Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 914 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 914 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CARIATI il 19/01/1987 avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria degli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il tribunale di Trento ha rigettato l’istanza di ries proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza 18 aprile 2023 del giudice per le indagi preliminari del tribunale di Trento che applicava nei confronti dell’indagato la misura cau massima per il reato di associazione per delinquere e per due distinte ipotesi di riciclagg somme derivanti dalla vendita di stupefacente.
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso l’ordinanza per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali (art. 606 lett. e c.p.p.) no violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione ai ritenuti gravi indizi di colpev reato associativo.
Da tutto il materiale probatorio, si sostiene, non emerge in alcuna occasione il ruolo c ricorrente avrebbe ricoperto in seno al presunto gruppo delinquenziale.
In particolare, a fronte della sovrabbondante descrizione dell’esistenza del gru delinquenziale organizzato, vengono sintetizzati in una sola pagina gli indizi di colpevol che investono la posizione del ricorrente, peraltro limitata ai soli due episodi dei due rea contestatigli. Vi è pertanto un automatismo probatorio che desume la partecipazione
dell’indagato al presunto gruppo delinquenziale dalla commissione dei due reati-fine. Tanto p JD che l’unica condotta ascritta a COGNOME e/di aver svolto il ruolo di trait d’union materialmente effettuato la consegna delle somme indicate a COGNOME NOME e COGNOME NOME, emissari della associazione.
A ciò si aggiunge la carenza motivazionale dell’ordinanza in relazione ai tre aspetti soll nella memoria difensiva depositata a sostegno delIM riesame (assenza di rapporti privilegiati fiduciari con i presunti vertici della consorteria; esiguo numero di episodi delittuosi con fungibilità del presunto ruolo ricoperto). L’ordinanza è totalmente carente di risposta e l quindi ) in aperta violazione di legge.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazion fine.
Il tribunale si è limitato a prendere atto che il ricorrente ha accompagnato nell occasioni indicate nei capi di imputazione II e QQ l’agente sotto copertura nel luogo in questi doveva eseguire la consegna del denaro da riciclare. Non ci si è posti il problema d consapevolezza da parte di NOME COGNOME dell’origine delittuosa del denaro.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta la erroneità, carenza e illogicità della motivazione 606 lett. e c.p.p.) nonché la violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relaz sussistenza di esigenze cautelari ed alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare carcere.
La motivazione del provvedimento impugnato è meramente congetturale in relazione alla professionalità delinquenziale ed all’affidamento che l’imputato sarebbe in grado di garant come premessa del giudizio sulla recidiva. Al contrario, non vi è stato alcun contatto coindagati nel periodo successivo alle consegne. A ciò si aggiunge che nel caso concreto oltr al tempo intercorso dalla commissione dei fatti (due anni e mezzo) vi è il dato positivo mancanza di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità sociale cosicché og valutazione del “tempo silente” non può che andare a favore dell’imputato.
Con memoria inviata per PEC il sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso; con analogo mezzo gli Avvocati NOME COGNOME Mauro e NOME COGNOME hanno richiamato le conclusioni del ricorso chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta proposto per motivi manifestamente infondati e va pertanto dichia inammissibile.
In linea generale, si rileva che tutti i motivi, oltre alla violazione di legge lamen della motivazione, talora selezionando tra i parametri indicati dalla lettera e) dell’ c.p.p., talora abbracciandoli tutti (assenza, contraddittorietà, manifesta illogicità).
In premessa va allora chiarito che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canon
della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circos esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 27062 Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, R 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997), spettando, al più, al giudi di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti oper giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi semp entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. del 29/5/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). I controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, n essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a u diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 de 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 nonché Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
Va altresì ribadito che i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione (come motivo del ricorso in esame) sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un mede segmento della motivazione. Per tali ragioniila censura alternativa ed indifferenzia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva d necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027, non mass. su punto).
Così definito l’ambito dello scrutinio permesso in questa sede, la Corte rileva che con propria motivazione il Tribunale di Trento ha soddisfatto pienamente le esigenze motivazional fornendo adeguata giustificazione argomentativa a tutti i punti fondamentali della decisione.
