Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 100 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 100 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Latina in data 22 febbraio 2022, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati loro ascritti ai capi E), G), I), J), K), L), N) e P), per quest’ultima imputazione limitatamente al furto delle autovetture.
La Corte territoriale, confermando nel resto la decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 480,00 di multa per COGNOME NOME, in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 520,00 di multa per COGNOME NOME, in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 310,00 di multa per COGNOME NOME.
Il Tribunale di Latina riteneva gli imputati responsabili del delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. e di una pluralità reati-fine contro il patrimonio.
La ricostruzione fattuale operata dal primo giudice e sostanzialmente confermata in appello delineava un sodalizio criminale operante nel territorio laziale, caratterizzato da struttura stabile fondata sul costante coordinamento tra gli associati e sulla disponibilità di una base logistica presso l’abitazione di NOME in INDIRIZZO. L’immobile costituiva luogo di ritrovo prima e dopo i furti.
L’organizzazione si avvaleva altresì di utenze telefoniche dedicate alle comunicazioni durante le attività delittuose, denominate “citofoni”, utilizzate esclusivamente in orario notturno in occasione dei reati. Il modus operandi prevedeva sopralluoghi diurni nei luoghi prescelti e successive azioni criminose notturne, spesso mediante l’impiego di autovetture “pulite” o di veicoli rubati utilizzati come arieti per sfondare gli accessi degli esercizi commerciali.
Il compendio probatorio si fondava su molteplici elementi convergenti.
Assumevano rilievo le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da NOME, imputata in procedimento connesso e compagna di NOME. A tali dichiarazioni si aggiungevano le intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali emergevano i contatti tra gli imputati, l’organizzazione dei singoli episodi delittuosi e l’utilizzo di utenze dedicate.
Il quadro probatorio era integrato dai servizi di osservazione e appostamento condotti dalla Polizia Giudiziaria, con riprese video nei pressi della base logistica e dei luoghi colpiti dai furti, nonché dalle operazioni di localizzazione telefonica (c.d. positioning), che permettevano di collocare le utenze in uso agli imputati in corrispondenza dei luoghi e degli orari dei fatti.
Ulteriore rilievo assumeva il riconoscimento vocale effettuato dal perito fonico AVV_NOTAIO COGNOME, attestante una compatibilità del 90% tra le voci intercettate e i campioni fonici degli imputati.
Avverso la sentenza della Corte di appello propongono ricorso per cassazione i predetti imputati.
NOME propone tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., denunciando l’insufficienza del compendio indiziario valorizzato dalle sentenze di merito.
Sostiene che la messa a disposizione della propria abitazione quale base logistica costituirebbe una mera ipotesi, priva di riscontri concreti e fondata esclusivamente sulle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza posizionate sulla pubblica via.
Rileva come il teste di P .NOME COGNOME abbia ammesso che la telecamera fosse collocata all’incrocio tra INDIRIZZO e INDIRIZZO, senza possibilità di visualizzare direttamente l’abitazione dell’imputato, e che gli operanti non potessero appostarsi nella via privata né verificare la precisa collocazione delle autovetture.
Evidenzia la presenza di altre abitazioni lungo la medesima strada, circostanza che renderebbe meramente congetturale l’individuazione della casa dello NOME quale luogo di ritrovo del sodalizio.
Quanto ai singoli episodi delittuosi, eccepisce l’assenza di elementi probatori diretti che lo colleghino alla commissione dei furti.
Per il capo D), relativo al furto presso il ristorante “RAGIONE_SOCIALEera una RAGIONE_SOCIALE“, sottolinea che il mero fatto di trovarsi alla guida dell’Audi A3 la stessa sera del 2 dicembre 2018 non dimostrerebbe la partecipazione al reato, mancando riscontri sulla sua presenza nel luogo di commissione del furto.
Analoghe censure formula per i capi L) e M), richiamando l’assenza di indicazioni su chi si trovasse a bordo della Fiat Punto bianca ripresa dalle telecamere.
Per il capo P), relativo al furto presso il RAGIONE_SOCIALE, evidenzia che non vi sarebbe alcuna prova della sua presenza in INDIRIZZO la sera dei fatti, né elementi comprovanti la presenza della refurtiva (casseforti) presso la sua abitazione, essendo le stesse state rinvenute nei pressi di un canale.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero effettuato una valutazione parcellizzata e atomistica delle fonti di prova, senza considerare complessivamente il quadro indiziario, in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 416 cod. pen., contestando la sussistenza del vincolo associativo. Afferma che non emergerebbe prova di accordo stabile finalizzato al compimento di una serie indeterminata di reati, configurandosi piuttosto una serie di illeciti commessi autonomamente e volta per volta in concorso, senza struttura organizzativa e senza programma criminoso indeterminato.
3.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. per l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
NOME articola tre motivi di impugnazione.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che l’accertamento di responsabilità si fondi essenzialmente su riconoscimenti vocali tratti da intercettazioni telefoniche e ambientali, privi di adeguati riscontri.
Assume che la consulenza tecnica espletata non fornirebbe risultati attendibili né correttamente interpretati dai giudici di merito. Richiama inoltre l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti di due originari coindagati, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sebbene l’accusa nei loro confronti si fondasse sulle medesime modalità di riconoscimento vocale.
Lamenta l’inattendibilità delle dichiarazioni di NOME, la quale avrebbe nutrito risentimento verso l’ex compagno e tratto benefici processuali dalle dichiarazioni accusatorie, successivamente modificate in sede di incidente probatorio.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per mancata assunzione di prova decisiva.
Il motivo concerne l’omessa valutazione di un supporto CD prodotto dalla difesa, contenente la videochiamata intercorsa tra la NOME e l’imputato, registrata successivamente all’incidente probatorio.
In tale conversazione, in lingua rumena, la donna avrebbe riconosciuto la falsità delle dichiarazioni precedentemente rese.
Lamenta che la conversazione non sia stata tradotta né valutata dai giudici di merito nonostante la rituale produzione. Sostiene che dall’esame della prova sarebbe emersa la sincerità dell’interlocutrice nel ritrattare le accuse.
Aggiunge che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe comunque negato l’esistenza di una vera e propria organizzazione, descrivendo i furti come decisi di volta in volta con partecipanti diversi e negando l’attribuzione all’odierno ricorrente di un ruolo di comando.
Deduce infine la dubbia affidabilità della consulenza fonica, richiamando la posizione del coimputato NOME COGNOME, il quale, pur identificato attraverso il riconoscimento vocale, avrebbe prodotto documentazione attestante la sua presenza a centinaia di chilometri dai luoghi dei furti mediante cronotachigrafi.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
COGNOME NOME NOME articola quattro motivi di doglianza.
5.1. Con il primo motivo, relativo al capo P), contesta la mancanza o comunque la contraddittorietà e mera apparenza della motivazione.
Deduce che la telefonata n. 91 del RIT 497/18, delle ore 00:21 del 28 dicembre 2018, richiamata a fondamento dell’affermazione di responsabilità, non risulterebbe oggetto di specifico esame da parte della Corte di appello e che, in ogni caso, il riconoscimento vocale –
attestato dal perito con un margine di attendibilità del 90% – sarebbe stato indebitamente valorizzato quale elemento probatorio determinante .
Analoga censura di omesso esame, viene avanzata in ordine al video registrato alle ore 9:56 del 28 dicembre 2018, e alla correlata testimonianza del teste COGNOME.
5.2. Con il secondo motivo, riferito al capo A), lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sua compartecipazione al reato associativo.
Evidenzia che NOME affermava di averlo visto una sola volta tra le persone che frequentavano abitualmente l’appartamento del COGNOME, e che la sentenza impugnata non fornirebbe chiara motivazione circa l’esclusione dell’ipotesi alternativa di mera conoscenza personale tra i due.
Deduce il travisamento della prova, denunciando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguatamente conto della documentazione prodotta attestante il trasferimento e la presenza del medesimo in Romania nel periodo in contestazione, e dunque l’assenza dal territorio dello Stato.
Contesta altresì che il riconoscimento vocale possa essere considerato indizio certo, a fronte di compatibilità stimata dal perito intorno al 90%. Rileva infine che l’arco temporale dei fatti ascritti, compreso tra il 21 e il 28 dicembre 2018, sarebbe troppo breve per fondare l’accertamento del reato associativo, senza che la sentenza spieghi perché sia stata esclusa l’ipotesi del mero concorso in reato continuato.
5.3. Con il terzo motivo, relativo al capo M), deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., sostenendo che l’unico elemento a suo carico consisterebbe nella conversazione telefonica n. 53 RIT 497/2018, elemento isolato e privo del requisito della certezza, poiché il perito non avrebbe confermato un’identità vocale sicura. Lamenta che la Corte di appello abbia rigettato il gravame senza affrontare il tema dell’unicità dell’indizio.
5.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestando che la Corte territoriale si sia limitata a valorizzare il disvalore oggettivo dei fatti, senza considerare la condotta processuale collaborativa, l’incensuratezza e il percorso lavorativo intrapreso dall’imputato quale bracciante agricolo dopo il periodo di detenzione e arresti domiciliari, segnalato come indice di avvenuto reinserimento sociale.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, conclude per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME è inammissibile.
1.1 Il primo motivo si articola in distinte censure.
1.1.1 In primo luogo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., lamentando che la considerazione della propria
abitazione quale base logistica del sodalizio costituirebbe mera ipotesi, priva di riscontri concreti e fondata esclusivamente sulle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza.
In proposito, va preliminarmente osservato che la censura tende a sollecitare una rilettura alternativa del compendio probatorio, senza tuttavia evidenziare vizi logici o argomentativi di manifesta evidenza che possano legittimare l’intervento di questa Corte.
Come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite, il vizio di motivazione – che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso – sussiste soltanto quando il provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 20562101; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 – 01).
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fornito al riguardo una motivazione immune da vizi di logicità in ordine all’accertamento che gli individui osservati e i veicoli utilizzati, allorquando raggiungevano INDIRIZZO, si dirigessero presso l’abitazione di NOME.
Tale convincimento è stato logicamente fondato sulla convergenza di molteplici elementi probatori.
