Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del PG AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa in data 26 novembre 2021 dal Tribunale di Salerno, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, per i furti aggravati in concorso a lui ascritti ai capi 4 e 9, divenuti improcedibili per difetto di querel rideterminando la pena per i residui reati di associazione a delinquere, rapina e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, con conferma nel resto.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza di un’associazione per delinquere e alla consapevole partecipazione a quest’ultima dell’imputato. Da un lato, infatti, i due giudizi di merito non avrebbero offerto prova alcuna rispetto all’esistenza del sodalizio, affermata sulla sola e insufficiente base della consumazione dei reati fine secondo un medesimo modus operandi (per vero, privo di efficacia dimostrativa, riducendosi alla divisione dei compiti tra un “palo” e un esecutore materiale). Dall’altro, la condotta partecipativa sarebbe ascritta al ricorrente sulla sola base della commissione di (alcuni) reati fine, senza accennare al dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, tenuto conto della omogeneità di offesa al patrimonio, della medesimezza temporale e della perpetrazione in concorso con due dei presunti associati.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole dell’affermazione di responsabilità per i capi residui, fondata solo sugli esiti dell’attività di intercettazione, priv solidi riscontri.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, in primo luogo, i giudici di appello si soffermano adeguatamente, dopo aver dato atto della stringatezza della motivazione di primo grado, nell’evidenziare gli elementi da cui desumere l’affectio societatis, la struttura organizzativa e il programma delinquenziale dell’associazione di cui al capo 1, sottolineando, alla luce anche delle confessioni di COGNOME e degli altri coimputati, la disponibilità di armi e di una vettura, l frenetica attività di individuazione degli obiettivi, la precisa ripartizione dei ru (più ampia di quanto dedotto nell’atto di impugnazione), il consapevole apporto degli associati per una serie indeterminata prima di rapine, e successivamente, di furti, nonché la piena adesione del ricorrente, che ha riferito di avere pianificato le rapine, di cui era sempre l’esecutore materiale, per far fronte ai debiti accumulati con i suoi fornitori di stupefacenti, tant’è che, non condividendo il mutamento di tipologia di delitti concordato dagli altri sodali, si allontanò dalla consorteria (p 9-11).
In merito poi alla negata continuazione, la Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, chiarisce ampiamente come ostino alla riconduzione dei fatti ulteriori a un medesimo disegno criminoso con quelli giudicati in questa sede le diversità in punto di area geografica di riferimento, modalità
operative ed estemporaneità dell’azione, per come riportata da uno dei còrrei (pp. 12-13).
Le censure contenute nel primo e nel secondo sono dunque non consentite, postulando una rivalutazione in fatto impossibile in questa sede, oltre che totalmente generiche, laddove ignorano del tutto il puntuale percorso argomentativo della sentenza impugnata, scevro di vizi logico-giuridici.
3.2. Quanto all’ultimo motivo, le brevissime doglianze si palesano anch’esse come insuperabilmente generiche, eccependo in maniera del tutto vaga l’asserita inidoneità probatoria del compendio intercettivo e trascurando di misurarsi con l’ampia motivazione offerta dalla sentenza impugnata (cfr. pp. 8-9, in tema di piena confessione resa dall’imputato, a cui non possono riconoscersi i ventilati intenti autocalunniatori, nonché di rinvenimento presso di lui di parte della refurtiva e di sua presenza nelle immagini degli impianti di videosorveglianza).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2024
Il Cosiu iere e tensore
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Il Presidente