Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Erice il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 6 giugno 2023 dalla Corte di appello di COGNOME visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pr . )curatore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del i corso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, i COGNOME hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di COGNOME, ir parziale riforma della sentenza di condanna di NOME COGNOME alla per a di anni nove e mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R, . 309 de 1990, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 4 legge n. 146 del 2006 e ride . erminato
la pena inflitta in anni sei e mesi undici di reclusione, confermando ne resto la sentenza di primo grado che ha, altresì, applicato le pene a:cessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena.
Ricorrono per cassazione i difensori di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, chiedendo l’annullarne – to della sentenza sulla base di quattro motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge prccessuale (artt. 526 e 238-bis cod. proc. pen.) e della motivazione in relazione alli: omessa acquisizione al fascicolo dibattimentale della sentenza di condanna p: ssata in giudicato a carico di altri coimputati ed alla sua utilizzazione quale prova della sussistenza dell’associazione. Sostiene il ricorrente che siffatta operazior integra la violazione dell’art. 526 cod. proc. pen., non risultando acquisita, nei ue gradi di giudizio, la sentenza irrevocabile utilizzata dalla Corte per ritenere «definitivamente acclarata» l’esistenza dell’associazione.
2.2 GLYPH il secondo motivo si deduce la mancanza ed illogic tà della motivazione sulle doglianze formulate con l’atto di appello in merito: a) alla carenza del requisito della indeterminatezza del programma ci iminoso, risolvendosi l’attività dell’organizzazione in iniziative estemporanee ed o: casionali promosse dal coimputato COGNOME; b) alla ritenuta partecipazione del rrente al citato sodalizio.
Nel corpo del motivo si evidenziano le carenze ed illogicità delle motivazioni delle due sentenze di merito (in virtù dei plurimi rinvii della sentenza impugnata a quella di primo grado), che, ignorando gli elementi di criticità indicati dalla difesa, sintomatici della sussistenza di un mero rapporto sinallagmatico rel: tivo alla fornitura di sostanza stupefacente, ne hanno, invece, ritenuto la c ualità di partecipe, sia pure con un ruolo marginale, del sodalizio.
In primo luogo, con riferimento alla insussistenza del sodalizio: a) a durata limitata dei rapporti tra i coimputati; b) il numero limitatissimo di reati line; c) riconducibilità delle attività ad iniziative autonome ed occasionali di COGNOME ed alle sue conoscenze in Sudannerica.
Quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrente, si rileva che la sentenza impugnata, con argomentazioni illogiche e contraddittorie, ha ritenuto si. perata la soglia della sinallagmaticità del rapporto conseguente all’acquisto della sostanza stupefacente da parte del ricorrente, nonostante la presenza di elementi contrastanti con gli indicatori sintomatici dell’affectio societatis desurnibili dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il ricorrente rileva: -che il rapporto contrattuale ha avuto una durata non superiore a d Je mesi e risulta, dunque, privo di stabilità. Si rileva, ancora, la mancanza di cor tatti tra ricorrente e i presunti sodali in merito ad affari riconducibili al gruppc, essendo emerso che i rapporti tra COGNOME COGNOME i COGNOME, nei casi in cui COGNOME non si trovava in Sicilia, erano limitati alla sola attività di spaccio di marijuana svolta in prop dal ricorrente;
-con riferimento al criterio delle modalità dell’azione (o della collaborazione) ed a quello del contenuto economico delle transazioni, risulta un’a :centuata contrapposizione tra le parti contrattuali, essendo emerso che i Gr: goli, mal tollerando il ricorrente, appellato con il nomignolo “ragazzetto”, gli ver levano la sostanza ad un prezzo maggiorato. Inoltre, nonostante l’assunto accusai )rio abbia indicato i COGNOME COGNOME componenti del sodalizio ed addetti alla produz one della marijuana, risulta accertato, in contrasto con l’indicatore in esarrR., che il ricorrente propose a COGNOME di rifornirsi da terzi. Tale elemento è statc reputato non rilevante dalle sentenze di merito con argomentazione illogica, fondata sulla non esclusività della fonte di approvvigionamento del gruppo e ciò in contrasto con il capo di imputazione, che attribuisce tale ruolo esclusivamente ai fratel i COGNOMECOGNOME COGNOME rileva, ancora, nel motivo che allorché il ricorrente accompagnò COGNOME o presso l’aeroporto di Trapani, lo stesso non partecipò all’incontro con il narcotra fficante; -manca, infine, l’indicatore della interdipendenza, essendo erric rso che l’allontanamento del ricorrente non ha in alcun modo inciso sull’opera Lività del sodalizio.