2.1 In particolare, incominciando dalla ipotesi associativa, oggetto del primo motivo ricorso, appare sterile la contestazione basata sulla insussistenza di elementi idonei a delin il ruolo dell’indagato in seno al gruppo delinquenziale. Tanto nell’ordinanza genetica comen provvedimento del Tribunale del riesame,vengono ampiamente illustrate le modalità operative della associazione, le caratteristiche salienti e la struttura interna tri-livello, con un contatto diretto con cartelli di narcotraffico colombiani, un livello intermedio incarica gestione nel territorio nazionale ed in ambito locale della attività di spaccio ed infine livello, la base, che riceveva il denaro dalle consorterie locali per consegnarlo all’emi locale degli intermediari. Nel provvedimento oggi impugnato viene quindi evidenziato che anche per svolgere la funzione inferiore, quella attribuita al COGNOME, era necessario non so elevatissimo grado di fiducia da parte della organizzazione ma anche la necessità di utilizza sistemi di riconoscimento che di per sé erano dimostrativi della appartenenza ad un grupp dotato di propri sistemi di accesso e di selezione dei partecipi. Dette considerazioni sono d sé stesse dimostrative della fragilità argomentativa che pone in evidenza, al fine di sostene
ruolo marginale dell’indagato, la ricorrenza di due soli episodi che lo coinvolgono: gli ele delineati nel provvedimento impugnato sono del tutto sufficienti v – dimostrare l’an della partecipazione del COGNOME al vincolo associativo, mentre il quantum è tema secondario in questa fase, potendo aver rilievo sotto altri aspetti (sussistenza ed attualità della esi cautelari; quantificazione della pena).
Non appare poi corretto quanto sostenuto a pg. 3 del ricorso in merito alla mancanza di un effettivo ed autonomo riesame della vicenda cautelare: alle pagine 11 e seguent dell’ordinanza vengono dettagliatamente descritte le particolari modalità dimostrative de partecipazione associativa da parte dell’indagato e tali da escludere, come pure affermato n ricorso, una sorta di ‘automatismo probatorio’.
2.2 Il secondo motivo, a cavallo tra pagina 7 e pagina 8, consiste in poco più che una fra di stile. Quanto al merito della critica mossa al provvedimento del riesame, incentrata s assenza di elementi comprovanti la consapevolezza da parte del Lonetti della origine illecita denaro, l’argomento non è consentito, poiché attinente ad una valutazione del fatto che Tribunale ha sufficientemente argomentato e che pertanto esula dall’oggetto dell’anali consentita alla Corte di legittimità la cui funzione istituzionale, è bene ricordarlo, è as la nomofilachia, vale a dire promuovere l’uniforme interpretazione del diritto, non corregg l’interpretazione del fatto. In sostanza, come accade di frequente ed anche in questo caso, c la formulazione di tesi e di ricostruzioni alternative, la difesa mira ad ottenere una ulteriore, terza valutazione del fatto, in evidente violazione delle caratteristiche st dell’ordinamento processuale penale italiano.
2.3 Infine, anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il tribunale riesame, riprendendo valutazioni già espresse dal giudice per le indagini preliminari, correttamente evidenziato le caratteristiche personologiche dell’indagato ed in particolar disponibilità ad aggregarsi a compagini delittuose consolidate ed impattanti, in grado movimentare, tra una sponda e l’altra dell’Atlantico, notevoli volumi di sostanza stupeface (in una direzione) e di denaro (in direzione opposta). Si tratta di scenari di per sé inqui potenzialmente idonei a favorire la diffusione non solo dello spaccio, ma anche della violen che li connota (dai regolamenti di conti ad una instabilità di tipo ‘sudamericano’ comunque non hanno dissuaso l’imputato dall’aderire allo stile di vita che gli assicura ‘den facile’ (egli è risultato proprietario delle due vetture con cui si presentava agli appunt con l’agente sotto copertura) in un contesto ‘pulito’. La disponibilità a violare la legal l’interesse e la garanzia della generalità dei consociati, per un immediato tornaconto person dimostra il profondo disinteresse, se non disprezzo per la collettività e le relative esige sicurezza oltre che di salute pubblica. Si tratta di una atteggiamento che è la premessa condotte recidivanti poiché / dovesse sorgere nuovamente l’occasione, non vi sarebbe alcuna remora ad approfittarne. Per contro, valutazioni e ragionamenti intorno al ‘tempo silente’ so destinati a rimanere fine a se stessi, poiché partono dalla astratta considerazione del va del passaggio del tempo ma non affrontano il tema del pericolo di recidiva dal punto di vi
del singolo individuo, cioè dell’indagato e della capacità e caratteristiche delinquenzial stesso dimostrate.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del prese provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorren l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 3 novembre 2023 Il Con4gliere relatore Il Presilente