Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7253  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/08/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per gli imputati l’AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo
nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 Con ordinanza del 10/08/2023, il Tribunale di Potenza rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza del 19/07/2023, con la quale era stata applicata nei confronti dei predetti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
GLYPH
COGNOME NOME propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 273-29W – 53-74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.
Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto COGNOME NOME, in termini di gravità indiziaria, partecipe (con ruolo di organizzatore del sodalizio) della associazione criminosa facente capo al figlio COGNOME NOME con argomentazioni apodittiche e stereotipate, dando rilievo ai reati-fine contestati ai capi 40) e 41) dell’imputazione e senza nulla considerai:e in ordine alla .3k)D consapevolezza del ricorrente dell’inserimento delle condotteld3propnoriglio, col quale egli interagiva, in un più ampio fenomeno associativo; il Tribunale, dunque, aveva confuso la consapevolezza del ricorrente degli affari illeciti condotti dal Q, 4Abt3 pr (jJ figlió+icon la consapevolezza dell’esistenza di un’associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti facente capo al medesimo familiare; neppure erano state evidenziate concrete attività funzionali poste in essere dal ricorrente apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all’esistenza ed al rafforzamento dell’associazione, ponendosi i reati-fine contestati come episodi estemporanei posti in essere in ragione della materiale impossibilità per il COGNOME NOME di provvedervi; l’apporto causale di COGNOME NOME risultava al più circoscrivibile ad una sorta di connivenza o ad una ipotesi eli favoreggiamento personale. 7.6/
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. e T vizio di motivazione.
Argomenta che il pericolo di reiterazione criminosa deve essere concreto ed attuale e che nell’ordinanza impugnata non erano state evidenziati elementi concreti dimostrativi della possibilità di commissione di condotte analoghe a quelle contestate, emergendo, invece, l’estemporaneità delle condotte contestate ai capi
40) e 41) ed il breve lasso temporale (7 mesi) che aveva visto coinvolto il ricorrente.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 275 comma 3-bis cod.proc.pen.
Argomenta che il Tribunale non aveva specificamente argomentato in ordine al carattere di adeguatezza della misura cautelare applicata, rimarcando che, pur in presenza di reati di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen , / quando ricorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura ed i fatti contestati in via provvisoria all’indagato, il Giudice ha l’obbligo di indicare elementi di fatto idonei a dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari; inoltre, il Tribunale era rimasto silente in ordine alle ragioni per le quali al COGNOME non poteva essere applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275, comma 3-bis, cod.proc.pen.
GLYPH
COGNOME NOME propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 273-292 e 73-74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.
Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto COGNOME NOME, in termini di gravità indiziaria, partecipe (con ruolo di organizzatore del sodalizio) della associazione criminosa facente capo al fratello COGNOME NOME con argomentazioni apodittiche e stereotipate, dando rilievo ai reati fine contestati ai capi 42) e 43) dell’imputazione e senza nulla considerare in ordine alla consapevolezza del ricorrente dell’inserimento delle condotte del proprio familiare, col quale egli interagiva, in un più ampio fenomeno associativo; il Tribunale si era limitato a richiamare quali elementi indiziari la circostanza che in un paio di occasioni il ricorrente si era reso disponibile ad assecondare le richieste avanzategli dal fratello; non erano state evidenziate concrete attività funzionali poste in essere dal ricorrente apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all’esistenza ed al rafforzamento dell’associazione, ponendosi i reati-fine contestati come episodi estemporanei posti in essere in ragione della materiale impossibilità per il COGNOME NOME di provvedervi; l’apporto causale di COGNOME NOME risultava al più circoscrivibile ad una sorta di connivenza o ad una ipotesi i favoreggiamento personale.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 274 1 lett. c) cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che il pericolo di reiterazione criminosa deve essere concreto ed attuale e che nell’ordinanza impugnata non erano stat 4 evidenziati elementi concreti dimostrativi della possibilità di commissione di condotte analoghe a quelle contestate, emergendo, invece, che le condotte contestate ai capi 42) e 43) erano
estemporanee, limitate nel tempo ed esplicazione della sola volontà di agevolare o favoreggiare il fratello; non era statq considerata, inoltre, la circostanza che COGNOME NOME era incensurato e che la vicenda che aveva visto coinvolto il predetto si collocava in un lasso temporale limitatissimo.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 275 comma t 3-bis l cod.proc.pen.
Argomenta che il Tribunale non aveva specificamente argomentato in ordine al carattere di adeguatezza della misura cautelare applicata, rimarcando che, pur in presenza di reati di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. quando ricorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura ed i fatti contestati in via provvisoria all’indagato, il Giudice ha l’obbligo di indicare elementi di fatto idonei a dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari; inoltre, il Tribunale era rimasto silente in ordine alle ragioni per le quali al COGNOME non poteva essere applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275, comma 3-bis, cod.proc.pen.
La difesa dei ricorrenti ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Il primo motivo dei ricorsi è manifestamente infondato.
Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato 04 / tuttavia / consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de líbertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incolpato,
ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il sí. requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma iFiTentrbis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi h , criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma… kg3TIdT«, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la p ecisione e la concordanza degli indizicome si desume dall’art. 273, comma -bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame
(Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
Nella specie, il Tribunale riteneva sussistenti la gravità indiziaria in ordine ai reati contestati (capi 1, 40 e 41 con riferimento alla posizione di COGNOME NOME e capi 1, 42 e 43 con riferimento alla posizione di COGNOME NOME), evidenziando, che le complessive risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell’esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Matera, capeggiata da COGNOME NOME, ed il consapevole ruolo partecipativo di COGNOME NOME, padre di COGNOME NOME, e COGNOME NOME, fratello di COGNOME NOME, quali soggetti stabilmente inseriti nel sodalizio criminoso, con · i ruoli di “organizzatori”.
In particolare, venivano valorizzati i seguenti elementi di fatto, comprovanti lo svolgimento da parte degli indagati di attività funzionali, apprezzabili come consapevole, effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione: cooperazione di COGNOME NOME con il figlio NOME sia nelle attività di recupero dei crediti relativi alle cessioni di stupefacenti sia nell’imparti ordini ad altri sodali inerenti la cessione ed il trasporto delle sostanze stupefacenti, agendo anche quale suo sostituto ed alter ego nei periodi di sua momentanea assenza ed occupandosi della complessiva contabilità del gruppo criminale; cooperazione di COGNOME NOME con il fratello NOME sia in plurime attività di recupero dei crediti legati alle cessioni di stupefacenti con relative intimazioni / sollecitate dal fratello, al puntuale adempimento dei pagamenti stabiliti sia in attività di assistenza economica ai sodali tratti in arresto; gravità indiziaria i relazione ai reati-fine contestati (pp da 20 a 214 dell’ordinanza impugnata).
La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto.
Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figura dell’associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti assunti o affidati – parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R. n. 309 del 1994ex art. 73, preordinati alla cessione o al traffico di droga.
La prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della drog le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma
criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep. 16/03/2001, Rv. 218731); per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento storico (Sez.3, n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 – 01; Sez.4, n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 – 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692 -01);inoltre, l’elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez.1, n. 43850 del 03/07/2013, Rv.257800; Sez.4, n.45128 del 11/11/2008 Rv.241927). E si è anche precisato che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez.6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv.282122 – 01).
Va, infine, ricordato che questa Corte ha affermato il principio, che va condiviso, secondo cui, in tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui il quale rivest«dil rupi° anche non dall’inizio CADO 2.9K vva to dell’associazione ed anche in unione ad altri GLYPH or inar GLYPH st ‘vita degli associati ed assicur4a la funzionalità delle strutture di cui il sodalizio si compone, senza necessità che detto ruolo sia svolto con riferimento all’associazione nella sua interezza (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 – 02; Sez.1, n.47741 del 29/11/2017, dep.19/10/2018, Rv.274369 – 01).
A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure proposte si appalesano manifestamente infondate ed orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
Del tutto destituita di fondamento è, poi, la deduzione difensiva, secondo cui cem %Ai ),.-i fatti emersi configurerebbero una GLYPH Vvinon punibile o un favoreggiamento personale.
Va ricordato che la connivenza non punibile postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale
alla realizzazione del reato; inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità del favoreggiamento con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, come l’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, pur non esclusa detta configurabilità quando detta permanenza sia ancora in atto, è tuttavia necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell’attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato associativo (Sez 6 n. 33753 del 25/05/2023, Rv.285152 – 01; Sez.6, n. 27720 del 05/03/2013, Rv.255622 – 01; Sez. 1, n.6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Rv. 229990).
Nella specie, come già rilevato, è emersa, in termini di gravità indiziaria, una condotta consapevole di effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione, incompatibile con le diverse qualificazioni del fatto invocattkdai ricorrenti.
I motivi secondo e terzo dei ricorsi, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono, del pari, manifestamente infondati.
Va ricordato che la disciplina di cui all’art. 275, comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all’ar d.P.R. n. 309/1990 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) che comporta che deve considerarsi esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall’art. 274 cod.proc.pen ed alla scelta della misura (quomodo della stessa).
In prese a di tali reati, cime rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. ‘ GLYPH c.,2 ah hrup. sentenza 2 1 del GLYPH 1 GLYPH i Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione che si Qduce nell’onere di dar semplicemente atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l’indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l’obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.
E questa Corte ha precisato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma AVV_NOTAIO stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen. e che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma terzo, cod. proc pen. / detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv.
282004 – 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020, dep.04/01/2021, Rv.280248 – 01; Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv.279470 – 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, dep.11/02/2016, Rv.265986 – 01).
Nella specie, il Collegio cautelare ha ritenuto non vinte le presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, evidenziando anche, a conferma, plurimi elementi di fatto dimostrativi di una attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma primo lett. c) cod.proc.pen. e della adeguatezza della misura applicata, richiamando non solo la gravità delle condotte criminose contestate ma anche il ruolo di assoluto rilievo svolto dagli indagati nel contesto associativo; ha anche rimarcato che una misura detentiva di minore portata o non detentiva sarebbe inidonea sotto il profilo cautelare, essendo indispensabile isolare gli indagati dall’ambiente criminale in cui hanno operato e valutato specificamente l’inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, misura insufficiente a scongiurare il protrarsi dei contatti con ambienti criminali.
In tal modo, il Tribunale ha assolto all’obbligo motivazionale, in coerenza con i principi di diritto suesposti, con diffuse argomentazioni, congrue e logiche, che si sottraggono al sindacato di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 22/11/2023