dai vizi rilevabili con ricorso per cassazione, hanno tratto da tali indicatori la prova del carattere non occasionale dellÕaccordo, e della comune consapevolezza di contribuire al perseguimento di un programma delittuoso aperto (solo genericamente contestata nei ricorsi), poichŽ teso a realizzare una serie non preventivamente determinata di delitti.
2.2.3. I ricorrenti hanno inoltre censurato la ritenuta intraneitˆ al RAGIONE_SOCIALE, anche al fine di escludere che sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti per poter integrare la fattispecie associativa.
Si è giˆ detto della possibilitˆ che il RAGIONE_SOCIALE – e dunque la stessa condotta del singolo partecipe – possa essere desunta dagli elementi emersi in pur breve periodo di osservazione (nella specie, tra la metˆ di marzo ed il successivo 5 aprile 2004).
Periodo nel quale NOME COGNOME concorse nei reati di cui ai capi 2, 3 e 4 (quest’ultima separatamente giudicata), non solo occupandosi del trasporto dello stupefacente, come invece affermano i ricorrenti, ma anche partecipando alle fasi preparatorie delle trasferte, restando in costante contatto con il COGNOME, e condividendo l’uso del protocollo comunicativo in uso al RAGIONE_SOCIALE.
Osserva inoltre il Collegio che la sentenza impugnata fa buon governo del principio, costantemente affermato anche in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, secondo il quale la prova dell’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE criminoso pu˜ essere desunta anche dall’accertamento dell’assistenza legale fornita ad un partecipe e dell’aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell’intera consorteria e non solo della persona assistita (Sez. 2, n. 31535 del 12/09/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Biello, Rv. 275478 – 01; Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266937 – 01).
SicchŽ, l’insieme di tali elementi di prova, evocativi di un’ampia convergenza dimostrativa, sono stati ritenuti, in linea con consolidati orientamenti
giurisprudenziali, sintomatici non solo dell’esistenza del RAGIONE_SOCIALE, ma anche della consapevole partecipazione del NOME, che i ricorrenti contestano senza essersi compiutamente confrontati con le conformi decisioni di merito, ed immotivatamente svalutando l’elemento costituito dall’assistenza legale.
Questa Corte, invece, ha precisato che, al fine del consolidamento dell’organizzazione criminale assume una importanza vitale la circostanza che l’associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuitˆ del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietˆ tra gli associati (cos’, in motivazione, Sez. 3, Biello, cit.).
2.2.4. Va poi evidenziata l’intrinseca aspecificitˆ del ricorso del NOME, nella parte in cui lamenta la sua erronea identificazione come l’interlocutore delle conversazioni intercettate (p. 3 ricorso), nonchŽ nella parte in cui lamenta un preteso e non meglio specificato travisamento delle prove, da cui emergerebbe l’inesistenza di contatti con lo COGNOME (p. 5 ricorso).
Osserva al riguardo il Collegio che nelle conformi decisioni di merito il profilo associativo del NOME è stato in realtˆ ricostruito in forza dell’analisi dei contatti avuti proprio con il COGNOME (che a sua volta si relazionava con NOME COGNOME).
In ogni caso, la prova dellÕesistenza di uno stabile accordo non è di certo incompatibile con la deduzione difensiva – comunque versata in fatto – secondo cui mancherebbe la conoscenza tra COGNOME e COGNOME (pp. 4 e 5 ricorso di NOME COGNOME): è ormai risalente nel tempo, oltre che incontrastato, l’insegnamento secondo il quale in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilitˆ della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontˆ di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontˆ, ad una societˆ criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287482 01; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232 – 01; Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, COGNOME, Rv. 170231 – 01; nello stesso senso, quanto alle associazioni di tipo mafioso, Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250 – 01).
Cos’ come non è richiesta la prova della sua formale “affiliazione” (p. 11 ricorso di NOME COGNOME): ci˜ sia perchŽ il patto non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, come visto poco sopra (par. 2.2), sia perchŽ ci˜ che conta è l’esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, caratterizzata dallo stabile e consapevole inserimento dei correi.
2.2.5. Manifestamente infondata è, infine, la deduzione per cui la ricostruzione degli accadimenti, sulla scorta delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, è stata effettuata in violazione dei criteri di cui all’articolo 192 cod. proc. pen., in assenza di elementi di “riscontro”; ci˜ sia perchŽ
nel corso delle indagini vi sono stati diversi arresti in flagranza (tra cui quello del NOME), sia perchŽ, ancor più a monte, i giudici di merito hanno valorizzato conversazioni di carattere auto ed etero-accusatorio le quali, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non necessitano di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearitˆ logica (cfr., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 263714 – 01; conf., Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 286150 Ð 04; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414 – 01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842 – 01).