È stato ben evidenziato in sentenza che la strada abitualmente percorsa dai sodali nelle fasi preparatorie e dopo la consumazione dei delitti terminava presso uno stabile intestato a un cittadino italiano, dove risiedeva la famiglia di NOME, oltre al proprietario. Durante i servizi di osservazione, le autovetture riconducibili ai prevenuti imboccavano la traversa che conduceva all’abitazione nella disponibilità di NOME.
Sono state richiamate le dichiarazioni di NOME, la quale riferiva che NOME frequentava assiduamente NOME, recandosi abitualmente presso la sua abitazione per organizzare le attività illecite perpetrate di notte.
È stata valorizzata la coincidenza dei risultati dei servizi di osservazione con quelli delle attività tecniche di localizzazione e intercettazione delle utenze riferite agli imputati, registrate quasi esclusivamente durante le ore notturne, quando il traffico sulla via era praticamente nullo. Inoltre, si è sottolineato che le conversazioni intercettate avvenivano quasi esclusivamente in
lingua rumena, in corrispondenza con il fatto che il nucleo familiare di NOME risultava l’unico di origine rumena residente nello stabile.
Nel caso in esame, dunque, la Corte territoriale ha operato una valutazione complessiva del materiale probatorio, pervenendo ad una conclusione che, lungi dal rappresentare una deduzione priva di riscontro, costituisce il portato di un’inferenza logica fondata su una pluralità di elementi concordanti.
Al contrario, il ricorrente propone una ricostruzione del tutto congetturale, peraltro limitata a contestare che il punto di osservazione non visualizzasse l’ingresso dell’abitazione, e non confrontata con la valutazione complessiva effettuata dai giudici di merito.
1.1.2. Con l’ulteriore censura relativa al capo D), concernente il furto commesso nel ristorante “RAGIONE_SOCIALE” durante la notte tra il 2 e il 3 dicembre 2018, si contesta il vizio di motivazione in merito all’attribuzione del fatto a NOME.
Il motivo è inammissibile per aspecificità.
Si rammenta che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c), – va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche “per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità dell’impugnazione” (Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Rv. 286468; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 5, n.28011 del 15/02/2013, Rv. 255568).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ricostruito analiticamente la sequenza degli eventi verificatisi nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 2018 (pagg. 13-14 della sentenza impugnata), evidenziando la riconducibilità del fatto allo NOME sulla base di un quadro probatorio articolato e convergente.
La ricostruzione è immune da vizi logici e risulta conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di prova del concorso nel reato.
In particolare, la decisione è in linea con il consolidato principio secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2023, Rv. 226101 – 01; Sez. 2, n.43067 del 13/10/2021, Rv. 282295).
E infatti, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrato il contributo causale dello NOME sulla scorta della convergenza di elementi univoci, quali la messa a disposizione della base logistica da dove si erano mossi gli autori dei furti, la personale partecipazione con l’Audi A3 alla fase del sopralluogo, nonché il rientro all’abitazione dello NOME di almeno uno degli esecutori materiali con indumenti corrispondenti a quelli documentati dalla registrazione dell’impianto di videosorveglianza del ristorante dove poco prima era stato commesso il furto .
D’altro canto, la censura difensiva, senza confrontarsi con la valutazione complessiva effettuata dalla Corte territoriale, si risolve in inammissibile richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
1.1.3. Con una terza doglianza, riferita al capo M, concernente la ricettazione del veicolo Fiat Punto tg. TARGA_VEICOLO, il ricorrente deduce il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dello stesso COGNOME.
Il motivo è inammissibile perché generico, atteso che non contiene una critica argomentata alla logica ricostruzione fornita dai giudici di merito a fondamento dell’ascrivibilità della condotta allo stesso imputato.
Si rammenta che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
La Corte territoriale, richiamando la decisione di primo grado, ha evidenziato (pag. 16 della sentenza impugnata) che la Fiat Punto, provento del furto denunciato da COGNOME NOME, era stata utilizzata per la realizzazione dei delitti di cui ai capi L) ed N) dell’imputazione.
In proposito, il Tribunale aveva accertato che nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 2018 la videocamera in INDIRIZZO registrava l’ingresso presso la base logistica della Fiat Punto alle ore 22:38, seguita dalla Golf in uso a NOME. La Fiat Punto usciva successivamente dalla base per poi farvi ritorno alle ore 04:59.
Nel corso della conversazione telefonica n. 50 del RIT 497/2018, delle ore 03:30 del 26 dicembre 2018, NOME (identificato dalla perizia fonica quale “uomo vicino al rispondente”) dava indicazioni a NOME per raggiungerlo presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, luogo dal quale era stato asportato l’autocarro poi utilizzato per il tentativo di furto di cui al capo N).
Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2018, la medesima Fiat Punto veniva nuovamente impiegata per la commissione dei delitti di cui al capo N), al termine dei quali era abbandonata, con a bordo la colonnina asportata dal distributore.
In sintesi, i giudici di merito, con argomentazione immune da vizi di logicità, hanno accertato che la Fiat Punto, provento di furto, era stata ricoverata presso la base logistica nella disponibilità dello RAGIONE_SOCIALE; lo NOME aveva partecipato operativamente alle attività illecite per le quali il veicolo era stato utilizzato, fornendo indicazioni durante la conversazione telefonica intercettata; lo NOME aveva consentito la partenza e il rientro presso la propria abitazione del veicolo utilizzato per la commissione di delitti contro il patrimonio.
Sia la Corte che il Tribunale hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di ricettazione più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità osservando che dalle emergenze probatorie, è emersa la attiva partecipazione dello NOME nella custodia del bene di illecita provenienza (temporaneamente allocato presso la base logistica). Giova ricordare che risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Rv. 276954, in motivazione).
La censura difensiva secondo cui non risulterebbe agli atti che lo stesso lo abbia mai avuto personalmente in uso il veicolo è pertanto inconferente.
1.1.4. In relazione al capo P), il ricorrente lamenta che l’affermazione di responsabilità sia stata ritenuta in difetto di adeguata motivazione, in particolare non essendo stato prospettato alcun elemento da cui desumere la riconducibilità dei fatti allo NOME.
Il motivo è aspecifico perché non si confronta con la puntuale motivazione dei giudici di merito.
La Corte territoriale ha dedicato ampia motivazione alla ricostruzione dei fatti di cui al capo P) (pagg. 16-18 della sentenza impugnata). È stato evidenziato che, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2018, presso l’autofficina “RAGIONE_SOCIALE” di Latina, venivano asportate due autovetture, tra cui la TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO, successivamente utilizzata come ariete per sfondare le vetrate di ingresso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Sezze, da dove venivano asportate due casseforti contenenti euro 31.000,00.
I giudici di merito hanno sottolineato che, nelle ore immediatamente precedenti al furto, i veicoli in uso ai coimputati COGNOME e COGNOME NOME erano sopraggiunti presso la sede operativa di INDIRIZZO; alle successive ore 04:01 del 28 dicembre 2018 la videocamera in INDIRIZZO registrava l’ingresso della Lancia Z presso la base logistica, con un particolare di fondamentale importanza probatoria: dal portellone posteriore sporgeva una fune che pendeva parzialmente all’esterno. Tale circostanza assumeva decisivo rilievo in quanto il teste COGNOME aveva riferito che dalle riprese del sistema di videosorveglianza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si rilevava che gli autori del furto avevano estratto dalla macchina una lunga corda, che poi riponevano nel
portabagagli rimanendo fuori penzolante. La perfetta corrispondenza tra quanto osservato nelle riprese del RAGIONE_SOCIALE e quanto registrato dalla videocamera di INDIRIZZO è stato logicamente ritenuto elemento di univoca identificazione del veicolo e della sua provenienza dal luogo del furto.
La Corte ha inoltre evidenziato che la Lancia Z usciva dalla base alle ore 04:11, quindi dopo soli dieci minuti dall’ingresso, evidentemente per essere occultata in luogo sicuro, e che nella mattinata del 28 dicembre partivano dalla base la Ford Fiesta condotta da COGNOME, l’Audi TT condotta da NOME e la Golf condotta da NOME.
Sono state poi richiamate contestuali intercettazioni che ricollegavano il NOME al furto in danno della RAGIONE_SOCIALE. Il giorno successivo, personale dei Carabinieri, orientando la ricerca sulla base degli spostamenti delle utenze monitorate, attraverso il sistema del posizionamento, rinveniva le due casseforti, ormai vuote, in un’area tra INDIRIZZO e il INDIRIZZO.
Sulla base della suddetta ricostruzione è stato logicamente ritenuto che l’abitazione dello NOME sia stata utilizzata quale base operativa per organizzare i preparativi e per il rientro immediatamente dopo il furto da parte dei materiali esecutori.
La Corte territoriale ha quindi logicamente ritenuto che NOME abbia contribuito causalmente al delitto mettendo a disposizione la base logistica.
La censura difensiva secondo cui mancherebbe la prova del trasferimento delle casseforti rubate presso l’abitazione dello NOME non coglie nel segno, risultando aspecifica, atteso che non è diretta a disarticolare il nucleo della ricostruzione fornita dai giudici di merito, incentrato sulla messa a disposizione della base logistica impiegata dai correi per le fasi preparatorie e immediatamente successive al furto, e non escluso dal trasferimento altrove della refurtiva.
1.2. Con il secondo motivo, riferito al capo A), il ricorrente deduce che la Corte di appello abbia ritenuto sussistente il vincolo associativo con motivazione illogica, non essendo emersa la condivisione di un programma comune, quanto piuttosto la realizzazione in concorso di singoli reati.
Il motivo è inammissibile perché assolutamente generico e privo di confronto con la decisione impugnata, limitandosi a evidenziare che gli accorgimenti organizzativi erano stati predisposti per il solo scopo di perseguire il disegno criminoso preventivamente individuato, ma non indirizzato alla commissione di un serie indeterminata di reati.
La censura non prende in esame la decisione impugnata.
La Corte territoriale, infatti, ha dedicato ampia e articolata motivazione all’esame della fattispecie associativa (pagg. 4-11 della sentenza impugnata), richiamando i principi di diritto applicabili.
Va premesso che il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nell’indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell’ambito del medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di
allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Rv. 284724 – 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009).
Quanto al vincolo stabile, la Corte ha ritenuto dimostrata tale circostanza sulla base di molteplici elementi convergenti.
Son state valorizzate le dichiarazioni della NOME, rese in sede di incidente probatorio, le quali evidenziavano l’esistenza di un rapporto permanente tra gli imputati anche al di là della commissione dei singoli reati-fine, con incontri quotidiani presso le abitazioni di NOME e NOME per l’organizzazione delle attività illecite.
La Corte ha confermato il giudizio di attendibilità, rilevando che la COGNOME riferiva in ordine a fatti dei quali era a conoscenza diretta, rendendo un racconto preciso, non reticente e suffragato da numerosi riscontri esterni.
Le intercettazioni telefoniche e le operazioni di osservazione confermavano che i tre imputati entravano in contatto con frequenza giornaliera sia nelle ore diurne che notturne e anche a prescindere dalla commissione dei reati.
Il dato obiettivo è stato correttamente ritenuto dimostrativo del fatto il vincolo associativo trascendeva la mera realizzazione dei singoli delitti-scopo, caratterizzandosi per una stabile affectio societatis .
Quanto all’indeterminatezza del programma criminoso, la Corte ha evidenziato come le l’organizzazione e le modalità operative abbiano dimostrato che non si trattasse di un disegno criminoso limitato alla commissione di una serie di reati prestabiliti, quanto piuttosto la volontà di attuare un ampio programma delinquenziale volto a commettere una serie indeterminata di delitti. Di volta in volta venivano individuati gli obiettivi e veniva pianificata la realizzazione dei furti, secondo uno schema operativo collaudato che prevedeva sopralluoghi diurni seguiti dalla esecuzione.
Quanto alla struttura organizzativa, la Corte ha ritenuto provata l’esistenza di un assetto stabile e funzionale, sia nelle risorse strumentali che logistiche: una base logistica presso l’abitazione dello NOME in INDIRIZZO; mezzi strumentali comuni, quali i telefoni “citofono” (utenze dedicate utilizzate esclusivamente per le comunicazioni durante la materiale esecuzione dei crimini), veicoli rubati custoditi presso la base e utilizzati fungibilmente dal gruppo, arnesi da scasso; un sistema di ruoli e supporto reciproco, evidenziato dal fatto che ogni componente del gruppo potesse fare affidamento sull’apporto dell’altro.
La Corte territoriale ha accertato la sussistenza dei predetti elementi tipici dell’associazione, fornendo adeguata motivazione per ciascuno di essi. La censura difensiva, secondo cui si tratterebbe di mero concorso di persone nel reato, non formula critiche puntuali alla motivazione della Corte e si risolve pertanto in una contestazione aspecifica e perciò inammissibile.
1.3 Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche (pag. 18 della sentenza impugnata) sulla base di plurimi elementi: la capacità a delinquere dell’imputato, desumibile dalla reiterazione nel tempo di reati contro il patrimonio nel contesto dell’accertato delitto associativo; la recidiva specifica; il ruolo attivo nella partecipazione all’associazione per delinquere; la gravità del reato di cui al capo P), considerato il valore della refurtiva e il danno cagionato alla persona offesa.
La motivazione, immune da vizi di logicità, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509-03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419-01).
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, ma può limitarsi a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo gli altri implicitamente superati (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244-01).
Quanto alla determinazione della pena, la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione (pag. 19), in conformità ai criteri di cui agli artt. 132-133 cod. pen., senza incorrere in alcuna illogicità. La censura difensiva, limitandosi a contestare il mancato adeguamento della pena al caso concreto, si risolve in un’inammissibile richiesta di diversa valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., preclusa in sede di legittimità.
2. Il ricorso di NOME è inammissibile.
2.1.1 Il primo motivo, con cui si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione, è generico e aspecifico.
Il ricorrente, nel primo paragrafo, si limita ad affermare che gli indizi valorizzati dai giudici di merito sarebbero “neutri ed inidonei” e consisterebbero in “semplici supposizioni non suffragate da elementi di riscontro”, senza specificare le ragioni per cui, sul piano logicogiuridico, gli elementi richiamati in sentenza risulterebbero carenti sotto il profilo probatorio.
Quanto alla censura relativa ai riconoscimenti vocali, asseritamente incerti, il ricorrente non si confronta con la complessa argomentazione che i giudici di merito hanno posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità.
La Corte territoriale ha chiarito con motivazione puntuale e logicamente ineccepibile come il riconoscimento vocale effettuato dal perito non costituisca l’unico elemento probatorio, ma vada inquadrato in un più ampio compendio di elementi convergenti che, nella loro valutazione unitaria ex art. 192, comma 2, cod.proc.pen., hanno consentito di colmare il margine di incertezza connesso alla comparazione fonica.
La sentenza impugnata ha valorizzato un articolato sistema di riscontri che il ricorrente non censura né considera, in violazione del principio di specificità delle deduzioni.
