Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2709 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2709 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Mileto il 13/12/1975: avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale della libertà di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha confermat misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le inda ini preliminari del Tribunale di Catanzaro a NOME COGNOME in relazione ai reati ex artt. 73, comma 4 (capi 14 e 20), e 74 (capo 1) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 come descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati ex art. 73 d.P.R. cit. perché l’affermazione, contenuta nelle conversazioni intercettate, che la sostanza trafficata era di cattiva qualità («erba brutta» , potendo comunque trovare un mercato, lasca dubbio che essa avesse un effetto drogante. (4u)
2.2. Con il secondo motivo, si adducono violazione di legge e vizio della motivazione sull’esistenza dell’associazione per delinquere fondata sulle risultanze del procedimento penale denominato «RAGIONE_SOCIALE», non ancora definito con sentenza irrevocabile, senza fornire una adeguata motivazione della adesione alla ricostruzione della vicenda effettuata in tale sentenza.
2.3. Con il terzo motivo, si adducono violazione di legge e vizio della motivazione sulla mancata riqualificazione ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 delle condotte oggetto del capo 1) perché dai dati acquisiti non emerge che COGNOME agisse non solo a vantaggio di NOME COGNOME nello spaccio della droga ma anche per i fini della associazione per delinquere.
2.4. Con il quarto motivo, si adducono violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione ex artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. cit. delle condotte oggetto delle imputazioni, nonostante che siano emerse la scarsa qualità della sostanza trafficata (della quale non è stato individuato il principio attivo), l’esiguità delle cessioni e la mancanza di una organizzazione delle attività, in realtà frutto di intese estemporanee.
2.5. Con il quinto motivo, si adducono violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità dell’aggravante della transnazionalità, perché non emerge il coinvolgimento di una gruppo organizzato operante in più Stati, né, tantomeno, la consapevolezza di Bertone di rapporti con soggetti operanti all’estero.
2.6. Con il sesto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante il decorso di un significativo lasso di tempo rispetto ai fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso – che non contesta l’esistenza delle cessioni di marijuana oggetto del capo 14, ma la natura drogante della stessa – e il quarto – con il quale si assume la lieve entità delle condotte – sono manifestamente infondati.
Infatti, il Tribunale – sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità – ha argomentato che la capacità drogante della marijuana emerge dal contesto, poiché risulta che la stessa poteva comunque
trovare un mercato, sebbene di fatto fosse vendibile a un prezzo inferiore alla media; inoltre, ha richiamato i contenuti delle conversazioni intercettate nelle quali viene precisato che «tolti i semi la cosa “sballa”» (p. 4-5).
Nella ordinanza si argomenta implicitamente circa la non lieve entità dei fatti, così da escludere la qualificabilità delle condotte ex art. 73, comma d.P.R. cit., evidenziando: i contatti fra COGNOME e soggetti siciliani inseriti nel traffico sostanze stupefacenti, la lunga trattativa concernente il trasporto, da parte del ricorrente, di un «cospicuo quantitativo di marjuana», la capacità di COGNOME di superare i molti controlli da parte dei Carabinieri, la sua esplicita ammissione (desunta dalle conversazioni ) di gestire un affare riguardante «sedici pacchi» di droga (p. 4-6).
Il secondo, il terzo e il quinto dei motivi di ricorso sono parzialmente fondati nei termini che seguono.
I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l’applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili o da ordinanze di custodia cautelare emesse in un diverso procedimento penale, senza che ciò comporti violazione dell’art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari (Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283765; Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276342).
Tuttavia, occorre che nel provvedimento cautelare sia sviluppata una motivazione circa le ragioni per le quali da tali provvedimenti si ritiene di ricavare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato.
Invece, nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha evidenziato la capacità del sodalizio di approvvigionarsi della droga e di commercializzarla, con una solidarietà fra gli indagati che dimostrerebbe la loro consapevolezza di fornire apporto a una strettura organizzata (p. 9) e, per quel che riguarda COGNOME, la piena coscienza dei meccanismi di azione del gruppo, tanto da concludere che, nell’ambiente criminale, la sua figura era comunemente associata a quella di COGNOME e entrambi veniva considerati come riscossori dei proventi dello spaccio fungibili fra loro (circostanze pertinenti al riguardo sono analizzate e richiamate nelle p. 910 dell’ordinanza). In particolare, il Tribunale ha osservato che dalle conversazioni intercettate si ricava che COGNOME, in presenza di altri interlocutori, menzionò espressamente COGNOME come suo braccio destro (p. 11) e che questi intervenne per risolvere un contrasto interno al gruppo concernente una cessione (capo 21) in cui era coinvolto il sodale COGNOME e consigliò i coimputati su vari aspetti della
gestione dello spaccio (p. 12) Inoltre, il Tribunale ha escluso che COGNOME potesse organizzare un affare considerevole in una Regione (la Sicilia) diversa da quella di origine senza l’appoggio di una organizzazione in grado di tutelarlo, di procurare la sostanza stupefacente e di fornirgli le risorse economiche necessarie per l’acquisto (p.6).
Tuttavia, questa motivazione, non incongrua in relazione alla partecipazione di COGNOME a un reato associativo, non dà specificamente conto della esistenza di una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. cit.
Quel che manca è un espresso richiamo ai contenuti dei provvedimenti sulla base dei quali è data per presupposta l’esistenza di una siffatta associazione per delinquere e una esplicitazione delle ragioni per le quali essi sono ritenuti recepibili; questa carenza vale pure circa la configurabilità dell’aggravante della transnazionalità.
Ne deriva che anche la motivazione concernente la sussistenza delle esigenze cautelari (oggetto del sesto motivo di ricorso) dovrà essere rivisitata alla luce degli esiti della richiesta integrazione della motivazione. Infatti, nel provvedimento impugnato il Tribunale ha sviluppato la sua argomentazione richiamando le presunzioni legislative in materia e evidenziando una ampia rete di rapporti personali e economici intessuta con i capi e i partecipi della associazione e l’assenza di elementi di valutazione che provino un effettivo allontanamento dal gruppo – su questa base escludendo che gli arresti domiciliari con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo basterebbero a recidere i rapporti con l’ambiente criminale – dando per presupposta l’esistenza di una associazione per flThtiir 494, 2 che va, invece, specificamente argomentata.
3 , Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio sulla base deeprincipio prima espresso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen..
o NOME Manda alla cancelleria per gli Iltiladempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, .. (22 disp. att. cod. proc. pen.
Cosi decisa il 24/10/2024