Anche i motivi riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo del ricorso di COGNOME; terzo motivo del ricorso di COGNOME), o comunque l’applicazione in misura inferiore a quella massima consentita (secondo motivo del ricorso di COGNOME), sono inammissibili.
Le valutazioni compiute dai giudici di merito, infatti, sono giustificate da motivazioni esenti da manifesta illogicitˆ, che fanno leva sulla gravitˆ delle condotte (per COGNOME e COGNOME), sulla presenza di precedenti giudiziari (per il solo COGNOME), e sulla determinazione a delinquere (per il solo COGNOME, che ha ripreso a trafficare stupefacenti pur dopo l’arresto nel 2004), nŽ potendo bastare la buona biografia penale (p. 82 sentenza del Tribunale; pp. 10, 12 e 14).
Si tratta di motivazioni che, pertanto, sono insindacabili in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 Ð 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 4, n. 2997 del 19/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 Ð 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244 – 01).
La della disposizione di cui all’art. 62cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltˆ di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalitˆ del colpevole o all’entitˆ del reato ed alle modalitˆ di esecuzione pu˜ legittimamente fondare il diniego.
La decisione impugnata, pertanto, si rivela aderente al consolidato orientamento secondo cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalitˆ del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravitˆ effettiva del reato ed alla personalitˆ del reo (Sez. 3, n. 1226 del 18/11/2024, dep. 2025, Rizzo, non mass.; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 248737 Ð 01).
Allo stesso modo, quanto alla posizione del NOME, attraverso il riferimento alle modalitˆ del fatto (p. 14 sentenza di appello) i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio per cui la misura della diminuzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti applicate costituisce l’oggetto di una tipica facoltˆ discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma pu˜ limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimitˆ qualora, come nella specie, sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 4, n. 37965 del 21/10/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 – 01; Sez. 3, n. 40762 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 265166 – 01).
I restanti motivi proposti nell’interesse di NOME COGNOME (ovvero il secondo), e NOME COGNOME (il terzo) sono infondati.
NOME COGNOME lamenta il vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto del presente giudizio ed il reato giudicato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto (fatti contestati al capo 7), la cui statuizione è divenuta definitiva il 30 ottobre 2019, quindi dopo la proposizione dellÕatto di appello (4 febbraio 2015).
NOME COGNOME, invece, deduce il vizio di omessa motivazione, con riguardo alla richiesta, giˆ avanzata con l’atto di appello, di applicazione della continuazione con il reato giudicato dal Tribunale di Cassino.
Ritiene il Collegio di dover dare continuitˆ all’orientamento, prevalente nella giurisprudenza di legittimitˆ (in senso contrario, ad es., Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Monini, Rv. 261359 – 01), secondo cui l’imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati giˆ giudicati non pu˜ limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha
l’onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva.
L’applicabilitˆ anche al giudizio di cognizione della disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., consentirebbe infatti richieste dilatorie, determinerebbe l’allungamento dei tempi del processo e comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, COGNOME, Rv. 284291 – 01; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, COGNOME Rv. 277977 – 01; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 274808 – 02; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 273380 – 01; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, COGNOME, Rv. 271581 01).
NŽ tale interpretazione determina una ingiustificata compressione delle garanzie difensive, poichŽ la mancata valutazione nel giudizio di merito non impedisce che l’istanza sia proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., e valutata dal giudice dell’esecuzione; quest’ultima norma, infatti, esclude la proponibilitˆ della richiesta al giudice dell’esecuzione nel solo caso – non ricorrente nella specie – in cui il riconoscimento della continuazione è stato escluso dal giudice della cognizione.
Le sentenze rilevano, naturalmente, non solo perchŽ documentano l’esito, con il crisma della irrevocabilitˆ, del processo, ma anche perchŽ sono funzionali, avuto riguardo alla ricostruzione degli accadimenti, alla valutazione dei presupposti per applicare o meno l’art. 81 cod. pen.
Pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto dar prova di aver adempiuto all’onere di allegare copia della sentenza irrevocabile emessa nel precedente giudizio.
NOME COGNOME ha avanzato la richiesta all’udienza del 27 marzo 2024, dinanzi alla Corte di appello, ma si è riservato di produrre la sentenza di secondo grado (cfr., anche p. 3 memoria del 25 settembre 2025); inoltre, è lo stesso ricorrente che afferma di aver depositato la sola sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare (p. 19 ricorso), mentre con la memoria depositata a questa Corte ha allegato (non il provvedimento che ha definito l’impugnazione ma) una ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione.
NOME NOME, invece, si è limitato ad affermare l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, poichŽ riformata solo in parte dalla Corte di appello di Roma.
Al rigetto dei ricorsi proposti da COGNOME NOME e da COGNOME NOME segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen.
Infine, stante lÕinammissibilitˆ del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7
giugno 2000), alla condanna di COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 2 ottobre 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME