Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7994 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7994 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROPEA NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 comma 8 del d.l. 137/202
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza del GIP di Catania nei confronti di NOME COGNOME con cui veniva disp la custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere e per 15 episodi di reati
Il provvedimento impugnato, dopo una illustrazione introduttiva del contenuto dell’acc e dei motivi dell’istanza di riesame, spiegava nell’ordine: 1) le ragioni per cui non pot questione né di “bis in idem cautelare” né di “contestazione a catena”; 2) gli dell’associazione contestata; 3) le ragioni di infondatezza delle contestazioni dei reati 61 e 62; 4) gli argomenti a sostegno delle esigenze cautelari (il concreto ed attuale peri recidiva per la personalità e le modalità dei fatti).
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando le seguent cinque violazioni:
inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli articoli codice di diritto e 416 del codice penale: il tribunale ricostruisce il delitto di a ricavandone gli elementi essenziali da altri reati contestati non potendo delineare l’esist una struttura organizzativa;
inosservanza della legge penale in relazione all’articolo 297 comma 3 del codice di dir per il medesimo reato associativo era già stata applicata la custodia cautelare dal gi Tribunale di Caltagirone trattandosi di evidente l’ipotesi di connessione ex art. 12 let c.p.p. con conseguente retrodatazione della misura cautelare gravata al momento dell’emissione della prima ordinanza di custodia cautelare;
omessa motivazione in ordine ai reati contestati ai capi 22, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 4 50, 52, 55, 56 e 64 per i quali non è stata fornita spiegazione del rigetto della ricost alternativa difensiva;
omessa motivazione in relazione alla capo 61;
omessa e contraddittoria motivazione e violazione della legge penale sulla sussistenza esigenze cautelari tanto più che nel parallelo procedimento presso l’autorità giudizia Caltagirone all’imputato sono stati concessi gli arresti domiciliari da parte del tribunale ulteriormente mitigata in seguito); quelle espresse dal tribunale del riesame sulla possi per l’imputato di contatto con presunti associati sono mere congetture ed illazioni po l’interruzione del monitoraggio da parte delle forze dell’ordine risale alla conclusio indagini nel 2021.
Con memoria inviata a mezzo PEC il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità delle censure pr che reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dall’ordinanza impugnata con cor argomenti giuridici.
Iniziando dal primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione relativamente a ipotesi associativa, va ribadito da parte di questa Corte l’indirizzo interpretativo (ex multis, Sez.4, n. 25351 del 17 maggio 2023, imp. COGNOME) che consente l’induzione dell sussistenza di una compagine associativa dalla ripetizione delle condotte espresse dai re fine. Ciò corrisponde infatti ad un orientamento ricorrente e consolidato, basato su un int argomento logico che postula l’associazione ogni qual volta le condotte illecite dei reat (nel caso concreto, oltre un’ottantina), superando il mero concorso nel reato, convergano in agire finalizzato all’interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agit arco temporale apprezzabile.
Nella motivazione del provvedimento impugnato correttamente vengono elencati e valorizzati gli elementi sui quali il menzionato argomento logico viene fondato, sottolineand particolare (pg.2) che lo stabile ed indeterminato disegno criminoso contribuis differenziare, anche in assenza di una struttura piramidale dell’associazione, l’ele soggettivo dell’associazione dal mero concorso di persone. Ulteriori elementi (quali la s organizzazione, la ripartizione territoriale, il rispetto di regole atte ad evitare potenz con altri gruppi malavitosi attivi sul territorio, gli stabili collegamenti con rice
committenti di furti) contribuiscono a comporre il mosaico di una attività ‘necessariame associativa per dimensioni e permanenza. Su tutti gli aspetti evocati il primo motivo di ri non va oltre le frasi rituali e ‘di stile’ risolvendosi in una critica vuota e formale.
La decisione giudiziale è altresì corretta in relazione al profilo che costituisce ogge secondo motivo di ricorso: tra le indagini (e le misure cautelari) attive in Caltagiron Catania non vi è un effettivo overlapping né alcun effetto preclusivo o impediente, attesa l’eterogeneità delle vicende che ne sono alla base, i soggetti in esse rispettivamente coinvo le misure adottate ed in corso.
Nell’ordinanza impugnata viene correttamente evidenziato che, esclusa l’ipotizzabili concettuale del ne bis in idem cautelare, l’unico pregiudizio concretamente derivabile dalla due indagini e dalla adozione di misure cautelari nel rispettivo ambito è l’eventuale contestazio catena di reati connessi poiché in tal caso si dovrebbe evitare il superamento dei term massimi cautelari a seguito del succedersi di provvedimenti restrittivi. Tuttavia, nell’ord si ha cura di evidenziare che il rischio della indebita protrazione della limitazione di lib sussiste in concreto, proprio perché la misura cautelare massima originariamente emessa dal RAGIONE_SOCIALEp. di Caltagirone è stata annullata dopo meno di un mese con remissione in libertà da par del tribunale del riesame per difetto motivazionale del provvedimento genetico.
Il rischio paventato dalla difesa non è pertanto sussistente.
I due successivi motivi di ricorso (il terzo ed il quarto) possono essere t unitariamente, trattando i reati-fine nella prospettiva della carenza di motivazione.
Ebbene, il primo lamenta la mancanza di motivazione in relazione ai reati fine, elencati n rubrica del motivo (capi 22, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 56 e 64).
La Corte evidenzia in primo luogo che nell’elenco è incongruamente incluso anche il capo 22, per il quale, pure, l’ordinanza a fronte di uno specifico motivo formulato nell’atto di r aveva fornito ampia ed adeguata motivazione tanto che l’accusa provvisoria non è stata più oggetto di specifica contestazione dal ricorrente con il ricorso in cassazione. In linea gen va rilevato che correttamente l’ordinanza del tribunale non si è occupata dei menzionati capi accusa (eccettuato, come detto, il n.22) in assenza di specifica, puntuale contestazione de stessi nell’atto di riesame. Frustra probatur quod probatum non relevat.
In relazione al capo 61 la motivazione del provvedimento, seppure sintetica, è sufficiente questa fase, a dare fondamento al provvedimento impugnato. Occorre rilevare infatti che essa fa puntuale riferimento alle specifiche pagine della corposa ordinanza genetica ed agli elemen ivi valorizzati (pedinamento del correo COGNOMECOGNOME COGNOME di costui con il COGNOME e con soggetto coinvolto nello specifico episodio delittuoso, intercettazioni telefoniche che seppu questa sede non specificamente analizzate sono riportate nell’ordinanza genetica cui si riferimento con indicazione delle pagine specifiche) ove i fatti oggetto di contestazione puntualmente dettagliati, dando luogo ad una cd. ‘doppia conforme’ che regge il vaglio legittimità.
Infine, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, contraddittoria a l’argomentazione addotta dalla difesa, di un double standard tra l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora da parte del giudice di Caltagirone ed il mantenimento della cust nell’ambito dell’indagine catanese. Nessun parallelismo appare possibile non solo perch trattasi di vicende distinte ma soprattutto per la ragione, opportunamente evidenziata n motivazione del provvedimento impugnato, che nella vicenda ‘parallela’ la custodia cautelar inizialmente disposta era stata ‘cancellata’ proprio per la caducazione del titolo cautela carenze formali dell’ordinanza genetica, mentre gli arresti domiciliari venivano ris solamente in relazione a due reati-fine non contestati (anche) in questa sede (come spiegato pg.2 della impugnata ordinanza).
L’intero motivo si confronta con un’altra misura cautelare senza dedicare alcu considerazione a quella impugnata e peccando pertanto di aspecificità e quindi genericità, che condanna il ricorso all’inmmissibilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del prese provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorren l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023
Il Consi liere relatore
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Il President