Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14759 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Mesoraca il 16/10/1972 avverso l’ordinanza emessa in data 03/12/2024 dal Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ch concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso p l’annullamento del provvedimento
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro in sede di riesame, in parziale riforma della ordinanza emes il 14 ottobre 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare presso il medesimo Tribunal confermava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al reato di partecipazione al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico sub 2) e di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente sub 126), 127) e 128) della contestazione provvisoria.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, deducend -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria sia in o reato di partecipazione all’associazione che ai reati – fine.
La intraneità alla societas sceleris sarebbe stata desunta dall’unico ed isolato episodio sub 47, in relazione al quale lo COGNOME è stato definitivamente condannato ex art. 444 cod. pr pen., relativo alla coltivazione di una piantagione di marjivana, senza la indicazione da p dei Giudici del merito di ulteriori elementi da cui inferire la conoscenza in capo allo Sch che l’attività in oggetto si inserisse in un più ampio contesto associativo. In ordine ai fine, il tenore delle conversazioni non avrebbe consentito di individuare la causale dei con tra lo COGNOME e l’interlocutore NOME COGNOME di guisa che anche in parte qua la ricostruzione fattuale dei Giudici di merito sarebbe stata meramente assertiva;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attualità delle esigenze caute ragione del tempus commissi delicti, risalendo i fatti all’anno 2022, e del fatto che lo COGNOME sia stato nelle more affidato in prova ai servizi sociali per l’assenza di precedenti e di con la criminalità organizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che si vanno ad esporre.
I Giudici del riesame – dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e modalità operative dell’associazione criminale sub capo 2) – hanno esaminato il ruolo ricoperto dall’attuale ricorrente (cfr pagg. 10 e ss del provvedimento), segnalando come NOME COGNOME si fosse nel caso specifico occupato della piantagione di Mesoraca, mediante i compimento di tutta una serie di attività propedeutiche all’allestimento della serra e produzione della marijuana. Inoltre, in tale contesto, aveva intrattenuto costanti co telefonici finalizzati allo spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente con i fratelli COGNOME
2.1. La vicenda – così ricostruita sulla scorta del dato intercettativo e del sequestro piantagione, cui era seguito anche l’arresto dello COGNOME, che in relazione a tale speci episodio definiva il processo con il rito del patteggiamento – consentiva ai Giudici del meri inferire la partecipazione dello COGNOME all’associazione dedita al narcotraffico facente ca NOME COGNOME.
Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale appare carente quanto alla ritenuta intraneità al sodalizio criminoso in contestazione.
Ad avviso del Collegio, la co-gestione della piantagione di Mesoraca e la circostanza che per lo svolgimento di tale attività, lo COGNOME avesse intrattenuto contatti frequenti
limitati nel tempo con i coimputati – tra cui i NOME COGNOME in “affari di droga” dirett il capo del sodalizio, NOME COGNOME – non sono indicativi della gravità indiziaria 273 cod. proc. pen., là dove per gravi indizi di colpevolezza debbono intendersi tutti qu elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che consentono, per la loro consisten di esprimere un giudizio di “qualificata probabilità di colpevolezza” (così ex multis , Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256657).
Ed infatti, dalla stessa ricostruzione fattuale della vicenda sub iudice non risulta che lo COGNOME, diversamente dai correi, avesse partecipato all’incontro a casa di NOME COGNOME, corso del quale era stata pianificata la realizzazione di tre piantagioni di canapa india diversi siti dell’agro rosarnese , uno dei quali individuato nel comune di Maida in un terre proprietà di NOME COGNOME, fratello di NOME COGNOME, nonchè stabiliti i cr ripartizione dei guadagni e dei costi.
Né nel provvedimento impugnato si dà atto che lo COGNOME – al di là del rapporto con correi coinvolti nella gestione della piantagione di Mesoraca – avesse mai avuto contatti c COGNOME o saputo della esistenza delle altre piantagioni.
3.1. I Giudici di merito non hanno- congruamente e convincentemente – spiegato sulla base di quali elementi concreti lo COGNOME – sulla scorta dell’unico episodio “della piantagi Mesoraca”, per il quale aveva anche patteggiato la pena- dovesse essere al corrente che il suo modus agendi non fosse “isolato”, ma piuttosto si inserisse in un più ampio contest associativo, strutturato e radicato sul territorio, e che quindi in tal modo intendesse e v dare un proprio contributo stabile all’attuazione del programma criminoso. Né – a tal uop può essere di ausilio il fatto che lo COGNOME fosse rimasto coinvolto in alcuni episodi di sp trattandosi- per quanto si dirà infra- pur sempre di “affari di droga” che non andavano olt rapporto bilaterale con i due fratelli COGNOME.
L’esegesi offerta dal Tribunale non è, dunque, in linea con l’orientamento di questa Cor secondo cui, in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico dì stupefac occorre accertare l’accordo tra i sodali, la struttura organizzativa e l’affectio societatis (così ex multis, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177 – 01), ovvero la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale sebbene non sia richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati (ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232).
4.1. Manca nel provvedimento gravato la segnalazione di quegli indicatori fattuali di u condotta criminis che si sarebbe dovuta proiettare oltre quello specifico rapporto illecito tradursi in un consapevole contributo al mantenimento e alla realizzazione di un più vasto duraturo programma volto a trarre profitto del commercio di droga facente capo ad un ente autonomo (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798).
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E’, invece, inammissibile perché generica e declinata in fatto la ragione di dogli relativa alla gravità del quadro indiziario in ordine alla provvisoria contestazione degli di detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, cit. d.P.R. n 309 sub 126), 127) e 128).
Correttamente si è ritenuto che la frequenza, la brevità e il tenore delle conversazi telefoniche oggetto di captazione tra COGNOME e NOME COGNOME volte ora a fissare incontr a definire un quid mediante l’utilizzo di termini fuori contesto, ma con l’esplicito richiam “prezzo per grammo”, fossero evocative di trattative in corso per la compra-vendita stupefacente.
5.1. Al cospetto di tale ricostruzione il ricorrente ha proposto una lettura in innocentista, limitandosi a contestare la interpretazione del dato captativo, non consentit sede di legittimità : in tema di misure cautelari personali- allorché sia denunciato, con r per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compit verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti ch ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hann indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllan congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risult probatorie (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460).
L’accoglimento del motivo di ricorso in punto di gravità indiziaria della ri partecipazione al sodalizio imporrà in sede di rinvio anche una rivisitazione dei profili caut in quanto, ove quella gravità indiziaria venga esclusa, verrà meno la presunzione relativa di all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fermo restando che la contestazione del reat associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990- che è qualificata dai soli reati-fine e che postula necessariamente l’esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazion vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. – con rilevare dati presenti- agli atti o allegati dalla difesa – che possono neutralizzare l’ delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Rv. 286527) e che rendono non più sostenibile la regola di esperienza che giustifica il ricorso alla presunzione ex lege.
Di qui la devoluzione al gdiudice ad quem anche della (ri)valutazione della attualità delle esigenze e della proporzione della misura custodiale alla stregua delle argomentazioni specificamente addotte dal difensore.
Alle valutazioni innanzi svolte segue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugna per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen..
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 – ter,
disp att. cod proc.
pen.
Così deciso il 28/03/2025