2.3.I medesimi elementi vengono ripresi nel terzo motivo in cui si educono vizi della motivazione in relazione al ritenuto dolo associativo, la cui insu sistenza può desumersi dai seguenti ulteriori indicatori:
l’elemento, svalutato dalla sentenza impugnata, relativo alla cor lotta del ricorrente che, agendo in contrasto con gli interessi del sodalizio, ebbe a sconsigliare il COGNOME dall’acquistare la cocaina dal gruppo di cui COGNOME è stato illogicamente ritenuto partecipe;
l’assoluzione dai reati di cui ai capi 6 e 7 relativi alla coltivazi , : ne della marijuana, nonostante questa rappresentasse il core business dell’asscd.lazione. La sentenza impugnata ha, al riguardo, ritenuto, contrariamente a guarii o risulta dal capo di imputazione, che non risultava contestato che tali coltivaziori fossero i «serbatoi dell’associazione»; ha illogicamente considerato tra gli ?lementi sintomatici del pactum sceleris proprio la consumazione dei reati fine la cui il ricorrente è stato assolto; infine, per superare il dato relativo alla intervenut assoluzione del ricorrente ha fatto riferimento, senza indicare specifici dementi
probatori, alla sufficienza della durevole comunanza di scopo :ostituita dall’interesse ad immettere sul mercato la sostanza stupefacente;
c) la sussistenza di due separati rapporti, uno di carattere amica e, tra il ricorrente e COGNOME, del quale il primo era un mero esecutore materiale delle direttive impartitegli, e l’altro, tra il ricorrente e i COGNOME, di natura me ranne “contrattuale”, circoscritto all’acquisto della sostanza stupefacente. Si ileva, al riguardo, tra l’altro, l’illogicità dell’interpretazione delle conversazioni int , Tcettate dalle COGNOME si desume che agli incontri tra il ricorrente e COGNOME a rebbero partecipato anche i COGNOME, non potendo riferirsi a quest’ultimo il termine “cugino” impiegato nelle conversazioni solo per individuare il luogo dell’incorcro. Con riferimento al rapporto con il COGNOME si insiste, inoltre, sul ruolo greiario de ricorrente il quale, anche quando in una occasione era presente all’incl:ntro con uno dei COGNOME, non partecipava mai al colloquio dimostrando la sua estraneità alla compagine associativa;
d) l’assenza di elementi per ritenere che il ritenuto «attivismo» nell’ittività di spaccio svolta dal ricorrente avesse ad oggetto la sostanza acquistata da gruppo. Si censura, al riguardo, l’illogicità dell’interpretazione delle conversa;loni con COGNOME (ritenute relative alla cessione di cocaina e rilevanti per dina , : strare la partecipazione del COGNOME al sodalizio), nonostante l’unica a: tività di importazione di tale sostanza contestata al capo 2 sia avvenuta ben un a ano dopo la conversazione con il citato COGNOMECOGNOME Il ricorrente, oltre a segnalare “illogicit di siffatta argomentazione, rileva, inoltre, che il tenore della conversazior e appare incompatibile sia con la partecipazione del ricorrente al sodalizio (nella p,: rte in cui COGNOME dice con riferimento alla droga “va piazzate vuiatri”),sia con l’assunto secondo il quale la conversazione si riferiva alla cocaina, essendo col questo incompatibile sia il rapporto tra quantitativo trattato (mezzo chilo) e il prezzo di mille euro, sia la successiva intenzione manifestata da COGNOME COGNOME la sostanza a pezzi da 50 grammi, posto che la cocaina viene solitamente merciata in quantitativi inferiori. Analoghe censure vengono mosse anche in rela !ione alle altre conversazioni, valorizzate in sentenza senza considerare che le st sse sono compatibili con l’attività di spaccio svolta in proprio dal ricorrente. Si rileva, riguardo, che manca qualunque elemento che consenta di ritenere che le stesse avessero ad oggetto la droga trattata dal sodalizio;
