Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30517 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 18.1.2024 applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 1) della rubrica concernente la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico con sede e basi logistiche in Catanzaro facente capo a COGNOME NOME e COGNOME NOME con il ruolo di partecipe ed in relazione al capo 72) della rubrica concernente la partecipazione ad un’associazione RAGIONE_SOCIALE per delinquere RAGIONE_SOCIALE (previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod.pen.) finalizzata alla detenzione ed alla cessione di armi da guerra e di armi comuni con l’incarico di spostare materialmente le armi da un luogo di occultamento ad un altro nonché per i reati fine in tema di stupefacenti di cui ai capi 73), 74), 75), 77) e 78).
L’ipotesi accusatoria formulata nell’originaria ordinanza cautelare era quella della sussistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffico attivo nel settore dell sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish con sede e basi logistiche per il deposito, la custodia e l’occultamento nella zona nord di Catanzaro con attività di vendita e di approvvigionamento e rivendita ad opera degli stessi organizzatori/promotori, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, operante stabilmente nel tempo ed in particolare modo nel 2021, 2022 e tuttora permanente.
A detto sodalizio se ne affiancava un altro finalizzato alla detenzione ed alla cessione di armi da guerra e di armi comuni, promosso ed organizzato da COGNOME NOME il quale aveva rapporti stabili con le cosche di ‘RAGIONE_SOCIALE interessate all’acquisto delle armi la cui operatività veniva attestata da una serie di sequestri di armi e munizioni.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.
Con detto motivo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione di cui all’art. 74 d.p.r.r. n. 309 del 1990 di cui al capo 1) della contestazione.
Si assume che l’ordinanza impugnata fonda la prova dell’affectio societatis da parte del ricorrente facendo riferimento ad elementi quantomeno neutri o ad interpretazioni erronee di dati investigativi non indicativi della sussistenza d gravi indizi a carico del ricorrente che vadano oltre la partecipazione estemporanea ad un singolo episodio.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato.
Va premesso che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione , delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare , la sussistenza un lato, la congruenza e la coordinazione logic:a dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concluden dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione come nel caso in esame – sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
Ebbene nel caso di specie, pur censurando il ricorrente la sola partecipazione all’associazione di cui al capo 1) della contestazione, va premesso che l’ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito la sussistenza del sodalizio criminoso de quo al cui vertice vi era COGNOME NOME. E’ stata del pari ravvisata l’esistenza di
una gerarchia all’interno del gruppo i cui capi sceglievano i luog occultamento della sostanza ed il controllo continuo sugli acquirenti spacciat gestendo i rapporti debito/credito con l’attribuzione ai sodali di un ruolo preciso.
Quanto alla partecipazione del RAGIONE_SOCIALE al sodalizio finalizzato allo spacci stupefacenti, l’ordinanza impugnata con motivazione logica e puntuale h ricostruito il ruolo del medesimo sulla scorta del contenuto di intercetta (segnatamente in data 21 e 22 e 25 ottobre 2022) da cui si evince che COGNOME stavano organizzando un modo per spostare ed occultare alcuni bidon nei quali vi erano nascosto oltre ad armi anche narcotico concordando sul necessità di farlo intervenire in tale operazione.
Risulta poi un successivo incontro del Le COGNOME con il COGNOME per poi allontana bordo di un veicolo condotto dal medesimo Le COGNOME; in tale occasione lo stesso lamentava della congiuntura negativa per l’associazione verosimilmente a caus delle indagini in corso.
Sulla base di tali elementi probatori, ed in particolare sulla base del con inequivoco del compendio intercettivo, il Tribunale del riesame ha quindi ritenu con motivazione esente da aporie logiche che il Le COGNOME, ben lungi dallo svolg un mero ruolo gregario, come sostenuto dalla difesa dell’indagato, in qua deputato dal COGNOME solo all’occultamento dello stupefacente, fosse inv pienamente consapevole delle dinamiche dell’associazione confrontandosi con i vertici circa le sorti della medesima e da costoro incaricato di de incombenze relative all’ubicazione del narcotico nella disponibilità medesima.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento del spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 20.6.2024