Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO Luig
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 14 settembre 2023, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico sostanze stupefacenti con ruolo direttivo e per diciotto reati fine nel medesimo settore illecito (artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tipo associativo di cui al capo 19 del imputazione provvisoria.
Il Tribunale si sarebbe limitato a confermare l’ordinanza genetica attraverso una mera operazione di copia-incolla, senza confrontarsi con le censure difensive siccome contenute anche in una memoria depositata.
Il ricorrente, che dubita della sussistenza dell’associazione, avrebbe solo concorso occasionalmente nella commissione dei reati fine, condividendo con gli esponenti di vertice del sodalizio (la madre COGNOME NOME ed il di lei compagno COGNOME NOME), soltanto l’abitazione di residenza ed i rapporti di parentela, senza mai dimostrare alcuna condotta di contributo rilevante a fini associativi ed il requisi soggettivo dell’a ffectio societatis, men che mai di carattere organizzativo;
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
Il Tribunale non avrebbe reso alcuna motivazione sul punto, neanche in relazione alla eventuale adeguatezza di una misura meno grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici.
1.11 ricorrente non si confronta minimamente con il contenuto dell’ordinanza impugnata, che ha tratto la prova della sussistenza del sodalizio dedito allo spaccio di droga dalla ripetuta commissione, con modalità seriali e ripetitive e per un lungo arco pluriennale di tempo, di una serie di reati-fine di cessione di stupefacenti.
Il ricorrente non contesta la sussistenza indiziaria di nessuno di essi.
Il Tribunale ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle
loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).
2.Dal nugolo di intercettazioni riportate dal Tribunale e sulle quali il ricorso sorvo risultava lo stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio, in quanto direttament legato al suo vertice costituito dal patrigno COGNOME NOME NOME dalla madre COGNOME NOME, con i quali condivideva l’abitazione posta a base operativa dell’organizzazione, dedicandosi costantemente all’attività di spaccio, al coordinamento dei pushers ed anche, con carattere decisivo che il ricorso non richiama, alle scelte operative a proposito dell’inserimento o meno di altri sodali nel gruppo ed alla coltivazione autonoma di cannabis indica (vicenda COGNOME NOME, di cui a fg. 12 dell’ordinanza impugnata).
Le valutazioni del Tribunale, prive di vizi logico-giuridici, rimangono indenni al generiche critiche difensive, comunque da relegare al merito del giudizio.
3. Anche in relazione alle esigenze cautelari, il ricorso è generico, dal momento che il Tribunale le ha ricavate dalla moltitudine dei fatti specifici commessi neg anni e dai rilevanti contatti illeciti a questo fine, dimostrativi della necessi rescinderli attraverso la misura custodiale più grave, l’unica adeguata indipendentemente dalla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. La decisione è centrata ed immune da vizi logico-giuridici.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
disp.att.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024.