e) le conversazioni intercorse tra il ricorrente e uno dei fratelli COGNOME durante la permanenza di COGNOME in Colombia, il cui contenuto è stato travisato ai Giudici di merito, desumendone il ruolo di mediatore del ricorrente, tra COGNOME e i COGNOME, benché nelle stesse non si faccia mai alcun riferimento a COGNOME ed il loro contenuto sia coerente con l’attività di spaccio ammessa dal o stesso ricorrente. Si segnala, inoltre, che il medesimo ruolo di “mediatore è stato
contraddittoriamente attribuito anche al padre di NOME COGNOME COGNOME COGNOME qua COGNOME COGNOME ha avuto alcun contatto;
si segnala, infine, l’incompatibilità, esclusa dalla Corte territoria motivazione illogica, tra la partecipazione all’associazione e, in particolar associativo, e la preoccupazione manifestata dal ricorrente dinanzi all’a:tiv manipolazione della cocaina liquida importata da COGNOME all’interno del casola di INDIRIZZO;
l’inidoneità a rivelare il dolo di partecipazione delle condotte consistit prelevare i colombiani in aeroporto, sintomatica del solo ruolo del ricorrent esecutore materiale delle direttive del COGNOME, e nell’invio a COGNOME dpl de necessario per l’acquisto dello stupefacente di cui al capo 2, avvenli 😮 contributo offerto dal padre di COGNOME e senza alcun coinvolginymto de ricorrente.
2.4 Con il quarto motivo si deducono vizi di violazione di legge e motivazione in relazione all’applicazione della circostanza aggravante di :ui al 112 cod. pen., incompatibile con la contestazione del reato associativo di c capo 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni i s esposte.
2. li primo motivo è infondato.
Va, innanzitutto, premesso che dalle sentenze di merito ri! ulta nell’istruttoria dibattimentale sono state acquisite con il consenso delle sentenza resa nel proc. “Ingres” e la sentenza della Corte di appello di Palerm 423/2015. Nulla si dice, tuttavia, sul contenuto di tali pronunce per cui non può ritenersi con certezza che la sentenza cui si riferisce il motivo, della qual , ? neanche la sentenza impugnata fornisce alcuna indicazione che ne consent l’individuazione, sia proprio una delle pronunce acquisite nel giudizio di r ieri il consenso delle parti.
Nonostante tale incertezza, il motivo è, comunque, infondato. La sentenz impugnata, infatti, non si è basata sull’accertamento definitivo conte luto sentenza che il ricorrente assume essere stata illegittimamente utilizzi:ta, argomentato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del sol ializ direttamente che richiamando la motivazione della sentenza di primo g ado. Si in particolare, posto l’accento sulla mole del compendio probatorio – co tituit la quasi totalità da intercettazioni, oltre che da accertamenti bancari – dal
operando una logica saldatura tra le trame argomentative delle due prc nunce di merito (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), sono stati cl , unti gli elementi sintomatici della sussistenza del sodalizio, avuto riguardo al prc gramma, alla ripartizione dei ruoli, ai flussi finanziari necessari per l’importazione l’acquisto della sostanza stupefacente e alla commissione dei reati fine.
In tale contesto argomentativo, il richiamo alla sentenza irrevo:abile di condanna pronunciata nei confronti degli altri coimputati assume un valore meramente rafforzativo rispetto ad una motivazione che, anche depura a di tale riferimento, come si dirà nell’esaminare il secondo e terzo motivo d ricorso, risulta, comunque, adeguata a sostenere, logicamente e giuridicar ente, le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito.
Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono complessivamente infondati.