I giudici di merito hanno dato conto di molteplici risultanze processuali convergenti: i dati di positioning delle utenze “citofono”, dai quali emergeva che le utenze utilizzate esclusivamente nelle ore notturne per coordinare i furti si muovessero in coincidenza con gli spostamenti del NOME e degli altri sodali; le osservazioni dirette degli operanti durante i servizi di appostamento, nel corso dei quali gli agenti più volte riconoscevano visivamente il NOME alla guida della Volkswagen Golf di cui aveva la disponibilità; i filmati della telecamera di videosorveglianza, documentanti i costanti transiti del NOME verso l’abitazione dello COGNOME in perfetta corrispondenza temporale con le intercettazioni telefoniche; le dichiarazioni dell’originaria coimputata COGNOME NOME, rese in sede di incidente probatorio, che fornivano una dettagliata ricostruzione della frequentazione abituale, delle modalità organizzative e della commissione di specifici episodi delittuosi.
Le conformi decisioni di merito, alla luce di questo compendio probatorio convergente e plurimo – che il ricorrente del tutto omette di considerare – hanno ritenuto superato il margine di incertezza connesso al dato percentualistico del 90% riferito dal perito fonico AVV_NOTAIO COGNOME.
La Corte territoriale ha altresì evidenziato, in modo logico ed esaustivo, che il perito aveva chiarito come l’impossibilità di giungere a una certezza assoluta dipendesse esclusivamente dalla qualità non ottimale delle registrazioni e non da errori nell’operazione di comparazione fonica. La perizia concludeva che, in relazione al materiale effettivamente analizzabile, la comparazione ha avuto esito pienamente positivo.
Il ricorrente, nel dedurre genericamente l’insufficienza del riconoscimento vocale, non si confronta con alcuno degli ulteriori elementi probatori, né con la motivazione che ha spiegato come tali elementi, nella loro convergenza ex art. 192, comma 2, cod.proc.pen., abbiano consentito di raggiungere la certezza processuale dell’identificazione al di là di ogni ragionevole dubbio.
Quanto al riferimento ai coindagati COGNOME e COGNOME NOME, per i quali il Tribunale del Riesame ha escluso la gravità indiziaria, la censura è del tutto aspecifica: il ricorrente non affronta la motivazione della Corte territoriale che ha dato conto delle ulteriori specifiche risultanze probatorie a carico del ricorrente, a corredo del riconoscimento vocale.
2.1.2. Parimenti generica e non autosufficiente risulta la censura relativa all’attendibilità delle dichiarazioni di NOME.
Il ricorrente non prende in esame l’approfondita valutazione di attendibilità intrinseca operata dai giudici di merito.
La Corte territoriale ha motivato puntualmente, evidenziando come la NOME non avrebbe avuto alcun interesse a rendere false dichiarazioni accusatorie, esponendosi anzi a possibili ripercussioni da parte del gruppo criminale.
La sentenza impugnata ha valorizzato il fatto che la stessa riferiva che in passato il NOME aveva minacciato di fare del male a lei e alla sua famiglia.
I giudici hanno spiegato con argomentazione logica e condivisibile le ragioni della iniziale reticenza della COGNOME al momento dell’arresto, evidenziando come la stessa, in un primo momento, abbia reso una versione non veritiera e reticente, proteggendo sé stessa nel “coprire” le attività del NOME e degli altri componenti del gruppo.
Inoltre, il ricorrente non si confronta con i numerosi riscontri esterni alle dichiarazioni della COGNOME, puntualmente indicati dalla Corte territoriale nei termini sopra evidenziati.
2.2. Inammissibile perché privo del requisito di autosufficienza è il secondo motivo, concernente, l’asserita omessa valutazione del CD contenente videochiamata tra il NOME e la NOME nel corso della quale la donna avrebbe riconosciuto la falsità delle sue accuse.
Si rammenta che, in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Rv. 280384 – 01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Rv. 260994).
Il ricorrente non ha adempiuto all’onere di indicare specificamente gli atti del processo cui si riferisce la censura. Non ha né allegato il CD, né ha trascritto integralmente il contenuto della videochiamata, né indicato con precisione in quale fase processuale e con quali modalità lo stesso sia stato prodotto e acquisito al fascicolo.
Si è limitato ad affermazioni generiche sulla presunta ritrattazione da parte della NOME, senza fornire gli elementi che possano consentire a questa Corte di verificare la fondatezza della doglianza.
In ogni caso – e ciò vale a confermare l’inammissibilità – dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che la registrazione veniva comunque presa in considerazione dal Tribunale.
Il giudice di primo grado, a pagina 17 della motivazione, osservava, con argomentazione immune da vizi di logicità, che ‘il rilievo probatorio del documento appare nullo in ragione della assenza di certezza circa la data di effettuazione della telefonata e soprattutto in assenza di rassicurante prova della libera determinazione di COGNOME NOME nella interlocuzione, in particolare in considerazione di quanto dalla stessa riferito nel corso dell’esame incrociato in ordine ai timori circa la propria incolumità a seguito delle minacce lei rivolte dallo stesso COGNOME.
Giova rammentare il principio per cui, nel caso di doppia conforme pronuncia di responsabilità, il vizio del travisamento della prova, che nel caso in esame consisterebbe nell’omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432 – 01).
Non autosufficiente e generico risulta altresì il riferimento alle dichiarazioni della RAGIONE_SOCIALE che avrebbero escluso l’associazione, parlando solo di “concorso in furti occasionali”.
Il ricorrente non indica dove e quando la RAGIONE_SOCIALE avrebbe reso tali dichiarazioni, limitandosi ad un’affermazione apodittica non supportata da specifiche indicazioni.
Soprattutto il ricorrente non si confronta minimamente con la puntuale ricostruzione operata dai giudici di merito circa la sussistenza del vincolo associativo e degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416 cod.pen. .
Parimenti generico è il riferimento all’alibi rappresentato dai cronotachigrafi, riferiti alla posizione di altro soggetto (COGNOME NOME). Trattasi di censura meramente assertiva, priva di qualsiasi specificità in ordine alla posizione del ricorrente (COGNOME NOME) e quindi inammissibile.
2.4. Quanto al terzo motivo, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va premesso che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4 -, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057 – 01).
Dalla lettura della decisione impugnata emerge, infatti, il richiamo alla particolare gravità del reato di maggiore rilievo, desunta dal valore della refurtiva e dall’entità del danno cagionato; nonché al contesto del delitto associativo, ritenuto sintomatico di una marcata inclinazione criminale, comprovata dalla reiterazione nel tempo di numerosi reati contro il patrimonio, e alla riconosciuta recidiva specifica, elementi per cui è stata implicitamente esclusa la possibilità di una mitigazione della pena mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche.
E in ogni caso, la censura è del tutto generica atteso che il ricorrente, dopo aver ampiamente illustrato principi di carattere generale, non indica quali elementi favorevoli, non considerati dalla Corte, avrebbero dovuto condurre nel caso concreto al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il motivo è pertanto inammissibile.
Inammissibile è il ricorso di COGNOME NOME.
3.1 Il primo motivo, relativo al capo P), concernente il furto in danno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella notte tra il 27 e 28 dicembre 2018, è diretto a contestare la mancanza o la contraddittorietà della motivazione.
La difesa rileva anzitutto come la telefonata n. 91 del RIT 497/18 non costituirebbe prova certa della partecipazione al reato. Si osserva inoltre come la Corte di appello non avrebbe comunque valutato tale elemento probatorio. Quanto al video di INDIRIZZO, raffigurante l’arrivo dello COGNOME presso la base logistica nelle fasi immediatamente precedenti e successive alla commissione del reato, la difesa contesta l’attendibilità del riconoscimento dell’imputato.
Il primo profilo di censura è manifestamente infondato.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha specificamente esaminato il contenuto della conversazione n. 91 del RIT 497/2018, rilevando che la stessa, interveniva alle 00:21 del 28 dicembre 2018 tra gli interlocutori sono COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME. Nel corso della stessa il primo chiedeva al secondo di raggiungerlo con una sola automobile, avendo individuato due veicoli (obiettivo delle intenzioni predatorie), in coerenza con quanto immediatamente dopo effettivamente asportato. Tale conversazione è stata espressamente richiamata dalla sentenza di appello.
Ne consegue che il dedotto travisamento per omesso esame non sussiste, atteso che entrambe le decisioni di merito hanno preso in considerazione la conversazione n. 91, valutandone il contenuto in termini di riscontro alla responsabilità del ricorrente.
Quanto al riconoscimento visivo operato dal teste COGNOME, la censura è inammissibile in quanto investe apprezzamenti di fatto riservati ai giudici di merito che, nel caso di specie, con motivazione immune da vizi di logicità, hanno ritenuto attendibile il riconoscimento, sia per le dichiarazioni circostanziate, sia in ragione di ulteriori elementi di riscontro: la disponibilità della Ford Fiesta in capo allo COGNOME; il fatto che tale autovettura fosse entrata in INDIRIZZO la sera del 27/12/2018 e ne fosse uscita la mattina seguente alle ore 9:56; il complessivo quadro indiziario risultante dalle intercettazioni e dalle localizzazioni.
Il ricorrente non si confronta con questo articolato complesso probatorio, limitandosi a contestazioni generiche che non scalfiscono la logicità e completezza della motivazione.
Con riferimento al riconoscimento vocale ricavato dall’ascolto delle intercettazioni, la censura è manifestamente infondata.
In effetti, l’esito delle indagini peritali ha evidenziato una “identificazione positiva” delle voci con una compatibilità “superiore al 90%”.
Al riguardo i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che tale percentuale, pur non raggiungendo il 100%, non determina l’inidoneità probatoria dell’accertamento peritale, atteso che il margine di incertezza è connesso alla qualità delle registrazioni e non a dubbi sull’identificazione degli interlocutori, e che esistono ulteriori riscontri probatori.
Le sentenze di merito hanno però aggiunto come gli interlocutori fossero identificabili attraverso molteplici e ulteriori elementi convergenti: le localizzazioni delle utenze, i movimenti dei veicoli, il contenuto delle conversazioni con riferimenti univoci alle attività delittuose, le dichiarazioni della COGNOME in ordine ai soprannomi utilizzati, la presenza fisica degli imputati nei luoghi dei reati negli orari coincidenti con le telefonate.
