Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME
SENATORE, che ha concluso per il rigetto dei proposti ricorsi.
uditi i Difensori: gli Avvocati COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e l’avvocato COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME insistono per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME NOME dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 14/04/2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, ha dichiarato estinti per prescrizione diversi reati ascritti agli imputati, rideterminando le pene loro inflitt in ordine agli altri oggetto di contestazione.
Con istanza del 2/11/2022, l’AVV_NOTAIO, nella qualità di unico difensore di fiducia di COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché co-difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, chiedeva rinvio per concomitante impegno professionale relativo a processo con detenuto accusato di grave reato, con sospensione dei termini di custodia cautelare e prescrizione.
Il Collegio, ritenuto legittimo l’impedimento, nulla osservando le altre difese e non opponendosi il Pubblico ministero, rinviava il processo all’udienza del 19/01/2024, sospendendo, per l’effetto, i termini di custodia cautelare e di prescrizione per tutti gli imputati.
I motivi dei ricorsi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Ricorsi di COGNOME NOME, NOME, NOME e COGNOME NOME
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1) dell’imputazione (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio).
Si lamenta l’assenza di elementi dimostrativi del concorso necessario (stabilità del vincolo, struttura organizzativa, ecc.), erroneamente ricavati dalla commissione dei delitti fine, in assenza anche della indicazione degli specifici ruoli rivestiti da ciascun imputato nell’ambito dell’asserito sodalizio e della prova dell’affectio societatis.
I motivi non sono fondati.
Ai fini della sussistenza del delitto associativo, la sentenza impugnata ha richiamato pertinenti indici dimostrativi sorretti da motivazione scevra da vizi logici.
Si è, anzitutto, sottolineato come la ripetuta commissione di delitti contro il patrimonio, tra cui diverse rapine, richieda necessariamente un substrato
organizzativo maggiore, vuoi nella fase della individuazione degli obiettivi, vuoi in quello di preparazione, vuoi in quella propriamente esecutiva, vuoi, infine, in quella post delictum (nel senso che in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell’autonomia del delitto-NOME rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione, v. Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, COGNOME, Rv. 285126 – 02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266670 – 01; v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, COGNOME, non mass).
Inoltre, si è evidenziato come diversi episodi delittuosi rivelino analoghe modalità, con previa ripartizione dei compiti tra i concorrenti. (in particolare, si indica l’utilizzo di una solita autovettura, guidata da uno dei correi come autista e palo in ragione della disabilità fisica da cui affetto, l’utilizzo di armi e la custo delle stesse, la custodia della refurtiva, l’utilizzo del solito abbigliamento, costitui da una tuta con cappuccio scarpe da ginnastica).
Si è, altresì, fatto riferimento alla disponibilità di armi.
Infine, si è rimarcato lo spiccato numero dei reati contro il patrimonio commessi in un ambito territoriale ben definito.
La Corte di merito ha, quindi, fatto corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato NOME rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. 2, Sentenza n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 2, n. 19435 del 31/372016, Rv. 266670; da ultimo v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, COGNOME, non mass.).
Parimenti, la persistenza nel tempo del pactum criminale sotteso alla commissione dei plurimi reati che vedono ripetersi analoghe gesta e protagonisti rivela logicamente anche l’affectio societatis, intesa quale consapevolezza di far parte di un programma delinquenziale di tipo persistente che trascende, di volta in volta, le singole condotte illecite.
Infine, avvalora la conclusione in termini di concorso necessario anche la motivazione resa dalla sentenza impugnata a proposito degli indici di partecipazione declinati per ciascun ricorrente, tratti anche dal contenuto del compendio intercettivo (v. pag. 13 per NOME), non specificamente censurati nei motivi di ricorso, i quali convergono nella consapevolezza di ciascuno
di agire nell’ambito di un gruppo di fuoco ben collaudato nella perpetrazione dei furti e delle rapine.
