Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22450 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 25/08/1975
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME LuigiCOGNOME ha annullato l’ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 14 novembre 2024 limitatamente alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11-quater cod. pen., nel resto confermando il provvedimento con cui era stata applicata all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione del delitto di partecipazione ad un’associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l’istanza con cui la difesa dello COGNOME aveva richiesto l’annullamento dell’ordinanza gravata, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine – per lo più compendiatasi in intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di videosorveglianza, attività di perquisizione e sequestri – che ha consentito di ritenere comprovata l’esistenza e l’operatività di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante nel centro storico e sul lungomare di Crotone, avente al vertice COGNOME NOME che, benché ristretto agli arresti domiciliari, aveva organizzato e diretto una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish e cocaina) avvalendosi della collaborazione di propri familiari e di soggetti esterni, tra cui COGNOME Luigi.
Tale ultimo, in particolare, per come ritenuto dall’esame di plurimi dialoghi intercettati, è risultato essere organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, agendovi in qualità di spacciatore, e quindi provvedendo alla diretta cessione dello stupefacente per conto del sodalizio con la prospettiva di ottenere significative prospettive di guadagno. La droga era stata talora ceduta a credito all’indagato, al fine di favorirne il successivo smercio, in tal caso ricevendo direttive sulla gestione dell’attività di spaccio e sul prezzo da praticare, perfin venendo rimproverato, talvolta, dal COGNOME per le difficoltà incontrate nel recupero dei proventi derivanti dalla cessione dello stupefacente. Il COGNOME, inoltre, quando privo di stupefacente, aveva indirizzato i propri clienti direttamente dallo COGNOME, rassicurando questi ultimi che da lui avrebbero ricevuto il medesimo trattamento economico.
Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento parzialmente reiettivo, confermando l’applicazione della più grave misura
custodiale, osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e della sua cointeressenza con personaggi connotati da particolare spessore criminale, in una struttura associativa professionalmente dedita all’illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite, altresì tenuto conto dei precedenti specifici da cui lo Stumpo risulta gravato.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME LuigiCOGNOME a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 74, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentando l’insussistenza della sua affectio societatis, e quindi della prova della sua conoscenza della partecipazione di COGNOME NOME – unico con il quale aveva avuto rapporti – ad un’organizzazione dedita al narcotraffico, né della propria coscienza e volontà di concorrere, in qualità di partecipe, a tale struttura criminale.
Non vi sarebbe prova, inoltre, di un suo continuo e costante approvvigionamento della sostanza stupefacente smerciata dal sodalizio, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo.
Il limitato arco temporale di svolgimento dei fatti, pari a soli due mesi, e la non cospicua attività di cessione svolta in favore di terzi, riguardante droga di valore pari a soli euro 880,00, non potrebbe comprovare, comunque, la ricorrenza di nessuna sua adesione pattizia al sodalizio criminoso.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed infatti, le doglianze espresse dallo COGNOME risultano palesemente reiterative di identiche censure sottoposte all’esame del Tribunale del riesame, e da questo rigettate con argomentazione congrua e giuridicamente corretta.
2.1. In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di
diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione d fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circos esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/20 COGNOME, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controll legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vi indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rien nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, in circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussi dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo h determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, t tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438-01).
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verif un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’a valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanz provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzam del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la con dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione – come nel cas esame – sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circos esaminate dal giudice di merito.
2.2. Orbene, nel caso di specie le doglianze eccepite dallo Stumpo risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni circa la sussistenza gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 199 partecipazione dell’indagato al sodalizio criminoso, così come accertate Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.
Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.
Ed infatti, l’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto da ricorrente, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, e in part
delle emergenze procedurali scaturite da numerose captazioni telefoniche ambientali, da cui è stato possibile evincere come lo Stumpo fos organicamente inserito, in qualità di pusher, nell’associazione per delinquere gestita da COGNOME NOME, dedita all’espletamento dell’attività di spacc territorio del crotonese.
Gli indicati aspetti hanno trovato molteplici riscontri indiziari e assumendo, in proposito, fondante rilievo le circostanze, adeguatamen valorizzate dai giudici del riesame, per cui lo COGNOME, alla stregua dai cont delle conversazioni intercettate, avesse agito per conto del sodalizio capegg dal COGNOME, provvedendo alla diretta cessione della sostanza stupefacente con prospettiva di ottenere significative prospettive di guadagno, peraltro con fa di prendere anche la droga a credito per il successivo smercio, pr acquisizione di direttive in ordine alla gestione dell’attività di spaccio e su da praticare. Lo Stumpo, inoltre, era stato anche talvolta rimproverato dal Ri per avere incontrato difficoltà nell’attività di recupero dei proventi derivan cessione della droga, e verso di lui erano stati alle volte indirizzati dall Riggio i propri clienti, quando sprovvisto di droga, sempre rassicurandoli sul che avrebbero ricevuto il medesimo trattamento economico.
Alla stregua di tali aspetti, allora, i giudici del riesame hanno evincere, con argomenti logici ed esenti dai prospettati vizi, come il preve avesse avuto uno stabile e duraturo rapporto di collaborazione con gli componenti dell’associazione dedita all’espletamento dell’attività di narcotraf in essa ricoprendo il ruolo di pusher, come contestatogli nel capo di incolpazione ascrittogli.
Il compendio probatorio in atti, quindi, ha consentito al Tribunale pe riesame di desumere l’inequivoca ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziar gravante a carico del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al sodal criminoso, evidenziato con motivazione del tutto logica e congrua, immune dall censure dedotte, e comunque da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.
Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi c motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del r delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presie all’apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l’emissione mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza po attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di me
Conclusivamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha rappresentato l sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi e assolutamente
plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.
4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2025
Il Consigliere estensore
3;si ente