Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5491 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5491  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Paola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Catanzaro il 25/05/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 25/05/2023 il Tribunale della libertà di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 62) e per episodi di acquisto di cocaina da COGNOME NOME da destinare allo spaccio (capi 105 e 105·bis), in ordine ai quali conferma lié il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 222-(
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo con un unico articolato motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente nel sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti, nonché in ordine ai reati di acquisto di sostanza stupefacente nonché in punto(esigenze cautelari.
Sotto un primo profilo argomenta a ricorrente che dalle risultanze degli atti investigativi non emergerebbero elementi gravemente indizianti la partecipazione di COGNOME NOME NOME sodalizio criminoso di cui al capo 62). Le intercettazioni telefoniche nulla proverebbero in merito al carattere dell’accordo criminoso asseritamente intercorso tra il COGNOME e tutti gli altri sodali. Dall’analisi del qu indiziario relativo ai capi 105) e 105- bis) risulterebbe evidente che la condotta contestata al COGNOME era circoscritta ad un arco temporale oggettivamente limitato e segnatamente da maggio 2019 a maggio 2020 a fronte di un’indagine articolata e di una contestazione del reato associativo. Mancherebbe una motivazione in relazione alla sussistenza di uno stabile vincolo di appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso atteso che la condotta partecipativa deve avere tendenzialmente natura permanente o quantomeno stabile. Sulla questione la giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato che la serialità dei presunti scambi di sostanze droganti costituenti oggetto di numerosi reati fini contestati non comporta l’automatica sussistenza di una di una partecipazione ad una compagine associativa dedita al traffico di stupefacenti. Nel caso in esame le predette operazioni di cessione, di cui ai capi 105)e 105-bi non potrebbero considerarsi quale elemento che possa fare da collante tra l’indagato e la più ampia e presunta associazione dedita al narcotraffico. Al più ricorrerebbe un’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato attesa proprio la diversa natura dell’accordo. Sotto altro profilo difetterebbe la gravit indiziaria anche in relazione alle singole contestazioni di acquisto di sostanza stupefacente di cui ai capi 104 e 105-bis) rispetto aLqualci., ‘ ‘ la motivazione sarebbe apodittica. Il Fr ibunale non avrebbe spiegato, in assenza di elementi dimostrativi della destinazione illecita della droga, quali sarebbero le considerevoli quantità di stupefacenti, con quale frequenza esse sarebbe stata acquistata dal COGNOME e poi rivenduta, né vi sarebbe alcune indicazioni sul tipo di sostanza stupefacente né sul suo quantitativo. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Infine, in punto esigenze cautelari il rribunale del riesame avrebbe ravvisato la propensione al delitto ed una marcata pericolosità senza indicare gli elementi sulla base dei quali tale giudizio sarebbe stato formulato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso appare manifestamente infondato e in parte anche generico.
Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell’8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abb dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza dell’argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460).
Giova rilevare preliminarmente come, secondo la contestazione posta a base della cautela e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, all’indagato sia contestata la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 della legge sugli stupefacenti con lo specifico ruolo di acquirente continuativo di cocaina da COGNOME NOME (capi 105 e 105-bis ) e di rivenditore dello stupefacente fornito dai vertici (cfr. pag. 4), nonché il ruolo di agent per la riscossione del provento RAGIONE_SOCIALE cessioni per conto del gruppo (cfr. pag. 4).
Tanto premesso, con riguardo alla configurazione della partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 legge stup, deve essere rammentato che, come questa Corte di legittimità ha più volte affermato inZ la veste di partecipe ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1.012015, Nappello, Rv. 265764). Il reato associativo, specie con riferimento all’attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura
anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell’utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell’ipotesi in cui gli acquirenti /che poi reimmettono le sostanze al consumo / siano mossi dalla esclus·va finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitu31~:’ e i venditori, mossi dall’intento di smerciare a fine di pro la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all’acquisto da parte dei compratori.(con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell’intera attività criminale) che poi reimmettono la sostanza al consumo (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646). In tale contesto assume rilievo, come affermato da Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, n (può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico RAGIONE_SOCIALE transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719).
4. Ciò posto, la condotta partecipativa del COGNOME è stata ritenuta proprio in ragione della circostanza che egli fosse stabile acquirente di cocaina da COGNOME NOME, come risulta dalla contestazione dei reati scopo di cui ai capi 105) e 105-bis), da maggio 2019 a febbraio 2020, da cui emerge il continuativo acquisto di cocaina destinata alla rivendita, che è stato ritenuto indicativo dall’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile, oltre che dalla stabilità dell’approvvigionamento, anche dal ruolo assunto dal predetto quale agente riscossore per conto del gruppo (cfr. pag. 4) 1 1à dove l’ordinanza impugnata riporta la conversazione registrata in cui a fronte della consegna della somma di C 600,00 da parte del COGNOME, il COGNOME, all’esito del conto, esclama «questi sono seicento», da cui l’attribuzione di un ruolo di fiducia assunto dal COGNOME il quale maneggia rilevanti somme di denaro provento dello spaccio e le consegna al gruppo, dimostrando così la sua adesione al progetto criminoso, da cui l’ulteriore dimostrazione di una rilevanza obiettiva che l’acquirente COGNOME riveste per il sodalizio criminale e il superamento del rapporto sinallagmatico contrattuale.
Si tratta di una motivazione immune da rilievi di illogicità anche con riguardo ai delitti scopo di cui ai capi 105ì e 105-bis rispetto la quale la censura appare anche
priva di specificità estrinseca là dove non si confronta con il ruolo di agente per la riscossione attribuito all’indagato e contesta genericamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate.
Nonostante siano stati registrati contatti con il solo COGNOME, il fatto che i COGNOME fosse consapevole di partecipare al sodalizio capeggiato dal COGNOME emerge, in termini di gravità indiziaria, dal contenuto della conversazione n. 128958 tra quesdr e il COGNOME (riportata a pag. 4 dell’ordinanza impugnata e a pag. 81 dell’ordinanza genetica) nella quale quest’ultimo riferiva al COGNOME che tale NOME (COGNOME NOME) lo avrebbe rifornito (capo 105 bis) elemento questo significativo della cooperazione di altri soggetti nell’attività illecita e, dunque, la consapevolezza di partecipare co altri al sodalizio criminoso e non di concorrere nel reato continuato di cessione con il COGNOME.
 Il motivo concernente le esigenze cautelari, è inammissibile, perché generico, nella parte in cui omette qualsivoglia confronto argomentativo con la motivazione dell’ordinanza impugnata, e manifestamente infondato.
Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la ‘doppia’ presunzione relativa di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che al COGNOME è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, sicchè già il titolo genetico aveva ritenuto sussistenti elementi per ritenere la prova contraria alla presunzione di adeguatezza della misura cautelare che ora viene genericamente contestata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 22/11/2023