Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4606 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4606 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Cosenza il 18/07/1965
avverso la ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del rico
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 9 febbraio 2024 dal Giudice per le indagi preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME al quale è s applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui a (artt. 74, 80, comma 1 lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416, 416cod. pen.) in relazione alla partecipazione a due associazioni per delinquere prima finalizzata al traffico di stupefacenti all’interno del carcere di Catanz seconda finalizzata alla realizzazione di delitti di cui all’art. 391-ter e 319 c introducendo nello stesso carcere dispositivi telefonici, sim card e schede telefoniche intestate fittiziamente a terzi; nonché ai reati di cui ai capi 110, 391-ter cod. pen.), 30 ( artt. 110, 391-ter cod. pen.) e 38 (artt. 1 pen., 73 d.P.R. n. 309/90).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore d NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e vizi motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al soda avente ad oggetto il traffico di stupefacenti, essendo stati considerati a pro i medesimi elementi posti a base della intraneità all’altro sodalizio e considerare la unicità dell’episodio sub capo 38, laddove provato.
Non vi è alcun elemento, al di là del pregiudizio fondato sul rapporto con figlia NOME, che sostanzi la ritenuta partecipazione associativa. Peraltro, an compendio captativo posto a base della ipotesi sub capo 38, risulta oggetto di una forzatura interpretativa facendo verosimile riferimento ad un apparecch telefonico e non potendosene desumere la diversa natura da quanto poi rinvenuto a NOME COGNOME, comprendente mini-smartphone e accessori, oltre la sostanza stupefacente, invece riconducibile ad apporti di altri soggetti.
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 416 cod. pen. e vizio d motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione associativa alla seco associazione per delinquere, sulla base di elementi riguardanti la pr associazione e sul pregiudizio fondato sui rapporti del ricorrente con la figlia Non è stata considerata la valenza favorevole proveniente dalla captazione di al prog. 194 Rit 2494 del 2021, da cui si desume l’estraneità del ricorre / 1 qualsiasi logica associativa, né l’occasionalità dei due distanti episodi di cui 23 e 30.
2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 391cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta grav indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 23, 30 e 38.
In particolare, quanto al capo 23, non si comprende come le captazioni considerate tra il ricorrente e la figlia possano costituire base prob evidenziandosi la mancanza di dolo concorsuale; quanto al capo 30, la ordinanza ha ritenuto di desumere il dato ignoto da un dato noto riguardante un altro even contestato al capo 38; quanto al capo 38, la stessa ordinanza ha apoditticamen riferito al ricorrente la sostanza stupefacente sequestrata a NOME COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e v cumulativo della motivazione in relazione alla aggravante mafiosa in ordine al quale la ordinanza non spende alcuna motivazione.
2.5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautela segnatamente, alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, rispetto marginalità della posizione del ricorrente e alla sporadicità e risalenza nel t dei reati fine, collocabili al più tardi nell’agosto 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il primo motivo è fondato.
Posta l’indiscussa esistenza della associazione a delinquere finalizzata traffico di stupefacenti destinato all’interno del carcere di Catanzaro, la me disposizione del ricorrente in favore del sodalizio è solo genericamente afferma e desunta dalla commissione dei reati-fine e dalla messa a disposizione del direttive della figlia e, dunque, del genero detenuto.
L’assunto, invero, non tiene conto che il capo 23 e il capo 30 riguardano rea fine dell’altra associazione mentre la condotta di cui al capo 38 – a parte q si dirà a proposito – è la sola ipotesi riguardante la introduzione di stupeface carcere per il tramite di NOME COGNOME al quale – dopo i contatti con il ricor – sono rinvenuti, telefonini, strumenti elettronici e stupefacente, cosicché si la insufficienza del solo riferimento del ricorrente alle indicazioni della coinvolta in entrambe le associazioni, dovendosi dimostrare l’effettiv consapevole suo contributo al sodalizio finalizzato al traffico di droga in carce
Il secondo motivo è infondato.
3.1. La ordinanza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ritiene il sintomatico del compendio intercettivo circa la spinta solidaristica e la sine delle condotte, valorizzando quelle del ricorrente di acquisizione degli strumen poi rinvenuti al Tormento, presso l’esercizio commerciale come indicatogli dall figlia NOME, compagna del COGNOME – detenuto – a capo delle due compagini associative, designandosi la consapevole sinergia realizzata tra i vari soggett realizzare la finalità criminosa.
A tale riguardo milita il coinvolgimento del ricorrente nei due episodi sub 23 e 30, non illogicamente affermato: nel primo, il ricorrente – su richiesta della – ritira presso un negozio delle sim che consegnerà alla figlia, la quale – a sua volta – le inserirà nei telefoni e li recherà al COGNOME (agente di custodia) sua volta, li farà pervenire al detenuto COGNOME, in contatto con la donna; secondo, il ricorrente invita il COGNOME a recarsi presso la sua abitazione ritirare “due completini” (secondo l’imputazione, due schede telefoniche) prima d recarsi alla casa circondariale di Catanzaro – ove avrebbe espletato il colloquio il figlio detenuto – dimostrandosene la effettiva consegna anche da una successiv conversazione in cui il Tormento manifesta la sua preoccupazione di essere scoperto per essere pieno di cose addosso.
Il terzo motivo è fondato limitatamente al capo 38, essendo per questa ipotesi apoditticamente ascritto al ricorrente lo stupefacente rinvenut COGNOME, riguardando – invece – il dato captativo considerato la sola consegna d “una scatolina” da parte del ricorrente al COGNOME, che si lamenta di essere “pieno come un uovo”, essendo – evidentemente – rifornito aliunde di quanto sequestratogli il giorno dopo (cinque telefoni, otto cavi di alimentazione USB e involucri di supefacente).
In relazione agli altri due capi di provvisoria imputazione, il motiv genericamente proposto in fatto rispetto al non illogico apparato argomentativo sostegno della gravità indiziaria alla base del contributo concorsuale del ricorr alla introduzione degli apparecchi telefonici in carcere, secondo il perco argomentativo sopra già richiamato fondato su una incensurabile valutazione del dato captativo considerato (v. pg. 16 e sg. della ordinanza impugnata).
Il quarto motivo è fondato, in assenza di qualsiasi motivazione alla bas del riconoscimento della aggravante mafiosa, il cui riconoscimento è soltanto cita nell’ambito della valutazione delle esigenze cautelari.
Il quinto motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti motivi, dovendosi le esigenze cautelari rivalutare all’esito del nuovo esame sul piano de gravità indiziaria.
Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio in ordine alla gravità indiziaria in or alla partecipazione associativa del ricorrente con riferimento al reato di cui 74 d.P.R. n. 309/90 e alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in re alla associazione di cui all’art. 416 cod. pen., nell’ambito del capo 1, e in o reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, di cui al capo 38, con conseg rivalutazione delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c. p. p.
Così deciso il 14/01/2025.