Ricorso di COGNOME NOME
Violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo al delitto associativo di cui al capo 1) della rubrica.
Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni indicate sub 1 in premessa.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 81 cpv. cod. pen.
Si censurano gli argomenti indicati dalla Corte di merito ad esclusione dell’invocata continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Avellino n. 293/2017 – ravvisati nel diverso contesto territoriale delle condotte e della compartecipazione di uno soli degli odierni coimputati (il COGNOME NOME) – a fronte dell’indicazione di altri e più pregnanti elementi (breve distanza temporale tra i fatti, unicità del bene violato, medesime modalità esecutive) e considerato che il riferimento al /oci del commesso reato non era decisivo stante la contiguità dei territori interessati (rispettivamente Avellino e Salerno) e la circostanza che il reato indicato in continuazione era stato commesso anche col concorso di altro coimputato del presente giudizio (COGNOME NOME).
Il motivo è generico e manifestamente infondato.
La Corte di merito ha correttamente argomentato le ragioni in forza delle quali si è escluso il vincolo finalistico che lega i diversi reati contro il patrimonio giudic da diversa autorità giudiziaria con quelli oggetto del presente giudizio, riconducibili al sodalizio organizzato di cui al capo 1).
Al riguardo, si è fatto anzitutto riferimento al dato costituito dalla diversit dell’ambito territoriale in cui i reati sono stati commessi: nel presente giudizio, infatti, il territorio – sulla scorta delle investigazioni svolte – costituisce l’ insistenza dell’associazione per delinquere a cui sono riconducibili i reati contro il patrimonio. Inoltre, si è anche sottolineata la diversità dei compartecipi, in quanto i reati oggetto della richiesta di continuazione annoverano soggetti diversi dai concorrenti ritenuti partecipi dell’associazione di cui al capo 1) della rubrica.
Il rilievo che il reato indicato in continuazione sarebbe stato commesso anche dal coimputato COGNOME NOME, concorrente necessario del sodalizio di cui al capo 1) della rubrica, difetta, poi, della necessaria allegazione, non essendo stata unita al ricorso per cassazione la sentenza su cui si fonda il dedotto “travisamento”; peraltro, non si specifica se tale compartecipazione riguardi tutti e tre i reati di furto giudicati dalla diversa autorità ovvero soltanto uno od alcuni
In conclusione, la motivazione posta a fondamento del rigetto dell’istanza di continuazione sfugge ai paventati vizi di legittimità tenuto anche conto del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (ex multis, v. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222 – 01).
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutti gli altri capi d imputazione contestati.
Si lamenta che le intercettazioni, valorizzate dalla Corte d’appello quale prova della colpevolezza, «non forniscano un quadro chiaro e definitivo delle relative vicende essendo prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza».
Il motivo è del tutto generico, in quanto la censura si rivolge alla fonte di prova e non alla sua specifica pregnanza contenutistica, in presenza, peraltro, di altri elementi a carico valorizzati dalle sentenze di merito.
Ricorso di NOME
Violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo al delitto associativo di cui al capo 1) della rubrica.
Il motivo è manifestamente infondato.
Vedi analogo motivo sub 1 in premessa.
Inoltre, la censura è anche generica, omettendo la ricorrente di confrontarsi con i plurimi elementi indicativi della sua partecipazione al sodalizio indicati dalla sentenza impugnata alla pagina 13 e tratti sia dal compendio intercettivo che dichiarativo (è indicata come la custode di una pistola del gruppo, depositaria della refurtiva e partecipe alle riunioni di taglio operativo).
Violazione ed erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione in relazione agli artt. 133 e 81 cpv. cod. pen.
Si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di ridurre al minimo la pena inflitta per il reato associativo.
Il motivo è generico e manifestamente infondato, rinvenendosi nella sentenza impugnata congrua motivazione a sostegno del trattamento sanzionatorio inflitto per il reato associativo, essendosi fatto riferimento alla sua non trascurabile capacità a delinquere ed ai numerosi e variegati precedenti penali, anche specifici, a fronte, peraltro, dell’omessa specificazione degli elementi favorevoli che avrebbero dovuto determinare la Corte territoriale ad un’ulteriore riduzione rispetto ad una pena base stabilita in misura più prossima al minimo edittale
anziché al massimo.
Ricorso di NOME NOME (AVV_NOTAIO)
Violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo al delitto associativo di cui al capo 1) della rubrica.
Il motivo è manifestamente infondato.
Vedi motivo sub 1 in premessa.
Violazione ed erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione in relazione agli artt. 133 e 81 cpv. cod. pen.
Si lamenta che, a fronte di un motivo di appello con cui si era chiesto di ridurre al minimo la pena inflitta per il reato più grave e l’aumento per la continuazione, la Corte d’appello abbia omesso di esplicitare i criteri a sostegno del trattamento sanzionatorio.
Il motivo è manifestamente infondato.
Quanto alla pena base stabilita sul più grave delitto di rapina aggravata di cui al capo 10) della rubrica, lo scostamento dal minimo edittale – peraltro di gran lunga distante dalla pena massima di anni dieci – rinviene congrua motivazione sia nella portata di disvalore ricavabile nella descrizione del fatto, trattandosi d rapina aggravata anche dall’uso di un’arma ai danni di un supermercato, sia nella presenza di molteplici, variegati e specifici precedenti penali a cui il giudice del merito ha fatto riferimento e che hanno portato a disattendere anche l’invocata diminuzione delle pene stabilite in continuazione, peraltro in una misura assai contenuta. A tale ultimo proposito va, infatti, ribadito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (in termini, espresso da Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279770 – 01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 01; Sez. 7, ordinanza n. 540 del 9/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 51604 del 6712/2023, dep. 2024, Bengasi, non mass.; Sez. 2, n. 27877 del 16/05/2023, RAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 3, n. 22091 del 9/03/2023, Albergo, non mass.; Sez. 1 n. 7781 del 21/12/2022, dep. 2023, Liga, non mass.).
Ricorso di NOME (AVV_NOTAIO).
Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al delitto associativo di cui al capo 1) della rubrica.
Il motivo è manifestamente infondato.
Vedi motivo sub 1 in premessa.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutti gli altri capi di imputazione contestati.
Il motivo è inammissibile poiché generico.
Vedi analogo motivo sub 3 del coimputato COGNOME.
Ricorso di NOME NOME
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 35) dell’imputazione (concorso in furto aggravato).
Si lamenta la carenza di motivazione essendo la Corte d’appello pervenuta all’affermazione di responsabilità (v. pag. 15) unicamente sulla scorta di alcune intercettazioni dalle quali non si evince la certa presenza dell’imputato sul luogo del furto e non risultando idonea ad asseverarne il coinvolgimento la confessione resa nella fase cautelare volta ad ottenere un’attenuazione del vincolo restrittivo.
Il motivo è manifestamente infondato.
A fondamento dell’affermazione di responsabilità, infatti, si pone la confessione dell’imputato, pienamente riscontrata dal contenuto delle intercettazioni telefoniche a cui la sentenza impugnata ha fatto riferimento (v. pag. 15).
Quanto al rilievo della confessione che la difesa vorrebbe sminuire e che, invece, è valsa all’imputato la concessione delle attenuanti generiche, la circostanza che sia stata resa per ottenere un trattamento cautelare di minor rigore non rinviene alcun elemento processuale di conferma, né risulta seguita da ritrattazione.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 81 cpv. cod. pen.
Vedi motivo analogo sub 2 del coimputato COGNOME NOME.
Il motivo è generico e manifestamente infondato per le ragioni indicate a proposito del coimputato COGNOME NOME.
Ricorso di NOME
Violazione di legge con riferimento all’art. 648 cod. pen.
Si lamenta l’assenza di prova certa di responsabilità tratta da quattro intercettazioni intervenute tra terze persone (v. pagg. 16 e 17), il cui contenuto non è chiaro, non dimostrative di un coinvolgimento dell’imputato, che vi sia stato
un incontro con il COGNOME, quale acquirente della refurtiva piazzata dal ricorrente e che l’imputato fosse a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni.
Il motivo è generico in quanto non si confronta con le plurime fonti probatorie, tra cui la stessa ammissione dell’addebito da parte dell’imputato, poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, tra cui anche gli accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti che, sulla scorta anche delle intercettazioni intervenute tra l’imputato e colui che doveva acquistare la refurtiva, danno conto sia della disponibilità della merce rubata in capo all’imputato che della consapevolezza della sua delittuosa provenienza.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 712 cod. pen.
La censura attiene all’assenza del dolo della ricettazione: si sostiene che la mancanza di prova che il ricorrente fosse stato a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni – non ricavabile dalla circostanza che la merce oggetto di transazione fosse priva di documentazione fiscale – non consentiva di escludere l’alternativa ipotesi colposa dell’incauto acquisto.
Il motivo è manifestamente infondato.
Nella sentenza impugnata, infatti, si evidenzia come l’imputato fosse ben coinvolto non solo nel piazzare la refurtiva, bensì avesse diretti contatti con coloro che erano stati gli autori del furto. Peraltro, gli argomenti sopra evidenziati e spesi dalla sentenza impugnata a corredo dell’affermazione di responsabilità per l’ipotesi delittuosa, escludono qualsiasi intervento di riqualificazione del fatto illecito a opera della Corte di legittimità.
Ricorso di COGNOME NOME
Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al delitto associativo di cui al capo 1) della rubrica.
Vedi analogo motivo sub 1 del coimputato COGNOME.
Il motivo è manifestamente infondato.
Vedi analogo motivo sub 1 in premessa.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutti gli altri capi d imputazione contestati.
Vedi analogo motivo sub 3 del coimputato COGNOME.
Il motivo è inammissibile poiché del tutto generico per come evidenziato a proposito del coimputato ricorrente sopra indicato.
Ricorso di NOME NOME
Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione.
Si lamenta che la prova di colpevolezza sia stata tratta da fonti indiziarie aliunde, prive dei connotati dimostrativi richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen.
La censura riguarda, in particolare, gli esiti che erano stati tratti dalla registrazione intercorsa tra NOME e NOME, con riferimento all’individuazione del ricorrente nel nominato “Sorriso”, il quale avrebbe dovuto acquistare la merce rubata, priva di elementi di riscontro.
Analogamente andava confutata l’affermazione del teste di polizia giudiziaria NOME, il quale aveva riferito che la merce oggetto di furto era stata foto-ripresa durante le perquisizioni, laddove invece dagli atti emergeva che la merce non era stata né foto-ripresa, né trovata in possesso dell’imputato.
Con la conseguenza che le dichiarazioni del coimputato COGNOME NOME e le ipotesi dell’acquisto della merce regredivano al rango minore dei sospetti.
Anche l’intestazione di un numero telefonico non valeva ad assurgere a riscontro, posto che non ne era stato comprovato l’utilizzo.
Il motivo è inammissibile, in quanto, a fronte dell’indicazione di convergenti elementi a carico, ricavati dal compendio intercettivo e dall’esito degli atti di polizia giudiziaria compiuti, per come avvalorati anche dalle dichiarazioni confessorie del coimputato (che unitamente al ricorrente risultano rispettivamente coinvolti nelle fasi di acquisto e rivendita della merce di provenienza furtiva), la prospettazione difensiva si fonda su un dedotto travisamento – che appare introdotto per la prima volta in questa sede – privo peraltro delle necessarie allegazioni.
In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, condannandosi i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso, il 19/01/2024