Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27880 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME in Albania il 12/06/1986; avverso la sentenza del 11 novembre 2024 della Corte d’appello di L’aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato, ma escludendo la recidiva, la condanna inflitta a NOME COGNOME dal Tribunale di L’ Aquila per i reati ex artt. 73 (capi O e P) e 74 (capo A) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nell’ imputazione.
Nel ricorso e nelle successive note difensive presentati dal difensore di Roci si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel desumere la partecipazione di COGNOME alla associazione per delinquere dalla sua supposta collaborazione con il promotore e organizzatore NOME COGNOME senza indicare un contributo concreto attuale del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel ravvisare una attività di intermediario nello smistamento della sostanza
stupefacente travisando i contenuti delle conversazioni intercettate concernenti la fornitura di 10 sim card a Bimi e di quelle relative alla ricezione di tre chili di eroina, nonostante che la cessione della droga non sia stata osservata dagli inquirenti. Su queste basi di esclude sia la commissione dei reati-fine che la volontà di partecipare alla associazione da parte di Roci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati
Circa il primo motivo di ricorso deve rilevarsi che n on è contestata l’ esistenza della associazione ma la partecipazione di Roci alla stessa.
Al riguardo, la Corte di appello ha escluso che COGNOME abbia soltanto collaborato con COGNOME senza partecipare alla associazione e ha specificamente ricostruito le condotte denotanti un apporto effettivo e costante alla associazione (p. 4) sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non evidenziate nel ricorso.
Circa il secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte di appello ha efficacemente evidenziato i contenuti della conversazione in cui COGNOME indica a COGNOME gli affiliati con i quali, nel caso in cui COGNOME fosse stato arrestato, COGNOME avrebbe potuto collaborare per proseguire l’attività criminale (p. 5).
Da quanto precede deriva che il ricorso risulta inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen ., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2025