Nel motivo di ricorso, manca il confronto rispetto alla suddetta valutazione complessiva, conseguendone l’inammissibilità.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sua compartecipazione al reato associativo, evidenziando che NOME affermava di averlo visto una sola volta. Deduce travisamento della prova in relazione alla documentazione attestante il trasferimento in Romania. Contesta ancora l’insufficienza del riconoscimento vocale e rileva che l’arco temporale dei fatti ascritti sarebbe troppo breve.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno individuato e valorizzato molteplici elementi conducenti all’affermazione della responsabilità del ricorrente: la commissione di molteplici reati-fine in concorso con gli altri sodali; la frequentazione abituale tra COGNOME e COGNOME, confermata da plurime intercettazioni telefoniche, con specifici riferimenti alle attività delittuose; la frequentazione della sede operativa; l’impiego di utenze “citofono”.
Il complesso di elementi è stato ritenuto dai giudici di merito logicamente incompatibile con la tesi di una “mera conoscenza personale” tra COGNOME e COGNOME, evidenziando invece la stabile e organizzata partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso.
Quanto all’affermazione della COGNOME di aver visto lo COGNOME “solo in una occasione”, i giudici di merito hanno considerato tale circostanza unitamente ad altri elementi di prova, evidenziando che la testimone aveva altresì riferito della frequente comunicazione telefonica tra NOME e COGNOME, individuato anche attraverso il soprannome “NOME“.
In ordine alla dedotta “assenza dal territorio nazionale dimostrata documentalmente”, la censura è inammissibile per assoluta genericità e per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato né fornito tali documenti, né in quale sede processuale sarebbero stati prodotti.
In ogni caso, la sentenza di primo grado, con argomenti immuni da vizi di logicità, affrontava e risolveva la questione della eccepita presenza all’estero del ricorrente.
Al riguardo, a pagina 42, esaminando la testimonianza di NOME COGNOME, si osservava che la testimone aveva soltanto riferito di aver appreso dallo COGNOME del momentaneo trasferimento in Romania, senza tuttavia averlo mai incontrato in tale nazione nel periodo in contestazione. Si riteneva pertanto in alcun modo riscontrata la circostanza riferita dallo stesso imputato.
Quanto alla dedotta brevità dell’arco temporale dei reati, è utile richiamare, per identità di ratio, il principio secondo cui in tema di associazione a delinquere, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ ” affectio ” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 – 01, in associazione finalizzata al tema di traffico di stupefacenti).
3.3. Con il terzo motivo, riferito al Capo M), concernente la ricettazione del veicolo Fiat Punto TARGA_VEICOLO accertata tra il 25 e il 26 dicembre 2018, il ricorrente deduce la violazione dell’art.192 cod. proc. pen., sostenendo che l’unico indizio a suo carico consisterebbe nella conversazione telefonica n. 53 RIT 497/2018, carente sotto il profilo del riconoscimento vocale.
La censura è manifestamente infondata. Il ricorrente propone infatti una ricostruzione dei fatti alternativa e meramente ipotetica, che non tiene conto della ricostruzione logica e motivata già accolta dai giudici di merito.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha specificamente analizzato il contenuto della conversazione n. 53, intervenuta nelle fasi del tentato furto di cui al capo N), evidenziando che in tale comunicazione, avvenuta alle ore 03:51 del 26 dicembre 2018, COGNOME chiedeva a COGNOME indicazioni sulla strada da percorrere, in un contesto cronologico e logistico pienamente collegato con la commissione del furto.
Inoltre, nelle sentenze di merito, tale conversazione viene inserita nel più ampio quadro delle risultanze istruttorie relative ai capi L) e N).
In tal senso, la sentenza di primo grado evidenziava come le risultanze relative ai capi L) e N) rafforzassero il quadro probatorio in relazione al capo M): il COGNOME, in plurime intercettazioni intercettate, faceva espresso riferimento alle fasi dei furti in atto; un veicolo Fiat Punto di identico modello e colore era stato visto transitare nella stessa serata presso la base logistica di INDIRIZZO; la Fiat Punto oggetto di ricettazione veniva rinvenuta abbandonata sul luogo del secondo tentativo di furto presso il distributore RAGIONE_SOCIALE in Pomezia, a bordo della quale era stata caricata la colonnina della cassa automatica sottratta; le localizzazioni delle utenze confermavano la concomitante presenza di COGNOME e COGNOME nelle aree dei furti.
Valutando complessivamente questi elementi convergenti, la motivazione, è riuscita non solo a identificare con certezza COGNOME come l’interlocutore della conversazione intercettata, ma anche a dimostrare il suo coinvolgimento nella ricettazione del veicolo utilizzato per i furti a cui aveva personalmente partecipato, dovendosi ribadire che risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Rv. 276954 – 03).
Il motivo di ricorso proposto non affronta questo articolato insieme di prove concordanti e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
3.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è manifestamente infondato.
La decisione impugnata è in linea con il consolidato indirizzo del giudice di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/, Rv. 248244).
Ciò in quanto la ragion d’essere della previsione normativa recata dall’art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza.
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando la gravità del più grave reato, la capacità a delinquere desumibile dalla reiterazione dei reati contro il patrimonio, il contesto del delitto associativo sintomo di spiccata predisposizione al crimine, e l’assenza di elementi favorevoli.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/10/2025
TABLE