Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile;
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, che si è riportata alle conclusioni scritte e nota spese, che ha depositato, e hd insistito per il rigetto del ricorso;
AVV_NOTAIO per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, che si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese, che ha depositato, e ha insistito per il rigetto del ricorso;
AVV_NOTAIO per il ricorrente, che si è riportato ricorso; ai m Dtivi del
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 gennaio 2024 la corte d’Appello di Tori riforma della sentenza emessa il 19 ottobre 2021 dal Verbania, dichiarava non doversi procedere nei confronti COGNOME NOME in ordine al reato di cui al capo 17) (pr parziale Tril: unale di dell’ imputato vistc dall’art. 642 cod. pen.) perché estinto per prescrizione e rideterminava li pena i tre anni, sette mesi e quindici giorni di reclusione ed euro 4..; 40,0 multa in relazione ai residui reati di cui agli artt. 416, 642 479, 64 e 640 cod. pen..
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione: a r ezzo del difensore, l’imputato NOME, chiedendone l’annulla mento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge ex art. 506 c omma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 cod. 530 comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. pen., 238 bis, mancanza e
Deduceva in particolare che già con l’atto di appello la difes a ave censurato la sentenza di primo grado osservando che il celitto di associazione per delinquere non poteva essere integrato quando l’organizzazione fosse stata predisposta al solo scopo di perseguire disegno criminoso preventivamente individuato, e non al file della commissione di una serie indeterminata di reati.
Assumeva, sotto altro profilo, che la Corte territoriale non aveva fat corretta applicazione dei principi di diritto relativi el regim utilizzabilità delle dichiarazioni riportate nelle sentenze in evoca acquisite ex art. 238 bis cod. proc. pen., nonché di quelli rei tivi regole probatorie concernenti la valutazione di un precedente i jiudicat penale.
Deduceva, inoltre, mancanza di motivazione in relazione a tale ultimo profilo nonché alla valutazione delle risultanze probatorie cl:oncernenti ritenuta falsità dei sinistri stradali oggetto dei reati contesta ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione per dE linque contestata al capo 1), con particolare riguardo alle risultanZe de le pro
testimoniali e delle intercettazioni telefoniche utilizzate ai lini decisione, al contenuto del telefono cellulare in uso all’innputs to, f oggetto di sequestro, nonché agli esiti delle perquisizioni ef ettui te.
Riteneva del tutto illogica l’affermazione della Corte territoriale secon la quale il fatto che i sinistri stradali indicati nell’imputazione te ;s stati valutati da un perito e da un liquidatore costituiva c rcostanza tutto irrilevante.
Riteneva altresì apodittica l’affermazione della Corte d’Appello NOME condo la quale il tenore della conversazione intercorsa fra il ricorrente e la d convivente, nel corso della quale quest’ultima lamentava di es.s . .sre stata indicata come conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro (circostanza non rispondente al vero), nonché il richiamo fa :t° dal Corte territoriale ad altre conversazioni intercettate ma in re3Ità precisamente individuate, fossero elementi idonei a Ciimo:trare la partecipazione del ricorrente a sodalizio criminoso.
L’imputato, di poi, riproponeva una serie di rilievi critici, già c ont nell’atto di appello, concernenti le valutazioni del giudice di prir io g relative:
-alle risultanze dei tabulati telefonici riguardanti l’appareechie cellu in uso all’imputato;
-al ritrovamento, nell’abitazione dello COGNOME di tre c hiavi autovetture non presenti in loco;
-alle ritrazioni fotografiche di autovetture e di targhe conte nute telefono cellulare dell’imputato;
-alle conversazioni telefoniche intercettate ritenute di inter3sse d primo giudice e tuttavia richiamate nella sentenza di primo grado soltanto genericamente.
Lamentava, al riguardo, il fatto che su tali rilievi, contenuti n: l’a appello, la Corte territoriale non si era confrontata.
Con il secondo motivo la difesa deduceva violazione di legc e ex art. 60 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli art . 11 ), 533 cod. pen. e ancora mancanza e manifesta illogicità della mc ivazione
e omessa disamina dei motivi di appello relativi alla sussistenza dei re fine, ciò con particolare riguardo alla valutazione delle irisull: inz tabulati telefonici relative agli spostamenti del ricorrente ‘sul terri i delle intercettazioni telefoniche e delle prove testimoniali assun richiamando in particolare la testimonianza di COGNOME NOMENOME onnenico Montedoro, che la difesa assumeva essere del tutto inatten iibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
Deve, invero, ritenersi che la Corte territoriale abbia motivato io mani adeguata e completa riguardo a tutti gli aspetti richiamati dalla dife relativi al contestato reato assocCOGNOMEvo.
Quanto al programma criminoso dell’associazione per delinquere, nel corpo della sentenza impugnata si dà conto della indeterminate; za di ta programma con pertinenti e molteplici rilievi ai numerosi reati me e al “innumerevoli … denunce di sinistri coinvolgenti veicoli ricon lucibi partecipanti all’associazione che si sono rivelate inequivocabilmIE nte fal come dimostrano gli altrettanto inequivocabili e fermi disc nos(imenti da parte dei veicoli antagonisti che ne sarebbero risultati coinvolti”.
La Corte d’appello ha, di poi, richiamato tutti gli elementi a :quis processo ritenuti, con argomentazioni logiche e puntuali, di nostrat dell’esistenza di un’associazione per delinquere, quali:
ben tre sentenze irrevocabili – rese nei confronti di so :COGNOME NOME NOME che hanno accertato l’esistenza del sodalizio cri ·ninoso oggetto, così che tale ultimo dato non può essère nesso i discussione (cfr., in tema, Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, COGNOME altri, Rv. 273207 – 01, secondo cui le risultanze di un p ‘eceden giudicato penale acquisite ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc pen. riguardano una pre-condizione del giudizio in corso (ne la specie l’esistenza di una associazione per delinquere) non icons mtono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la senten irrevocabile, sempreché l’inconciliabilità verta sui fatti po fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle ‘v alutazioni giuridiche di essi; v., sempre in tema, anche Sez. n. 41766 del 13/06/2017, COGNOME, Rv. 271096 – 01, che ha affermato il principio secondo il quale le sentenze divenut irrevocabili, acquisite ai sensi dell’art. 238-bis cod. pri.)c.
costituiscono prova dei fatti considerati come eventi st)rici, mentre dichiarazioni in esse riportate restano sottoposte al regime utilizzabilità nel diverso procedimento previsto dall’art. 238, :od. p pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinVio la senten l impugnata che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioi i rec e in di interrogatorio di garanzia dall’imputato nel procedimento “a quo” riportate nella sentenza irrevocabile emessa a suo CE rico, pur trattandosi di dichiarazioni non rese in dibattimento o in incide probatorio e, quindi, escluse dalla disciplina prevista dall art. commi 1 e 2-bis, cod. proc. pen.);
-le risultanze dei tabulati relativi all’utenza cellulare lui ricorrente, che hanno attestato inequivocabilmente la pre3enza del medesimo sui luoghi in cui erano state poste in essere al c une delle condotte criminose contestate;
-le numerose conversazioni telefoniche intercettate, pun ualrnente richiamate nel corpo della motivazione della sentenza ci primo grado, espressamente richiamata dalla Corte territoriale, dal :ontenut chiaro riguardo alla partecipazione dello COGNOME all’assoc azione parola, fra le quali, ritenuta dalla Corte territoriale di forte pre dal punto di vista probatorio, quella intercorsa fra il ridorre- te e la di lui convivente, nel corso della quale la donna si lamentava del fat che era stata indicata come conducente di un veicolo :oinv)Ito in u sinistro in realtà mai avvenuto, pronunciando la seguerte fras significativa di un’attività criminosa posta in essere da più )erso protrattasi nel tempo: “Alla fine della fiera siete voi che fa !3 il cazzo che volete con le persone senza dire un cazzo”;
-le numerose ritrazioni fotografiche di autovetture con targhe italiane straniere rinvenute nel telefono cellulare dello COGNOME, rispetto quali il ricorrente non ha fornito alcuna plausibile spiegazione;
-la circostanza, riferita da un teste di p.g., che lo Sltuppilo messo a disposizione di altri assocCOGNOME (già giudicati’ con sente irrevocabili) il proprio telefono cellulare.
La Corte territoriale ha anche osservato, in maniera del tutto logica, il fatto che i falsi sinistri fossero stati oggetto di perizie da p wt compagnie RAGIONE_SOCIALE coinvolte costituiva circostanza neutra, a fronte dei già citati numerosi disconoscimenti sinistri provenienti dai proprietari dei veicoli antagonisti. n sí: del tutto dei denuncCOGNOME
Quanto, poi, alla dedotta genericità dei richiami alle coneersazi intercettate, osserva la Corte che le stesse sono state considera valutate in maniera specifica con la sentenza di primo grido Ila qual come detto, il Giudice del gravame ha fatto espresso riferirnent ciò c rende, sotto tale profilo, la motivazione resa dal Giudice del gri:vame tutto NOME sufficiente NOME (cfr., NOME al NOME riguardo, NOME tra NOME le NOME altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01, second a cui, ” fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricor -e la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttur argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attrOvers a ripet richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utiliz !:at valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale”).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
La Corte territoriale ha, invero, ancora una volta reso una motivazion priva di vizi, richiamando e valutando, per ciascun reato fine, gli eleme di prova già considerati dal Tribunale, in particolare, alle pagine da 37 della sentenza di primo grado.
Riguardo, infine, alla testimonianza di COGNOME NOME, richiamata nel ricorso e concernente il reato di cui al capo 36), osserv Corte che l’affermazione della difesa secondo la quale la Stessi’ sareb inattendibile è rimasta priva di qualsivoglia argomentazione a scstegno per altro verso, che la lettura del relativo verbale, allegato 3i ricorso consente di apprezzare la correttezza del richiamo conten Ato nell motivazione della sentenza impugnata, giacché il testimone ha Mermato che COGNOME NOME NOME era presentato nella propria agen:la per i disbrigo di alcune pratiche concernenti le vetture oggetto del reato di al capo 36).
Alla stregua dei suddetti rilievi il ricorso deve, dunque, essere :lich inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato ai sen dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del iproci dimen inoltre, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte cosi: tuz del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione i: i riten che il ricorso sia stato presentato senza “versare in co pa n determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, diE porsi c il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, li tremila in favore della cassa delle ammende; infine il medesimo ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresen anzi: e difesa
sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, spese liquidate come in dispositivci.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa ame lto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca ;sa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione de le :E pese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte ci RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge e dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida n cc nplessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 12/06/2024