3.1. Con riferimento al profilo di censura relativo alla sussistenza del !;odalizio, va, innanzitutto, richiamato il consolidato principio di diritto, qui ribadito in fo del quale, ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l’esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevoIrr ente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguiti lento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in t .ituro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, COGNOME, Rv. 257582; Sez. 1, Sentenza n. 10758 del 18.02.2009, Rv. 42897). In tale ottica, si comprende, dunque, la particolare rilevanza dI profilo organizzativo, che, pur potendo assumere una connotazione rudimentale, costituisce un elemento indispensabile non solo quale indice di stabilità dell’accordo tra i sodali, ma soprattutto al fine di conferirgli quella p , : rdurante offensività in cui risiede la ragione della punizione della condotta in esa ne. Si è, infatti, condivisibilmente chiarito che la costituzione dell’associazione nor coincide con l’accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un’organ zzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati, rav Usandosi in detto elemento il discrimine tra l’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. iì.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396).
3.2. La sentenza impugnata, sottolineando la genericità delle ioglianze difensive in appello, ha legittimamente richiamato le argomentar )ni della
sentenza di primo grado in merito alla sussistenza del sodalizio, sussisten. che il motivo in esame censura in termini meramente confutativi, in >istendo genericamente su profili non significativi (la durata limitata dei rapperti tra coimputati o il numero dei reati-fine) ovvero di carattere meramente coni; etturale (la riconducibilità delle attività di importazione ad iniziative unilaterali di COGNOME)
In realtà, osserva il Collegio che i Giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e coerente con le indicazioni ermeneutiche di questa Corti: , hanno ravvisato la sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico sulla base degli elementi emergenti dal compendio probatorio, ricostruendo il conter uto del programma associativo, la cui finalità ha trovato conferma nei reati fine per cui è stata pronunciata condanna (importazione di 2 kg. di cocaina e coltiví: zione di cannabis indica), e, soprattutto, l’organizzazione del sodalizio, connotat: da una ripartizione dei ruoli (a pagina 40 della sentenza di primo grado risulta che COGNOME NOME ne era il promotore/organizzatore; i fratelli COGNOME si occupavano della coltivazione della cannabis, della cessione della !;ostanza stupefacente e, in occasione del reato di cui al capo 2, mettevano a disi: osizione l’immobile utilizzato per la trasformazione della cocaina liquida; NOME COGNOME si occupava delle attività strumentali all’importazione; i dul: corrieri colombiani si occupavano delle attività di trasporto della sostanza stutx facente, e, in occasione del reato di cui al capo 2, della sua trasformazione; il ri(orrente, infine, come si dirà analizzando il secondo profilo di censura, si occ, pava di eseguire le disposizioni del COGNOME) nonché dall’esistenza di una sorta d cassa al cui finanziamento contribuivano tutti i sodali. La sentenza di primo gi ado ha, inoltre, affermato che nel corso dell’esame, lo stesso COGNOME ha generi ::amente confermato «l’attività del gruppo, nei modi e nelle forme desumi: ili dalle comunicazioni captate». 3.3. Le censure relative alla ritenuta partecipazione del COGNOME al odalizio criminoso, formulate con il secondo e terzo motivo, sono parimenti informiate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Osserva, al riguardo, il Collegio che, secondo la giurisprudenza cl questa Corte, qui ribadita, la prova del vincolo permanente, nascente dall accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento d “facta concludentia”, COGNOME i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti via , igi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le o: erazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che riediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 4 7 291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, de 2013, COGNOME, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 237002).
Quanto alla rilevanza della commissione dei reati fine che costituiscono lo scopo del sodalizio, deve ribadirsi che sebbene l’accertamento della loro commissione non sia necessario ai fini della configurabilità e della pn: va della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459/2016 del 06/11/2015, Ver ere, Rv. 266710), tuttavia, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della :ondotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per comrn2ttere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’assi: ciazione (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 276701 – 06; Si: z. 6, n. 1343/2016 del 04/11/2015, COGNOME, Rv. 265890) ovvero laddove si tr tti di un episodio comunque sintomatico dell’appartenenza al sodalizio (Sez. 1, . 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800, relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di drol
3.4. Ciò premesso, rileva il Collegio che la sentenza impugniita, con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici, ha ran’isato la partecipazione del ricorrente al sodalizio, anche con riferimento lemento psicologico oggetto delle censure dedotte con il terzo motivo di ricorso, :)onendo l’accento sulle risultanze probatorie da cui sono emersi i rapporti sisteri iatici tra il ricorrente e gli altri membri dell’associazione, il suo ruolo di stret collaborazione con COGNOME, nonché la partecipazione del COGNOME all’a:tività di spaccio, all’importazione della cocaina dalla Colombia e alle operEizioni di raffinazione di tale sostanza stupefacente.
