Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9446 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9446 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Lecco il 15/11/1968
avverso l’ordinanza emessa il 25 luglio 2024 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno che ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e ad altri reati fine contestati ai capi 98), 99) e 100).
1.1. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria relativo al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene il ricorrente che lo stesso si è limitato ad approvvigionarsi dalla famiglia COGNOME di sostanza stupefacente per un periodo circoscritto a tre settimane, senza cedere detta sostanza a terzi. Manca, dunque, la prova dell’affectio societatis, nonché del perseguimento di uno scopo comune, dal momento che COGNOME, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza genetica, destinava la sostanza acquistata, non alla cessione a terzi, ma al proprio consumo personale. Sulla base dei medesimi argomenti, si censura anche la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Procuratore Generale, nel concludere per l’annullamento dell’ordinanza, ha evidenziato la presenza delle seguenti criticità nel giudizio di gravità indiziaria relativo alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1): i) il caratter temporalmente circoscritto del rapporto di fornitura; li) i quantitativi ceduti al ricorrente, che non appaiono significativi, anche sotto un profilo economico, della sua intraneità al sodalizio; iii) la valenza equivoca del solo rapporto confidenziale tra il ricorrente e NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscono, in via parallela, per la realizzazione di uno scopo comune (i profitti derivanti dallo spaccio della droga), ma anche in relazione al vincolo derivante da un rapporto continuativo di fornitura di sostanze stupefacenti in cui le parti perseguano propri interessi di profitto (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME Rv. 251574; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Beraj, Rv. 208231). Né la diversità di scopo personale o la diversità dell’utile che i singoli partecipi s propongono di ricavare, né l’eventuale contrasto di interessi economici sono, infatti, ostativi alla configurabilità e persistenza del vincolo associativo.
Va, tuttavia, chiarito che non ogni rapporto di fornitura implica automaticamente l’adesione al programma associativo e l’inserimento nell’assetto organizzativo del sodalizio.
Ciò che, infatti, determina il salto di qualità del rapporto di fornitura da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici della configurabilità delraffectio societatis”, quali, in particolare, la durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell’approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259881).
Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della “novazione” del rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attravers le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, assuma le connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato.
Peraltro, come già affermato da questa Corte, non si richiede che tale rapporto di fornitura sia anche connotato da esclusività (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/1.012015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764).
Con riferimento all’elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e che l’acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.
Si è, infatti, affermato che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale d determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).
Solo a tali condizioni è, dunque, possibile proiettare il singolo atto negoziale di esecuzione del rapporto sinallagmatico di fornitura oltre la sfera dell’attività individuale, per sussumerlo nell’ambito di un rapporto societario, quale elemento costitutivo della complessiva ed articolata struttura organizzativa di cui costituisce, analogamente a quanto accade nell’ambito delle organizzazioni complesse, lecite o illecite, una sorta di «ramo di azienda» che, benché dotato di una propria autonomia organizzativa e gestionale, concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Va, pertanto, ribadito che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719).
L’ordinanza impugnata, compiendo sostanzialmente un salto logico, ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio sulla base del solo dato relativo alla reiterazione della fornitura, in un arco temporale piuttosto circoscritto, e della sua relazione con NOME COGNOME Siffatti elementi fattuali, sebbene rilevanti ai fini della valutazione del quadro gravemente indiziario in ordine ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, appaiono inidonei a rivelare, nei termini di qualificata probabilità propri del giudizio cautelare, una partecipazione del ricorrente al sodalizio. Il Tribunale, infatti, ha omesso di verificare se il rapporto di fornitura presenti una o più delle connotazioni, esemplificativamente indicate nel precedente paragrafo, che consentano di ritenere che nella fattispecie in esame vi è stata una trasformazione del rapporto sinallagmatico, esterno al sodalizio, in un rapporto di carattere societario.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Il Giudice del rinvio, attenendosi ai principi di diritto affermati nel par. 2., dovrà illustrare gli elementi dimostrati dell’adesione del ricorrente alla “societas sceleris” e, in particolare, della possibilità
di qualificare il rapporto di fornitura di sostanza stupefacente quale consapevole e volontaria attuazione del programma associativo e cooperazione alla permanenza in vita del consorzio criminale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensare,