Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46065 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46065 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
rilevato che nessuno è presente in difesa dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/12/2020, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 11/07/2017 del G.u.p. del Tribunale di Bari, emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di NOME COGNOME alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di partecipazione a un’associazione per delinquere, aggravato dalla recidiva reiterata specifica.
Secondo il capo d’imputazione (capo A), tale reato era stato contestato all’imputato «per aver costituito, organizzato e partecipato ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio quali rapine ai danni di furgoni portavalori e/o caveau di società di vigilanza, furti, riciclaggio ricettazione di autoveicoli alcuni dei quali impiegati nelle predette rapine, di
detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo e relativo munizionamento di cui COGNOME NOME rivestiva il ruolo di capo. In Cerignola ed Ortanova dal 25.6.14 al luglio 2015».
Avverso l’indicata sentenza del 11/12/2020 della Corte d’appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a sette motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 416 cod. pen. «nella parte in cui non inquadra la partecipazione dell’imputato in relazione al capo di imputazione A)».
Il ricorrente denuncia l’asserita genericità dell’imputazione e lamenta che la sentenza impugnata ometterebbe di «individualizzare il giudizio di responsabilità ponendo tutti gli imputati sullo stesso piano e non facendo emergere il contributo causale di ognuno all’associazione», con il conseguente carattere apparente della motivazione, la quale non evidenzierebbe «gli specifici elementi da cui si evince la responsabilità dell’imputato» – tenuto anche conto che gli elementi raccolti non erano stati ritenuti sufficienti a integrare la prova dei reati-fine – né il momento i cui sarebbe insorto il pactum sceleris.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 110 e 416 cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen. e, con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione «in relazione all’assenza dei requisiti dell’associazione a delinquere di cui al capo A)» dell’imputazione.
A tale proposito, il ricorrente rappresenta che: gli imputati erano stati assolti dai reati-fine di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell’imputazione per non aver commesso il fatto, nonché dal reato-fine di cui al capo 7) dell’imputazione perché il fatto non sussiste; il numero dei delitti programmati era «esiguo» e che non sarebbe emersa «la capacità di durare nel tempo dell’associazione»; la conversazione progr. 2213 dimostrerebbe che il numero dei reati programmati era «limitato a pochi fatti di reato» e che la conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME non avrebbe valore indiziante né dell’esistenza dell’associazione né, tanto meno, della partecipazione alla stessa da parte dello COGNOME, il cui nome non era stato richiamato dai due conversanti; l’esistenza dell’associazione e la partecipazione alla stessa da parte dello COGNOME non si potrebbe ritenere provata sulla base degli elementi, valorizzati dalla sentenza impugnata, che gli imputati avevano come basi operative il bar “RAGIONE_SOCIALE” (con il cui titolare il ricorrente era per di più imparentato) e la sede dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE” (dove gli imputati si erano in realtà recati solo due volte, il 25 giugno e il 26 giugno), disponevano di automezzi trafugati e di armi (imputazione, quest’ultima, che, peraltro, non riguardava il ricorrente), atteso che tali elementi non sarebbero «univocamente indizianti dell’esistenza di un’associazione anziché di un concorso di persone nel
reato» né della partecipazione del ricorrente; il contenuto delle conversazioni intercettate non sarebbe univoco; parimenti non univoco sarebbe l’esito dei pedinamenti, mediante GPS, dei sopralluoghi che alcuni dei sodali – non, peraltro, lo COGNOME – avrebbero compiuto nella prospettiva di un presunto reato da compiere sull’autostrada A16 tra Vallata e Grottaminarda; le conversazioni presso il carcere dopo l’arresto dell’imputato NOME COGNOME non indicavano alcun intervento del gruppo in favore di tale sodale né in favore dello COGNOME né interventi da parte di questi in favore di altri; sarebbe inconferente rispetto alla prova dell’esistenza dell’associazione anche la ricerca del presunto delatore; sarebbe emerso che la presunta associazione era in realtà risultata operante per pochi mesi (dall’autunno del 2014 al gennaio del 2015) e per un numero determinato di reati.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 416 cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen. «in relazione alla prova della partecipazione ad associazione a delinquere di cui al capo A)» dell’imputazione.
Il ricorrente deduce l’inidoneità del contenuto delle conversazioni intercettate valorizzato dalla Corte d’appello di Bari a costituire prova della propria partecipazione all’associazione e rappresenta, in particolare, che le stesse conversazioni non sarebbero suscettibili di provare «l’idoneità a porre in essere un numero indeterminato di reati, dal momento che tutte le captazioni significative si riferiscono ad un solo capo d’imputazione, per il quale gli imputati sono stati assolti», che la conversazione di cui al progr. 2201 dimostrerebbe «come il riferimento sia a colpi singoli, basta che uno vada a buon fine per soddisfare e sciogliere il gruppo», e che le stesse conversazioni non dimostrerebbero la sussistenza di un vincolo associativo.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 416 cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione «con riferimento all’assoluzione per tutti i reati fine e alla condanna per il delitto di al capo A)» dell’imputazione.
Il ricorrente rappresenta in proposito che, nel caso di specie, «il materiale probatorio raccolto ed utilizzato per dimostrare la sussistenza dell’associazione coincide con quello raccolto ed utilizzato per affermare la non colpevolezza degli imputati» per i reati-fine.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione «in ordine all’individuazione dello COGNOME NOME come interlocutore delle intercettazioni con gli altri imputati».
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Bari non avrebbe neppure implicitamente confutato le deduzioni, che erano state avanzate nel proprio atto di appello, in ordine al fatto che non sarebbero emersi elementi idonei a
identificarlo come interlocutore delle intercettazioni valorizzate dalla sentenza impugnata.
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione «in relazione alla contestazione ed al riconoscimento della recidiva reiterata».
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Bari abbia ritenuto la recidiva reiterata: nonostante egli non fosse mai stato precedentemente dichiarato recidivo; con una motivazione meramente apparente.
2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione «in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche»
Il ricorrente rappresenta, da un lato, con riguardo alla ritenuta gravità del fatto, come l’associazione non fosse stata in grado di portare a compimento i reatifine, per i quali vi era stata l’assoluzione degli imputati, dall’altro lato, come l propria partecipazione si dovesse ritenere marginale, il proprio comportamento fosse stato «collaborativo» e i propri precedenti penali fossero risalenti nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi – i quali, in quanto entrambi attinenti alla configurabilità del reato di cui all’art. 416 cod. pen., possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.
Anzitutto, diversamente da quanto reputato dal ricorrente, il capo d’imputazione, che si è riportato nella parte in fatto, non risulta affatto generico, atteso che esso individua chiaramente – anche alla luce dei reati fine che erano stati separatamente contestati – l’ambito di attività dell’associazione (reati contro il patrimonio e, in particolare, rapine a furgoni portavalori e/o caveau di società di vigilanza, oltre a reati a questi “accessori”), nonché i luoghi (Cerignola e Ortanova) e il tempo (dal 25 giugno 2014 al luglio 2015) di operatività della stessa associazione.
Quanto alla configurabilità dell’associazione contestata, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21089 del 29/03/2023, relativa alla stessa associazione che viene qui in rilievo e all’impugnazione della stessa sentenza che viene qui impugnata (la posizione dello COGNOME è stata in effetti stralciata dal processo che si è poi concluso con la suddetta sentenza n. 21089 del 29/03/2023), ha in proposito così motivato: «Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità (di recente, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703-02), in materia di reati associativi, ha affermato che la commissione dei “reati-fine”, di
qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione. Tale principio risulta essere stato correttamente applicato dalle sentenze di merito, le quali hanno ampiamente motivo tanto in ordine agli elementi dimostrativi della esistenza di un gruppo stabilmente organizzato per la commissione di un indefinitivo numero di reati contro il patrimonio, quanto in ordine ai contributi rispettivamente prestati dagli odierni ricorrenti; spiegando altresì perché l’assoluzione degli imputati per i reati fine di cui ai capi 1) e 7) non abbia alcuna interferenza ai fini della prova della esistenza del gruppo e del vincolo, essendo stata determinata quanto al primo capo per la ritenuta insufficienza probatoria in ordine al singolo episodio di cui al capo 1) e, quanto al capo 7), per la ritenuta insussistenza del superamento della soglia del tentativo ex art. 56 c.p., ancorché in presenza di sicuri indici sintomatici della attivazione del gruppo criminoso. In particolare, si è evidenziato come gli obiettivi volti alla commissione di ripetute rapine, chiaramente manifestati dai correi nel corso delle intercettazioni, facessero logicamente riferimento all’esistenza di un gruppo stabilmente organizzato dotato di uomini e mezzi, per come ricavato dal giudice del merito sulla scorta anche degli appostamenti, sopralluoghi, riunioni svolte e intese intervenute e in forza di un monitoraggio da parte della polizia giudiziaria che si è protratto per un periodo significativo, così dando ragionevolmente conto della persistenza del vincolo. Si sono, poi, individuate delle basi logistiche in cui i correi si riunivano, per come risulta dalla stretta contiguità temporale tra le condotte volte ad organizzare le rapine ed il momento di ritrovo, unitamente anche al contenuto delle intercettazioni che a detti contesti fanno specifico riferimento. Si è poi anche valorizzata la disponibilità di mezzi, il chiaro riferimento ad una pluralità di agenti, per come declinata nelle conversazioni ove più volte si fa espresso riferimento all’uso dell’appellativo plurale, la