In particolare, tra i molteplici elementi probatori posti a sostegn: di tale conclusione, meritano di essere segnalati i seguenti:
-le numerose conversazioni in cui il ricorrente, relazionandosi con COGNOME, rivendicava un ruolo di maggiore importanza all’interno del gruppo, lo agi iornava sull’andamento dello spaccio ovvero si confrontava con il COGNOME in rierito al reperimento di altri canali di approvvigionamento;
le conversazioni tra il ricorrente e NOME COGNOME in cui, ad esemi: io, i due discorrevano del possibile acquisto di consistenti quantitativi di !iostanza stupefacente di migliore COGNOMEtà e facevano riferimento al ruolo direttivo di COGNOME ed alla necessità della sua preventiva autorizzazione;
le conversazioni relative all’attività di importazione della cocaina liquida di cui al capo 2 dell’imputazione, dalle COGNOME è emerso che il COGNOME ha pre evato in aeroporto i due corrieri, li ha condotti nel casolare dove si sarebbe proceduto alla trasformazione della cocaina, era ivi presente unitamente agli altri sodi: ili e si è occupato anche del reperimento di taluni strumenti necessari per le oper zioni di manipolazione della cocaina liquida;
la testimonianza del teste di P.NOME COGNOME, che ha descritto il complesso sistema di comunicazione adottato dai sodali nei periodi in cui COGNOME si trovava ‘uori dal territorio siciliano (tramite bozze redatte su un account condiviso di posta elettronico ovvero tramite l’uso di dispositivi blackberry);
le conversazioni da cui sono emersi i versamenti di denaro eso:guiti da COGNOMECOGNOME COGNOME le indicazioni di COGNOME (anche in ordine al destir atario a favore del quale eseguire il bonifico), sia direttamente che tramite irnerposte persone.
A fronte di tale articolata ricostruzione delle risultanze probatorie, sopra riportate solo in termini meramente esemplificativi, e della loro univoca valenza dimostrativa della intraneità del COGNOME, i due motivi in esame si risclvono in una sostanziale riproposizione di una diversa ricostruzione fattuale, in :entrata sulla parcellizzazione delle relazioni tra COGNOME e gli altri presuni sodali funzionale al loro inquadramento nell’ambito di due autonome relazioni: una, tra il ricorrente e COGNOME, di carattere amicale, e l’altra, tra il ricorrente e i COGNOME avente ad oggetto il solo acquisto di sostanza stupefacente da parte di B: nenati.
Come anticipato, si tratta di argomentazioni frutto di un frazionamento delle risultanze probatorie, che, peraltro, non tengono conto della particolare valenza significativa del coinvolgimento del COGNOME nella condotta criminosa di cui al capo 2 (importazione della cocaina dalla Colombia), non quale mero e incon: apevole esecutore delle direttive di COGNOME, ma quale attivo partecipe di un’asscciazione dedita al narcotraffico. Con riferimento a tale condotta, la Corte territc iale ha, inoltre, chiarito, con argomenti non manifestamente illogici, ancorati ad una lettura complessiva delle conversazioni intercettate, che il nervosismo mai destato da COGNOME non era sintomatico della sua volontà di rimanere estrai -leo alla vicenda, ma era dettato dal tempo impiegato dai due colombiani.