distribuzione di somme e la disponibilità di armi essendosi rilevato, con argomentazione non affatto manifestamente illogica, come il compendio sequestrato ai correi COGNOME e COGNOME rinviasse, per numero e tipologia, ad un gruppo organizzato e fosse strumentale alla realizzazione di obiettivi criminali variegati e persistenti. Inoltre, non privo significato, è anche l’essersi rapportati al cospetto di altre organizzazioni criminali, in forma unitaria (il riferimento è alla ricerca del possibile delatore che aveva mandato a monte l’assalto al caveau della RAGIONE_SOCIALE di Avellino)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE condivide COGNOME totalmente COGNOME tale COGNOME motivazione RAGIONE_SOCIALE dell’esistenza dell’associazione contestata, la cui validità non appare scalfita dalle censure rivolte dal ricorrente alla medesima sentenza della Corte d’appello di Bari, le quali, in parte, come si è visto, trovano convincente confutazione nella stessa citata motivazione e, in altra parte, appaiono dirette a sollecitare una differente
valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove (in particolare, al contenuto delle conversazioni intercettate e all’esito dei pedinamenti effettuati dalla polizia giudiziaria), il che non è consentito in questa sede di legittimità.
2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello di Bari ha desunto la partecipazione del ricorrente all’associazione dal contenuto di una pluralità di intercettazioni, in quanto dimostrative in modo inequivoco del pieno inserimento dello COGNOME nell’associazione.
In assenza di manifeste illogicità o irragionevolezze della motivazione con la quale le suddette plurime intercettate conversazioni sono state recepite dalla sentenza impugnata, il motivo appare in realtà diretto a ottenere una diversa interpretazione e valutazione del contenuto delle stesse conversazioni, il che non è consentito fare in questa sede di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 26838901; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784-01).
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Come si è già visto esaminando i primi due motivi, la commissione dei reatifine non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione, con la conseguenza che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, l’assoluzione per i reatifine non comporta la contraddittorietà della motivazione della condanna per il reato associativo, la cui integrazione è stata ritenuta provata dalla Corte d’appello di Bari con una motivazione che, come si è visto esaminando i primi tre motivi, risulta esente da errori di diritto e da vizi motivazionali.
Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Si deve al riguardo anzitutto osservare che il presente processo è stato definito con il rito abbreviato e, quindi, a “prova contratta”.
L’identificazione dello COGNOME come uno dei loquentes nelle varie conversazioni intercettate alle quali è stato ritenuto avere partecipato risulta essere stata effettuata dalla polizia giudiziaria e, nel giudizio di primo grado, nulla risulta essere stato dedotto sul punto.
È vero che la questione fu posta con l’atto di appello del ricorrente (alla pag. 20) ma la censura (la quale si legge riassunta alla pag. 24 del ricorso), nei termini in cui fu avanzata, si deve ritenere del tutto generica e aspecifica, atteso che nulla di concreto era stato dedotto, se non generiche considerazioni in ordine alla lontananza nel tempo dei precedenti dello COGNOME e all’effettività della contemporanea pendenza di un altro procedimento e di altre intercettazioni nei suoi confronti, evidentemente inidonee a inficiare l’identificazione che era stata
fatta dalla polizia giudiziaria e fatta propria dal primo giudice in assenza di alcuna contestazione.
6. Il sesto motivo è manifestamente infondato.
L’infondatezza dello stesso discende anzitutto dal principio, che è stato recentemente affermato dalla Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878-01).
La Corte d’appello di Bari, poi, ha applicato la recidiva ritenendo che l’attribuito reato di associazione per delinquere, posto in relazione con le precedenti condanne per tentato furto e per rapina aggravata in concorso – pur se non vicine nel tempo -, tenuto conto dell’offensività della nuova condotta realizzata e dell’omogeneità della stessa rispetto ai menzionati precedenti, fosse dimostrativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dello COGNOME.
Alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263464-01), tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
Il settimo motivo è manifestamente infondato.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Bari ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi della gravità del reato – in quanto connotato da un notevolissimo grado di pericolo per l’ordine pubblico, considerati il numero degli associati, la condotta di essi, la disponibilità, da parte loro, di armi e di mezzi, e l’intensità del dolo dei già menzionati precedenti penali specifici (pag. 79 della sentenza impugnata).
Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/09/2023.