Rispetto a tale incensurabile ricostruzione della condotta di partecipa; ione del COGNOME, appaiono, inoltre, legittimamente respinte le obiezioni dife isive in merito alla pretesa valenza disarticolante della sua assoluzione dai reati di coltivazione contestati ai capi 6) e 7), dell’attività di spaccio che il ri :orre svolgeva per conto proprio e del progetto, condiviso con COGNOME, di acquistare la marijuana da altri fornitori. In particolare, la Corte territoriale, richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità del vincolo associ.itivo tra venditori e acquirenti della sostanza, ha ineccepibilmente escluso la rilevanza della eventuale diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’attività criminale (cfr. da ultimo, Sez. 2, i – . 51714 del 23/11/2023, Lauricella Rv. 285646); ha, inoltre, sottolineato che, a )che dal capo di imputazione, non emerge che il programma associativo contemplasse la
unicità ed esclusività del canale di rifornimento rappresentato dalla “produzione” proveniente dalla coltivazione dei Grigoli.
Sono, inoltre, infondati i rilievi difensivi che, sulla base dell’inquadramento dei rapporti tra il ricorrente e il sodalizio nell’ambito di un rapporto contin. ativo fornitura di sostanza stupefacente, tendono a dimostrare l’insussistema degli -elementi sintomatici del superamento dei confini della mera sinallagm atici dei rapporti negoziali. Anche tali censure, infatti, muovono da una prerr essa di carattere meramente confutativo che omette ogni confronto critico con il diverso e più ampio inquadramento del contenuto delle relazioni intercorse tra ií.COGNOME e i membri del sodalizio, inquadramento fondato su una lettura glob: le degli elementi probatori, che, come già sopra ribadito, ne hanno disvelato il ruolo dinamico, non limitato al mero acquisto di droga dai COGNOME, ma connotati í da una ben più ampia collaborazione, sotto le direttive di COGNOME, fu ìzionale all’attuazione del programma criminoso.
In particolare, con motivazione persuasiva ed immune dai vizi dedctti con i due motivi in esame, la Corte territoriale, disattendendo la pro3pettata parcellizzazione dei rapporti, ha sottolineato che dalle conversazioni int i rcettate sono emersi elementi sintomatici di un rapporto unitario, connota .o dalla comunanza di interessi e di azione in funzione dell’espansione dell’operai ívità del gruppo criminale. A tale riguardo, sono state valorizzate sia le convi: rsazioni intercorse tra COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME allorché COGNOME si trovava in Colombia (si segnalano, tra le altre, le conversazioni in tema di: cessioni di droga i terzi e recupero dei corrispettivi dovuti; reperimento di droga di migliore COGNOMEtà; lirettive di COGNOME sul prezzo da praticare) sia le conversazioni tra il ricorrente e l: NOME, aventi ad oggetto tematiche correlate all’attività del sodalizio (COGNOME, ad esempio, il recupero di somme di denaro, la cessione a terzi della sostanza al prezzo indicato da COGNOME e la destinazione delle somme raccolte ai “colombiani”). Tali lennenti si saldano, infine, con gli ulteriori elementi fattuali valorizzati dalla seri enza primo grado e, in particolare, con quelli emergenti dalle conversazioi – i in cui COGNOME aggiornava COGNOME sullo spaccio di droga e rivendicava un -uolo di maggiore importanza, proponendo a COGNOME la ricerca di nuove rotte commerciali per l’acquisto della droga all’estero «evidenziandone la maggiore conveni nza per l’associazione e proponendosi come factotum».
Il quarto motivo è manifestamentstinfondato. Il ricorrente, infatt oltre a sovrapporre la struttura plurisoggettiva del reato associativo con q Jella, a concorso eventuale, del reato fine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 d1:1 1990, contestato al capo 2, omette di considerare: i) che la contestata aggravante è stata ravvisata solo in relazione a tale ultima condotta criminosa (capo 2), ssendo
stata accertata la partecipazione di un numero di persone superiore ii cinque (ovvero, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, COGNOME, il ricorrente, i due corrieri colombiani, i due COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME; ii) la !entenza impugnata ha rilevato che tale circostanza aggravante è stata erron?amente calcolata sulla pena base, essendo il reato più grave quello di cui all’art 74 e ne ha escluso il relativo aumento dal calcolo del trattamento sanzionatorio.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagarne lto delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente.al pagamento delle spese proce ;suali. Così deciso l’11 settembre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente