Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47392 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47392 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DUNGAO NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME TRACE LYN SISON nato il DATA_NASCITA
GLYPH
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ticii
– t – T il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
E’ presente ai soli fini della pratica forense la praticante COGNOME DI NAPOLI SARA tess. n. P77091 FORO ROMA
12,
RITENUTO IN FATI -0
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale cittadino per avere ridotto le pene irrogate a NOME, NOME e NOME COGNOME, ha confermato l’affermazione di responsabilità per i reati loro rispettivamente ascritti.
Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso di COGNOME NOME COGNOME, cui è stato attribuito il ruolo di organizzatrice dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (ne specie, sostanza del tipo shaboo, importata dalla Repubblica delle Filippine) consta un unico, articolato, motivo con cui si deduce il mancato raggiungimento della prova in ordine ai reati contestati ai capi A (art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309), E ed H (artt. 110, 73 comma 1, d.P.R. 309/90). Quanto al capo A: dalla testimonianza resa dal COGNOME si evincerebbe chiaramente l’assenza di Alduli vincoli) permanente tra gli imputati, godendo costoro di autonomia e indipendenza reciproca e disponendo ciascuno del proprio giro di clienti. Dalle intercettazioni, sulle quali si basa il compend probatorio, non risulta la volontà e la coscienza di far parte di un sodalizi diversamente da quanto assumono i Giudici del merito. Il ruolo di “partecipe organizzatrice” attribuita dal capo di imputazione all’imputata risult totalmente confliggente con il ruolo della stessa, atteso che la donna si poneva quale mero tramite. La sua posizione non si differenzia da quella della coimputata COGNOMECOGNOME ritenuta invece semplice partecipe. Quanto al capo E: la responsabilità dell’imputata si evincerebbe da telefonate intercorse tra i COGNOME e il COGNOME che rimanderebbero alla NOME la decisione su quantità e costo della sostanza: si tratta di una lettura forzata. Quanto al capo H: son tutti episodi di droga parlata privi di lajdín, riscontro. In conclusione richiamano i principi relativi alla valutazione della prova (art. 192 coa. proc pen.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE si fonda sui seguenti motivi:
4.1. Violazione dell’art. 74 d.P.R. 309/90, per insussistenza del delitto associativo e assenza dell’elemento costitutivo. La sentenza impugnata afferma l’esistenza di un’organizzazione criminale dedita all’importazione, distribuzione e stoccaggio della sostanza di tipo shaboo facente capo a COGNOME
COGNOME, collocato al vertice dell’organizzazione e operativo dalle Filippine, sulla scorta di elementi emersi in sede di investigazione e nell’istruttoria dibattimentale, quale il tenore univoco delle operazioni captate, la pluralità di contatti tra i presunti sodali e le attività irripetibili di i 9tposte in essere dagli operanti. La difesa sottolinea la ridottissima durata temporale del presunto sodalizio criminoso; manca la prova dell’esistenza di un accordo in tal senso e di una struttura organizzativa permanente, attesa l’estrema episodicità del contributo dei correi. Il COGNOME contattava la COGNOME, la quale, a sua volta, si avvaleva di una rete di soggetti a vario titolo a lei collegati ma del tutto avulsi da un comune contesto associativo. Il primo, peraltro, si rivolgeva sporadicamente alla NOME per operazioni di custodia ed occultamento dello stupefacente, ricevendone risposte evasive.
4.2. Manifesta illogicità della sentenza, erronea ed insufficiente motivazione, insussistenza dell’elemento psicologico, superamento del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. L’imputata è stata oggetto di una sola perquisizione personale, avvenuta in data 26/06/2016, effettuata presso l’aeroporto di Fiumicino, al rientro da un viaggio nelle Filippine, che dava esito negativo. La difesa elenca le circostanze di fatto, erroneamente considerate quali indici rivelatori dell’esistenza del pactum COGNOME, in particolare richiamando le conversazioni telefoniche che gli inquirenti hanno ritenuto maggiormente significative, mentre dal tenore letterale delle stesse si evince pacificamente che la NOME si pone con l’interlocutore in termini di dubbio: le conversazioni riportate denotano la scarsa ed episodica partecipazione dell’imputata al sodalizio, meglio qualificabile in termini di concorso eventuale. dimostrata anche dalla circostanza che la stessa non si avvaleva di schede telefoniche di copertura intestate a soggetti fittizi ma usava la propria utenza personale
4.3. Manifesta illogicità della sentenza, erronea ed insufficiente motivazione in relazione al capo C) della rubrica, riguardante l’importazione del 09/05/2016. Si ripropongono sul punto le argomentazioni dell’atto di appello disattese dalla Corte territoriale.
.5. Il ricorso di NOME COGNOME, afferente al solo reato associativo, si fonda sui seguenti motivi:
5.1. Difetto ed illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Si richiamano circostanze di fatto, valorizzate nell’atto di appello che la sentenza impugnata avrebbe travisato;
5.2. Violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 125, comma 3, 533, comma 1, 546, comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111, comma 6 Cost., per essere la sentenza fondata su mere presunzioni;
5.3. Violazione dell’art. 74 d.P.R. 309/90, in mancanza di condotte sintomatiche di un programma criminoso stabile e della coscienza e volontà di far parte dell’anzidetta associazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché generici e volti a contestare l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti, con doglianze versate in fatto, e perciò riguardanti aspetti esclusivamente di merito. Dietro l’apparente prospettazione del vizio di motivazione, infatti, le difese pongono questioni attinenti alla ricostruzione della vicenda e alla interpretazione delle prove raccolte, il cui ambito valutativo non può, come è noto, formare oggetto di rivisitazione in sede di legittimità. È d’uopo rammentare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr., in proposito, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, per la quale l’indagine di legittimita sui discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle Corte di Cassazione – copia non ufficiale
acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento; in termini conformi anche Sez. U, n. 47829 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944).
2. Tutto ciò premesso, il Collegio rileva che la Corte di appello, conformemente al Giudice di primo grado, ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della pronuncia di responsabilità dei ricorrenti, avendo ricostruito in modo dettagliato le argomentazioni e gli elementi probatori da cui è stata concretamente desunta la esistenza di un’associazione criminale strutturalmente dedita all’attività di importazione e rivendita di sostanza stupefacente del tipo shaboo (pag. 3). I Giudici del merito hanno fondato il giudizio principalmente sulla pluralità dei contatti coinvolgenti un numero rilevante di persone, tra i quali gli odierni ricorrenti, il tenore delle conversazioni captate e le attività di controllo svolte dalla polizia giudiziaria, elementi sulla scorta dei quali hanno ritenuto che non potessero esservi dubbi in merito alla sussistenza di un vincolo permanente tra gli imputati finalizzato alla commissione dei reati- fine nonché della consapevolezza e volontà da parte degli imputati di far parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale condividendone il programma. Le conversazioni intercettate sono state dettagliatamente esaminate dal Giudice di primo grado e riportate in ampi stralci dalla Corte territoriale, ritenute di chiaro tenore ed idonee a smentire le tesi difensive di volta in volta specificamente esaminate. Contrariamente a quanto dedotto dalle difese, la decisione impugnata si presenta conforme agli orientamenti di legittimità in materia,avendo questa Corte chiarito che in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche Corte di Cassazione – copia non ufficiale
modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME NOME, Rv. 282610). Occorre altresì rammentare che non è consentito il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, specificamente stabiliti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; d’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (in termini, in motivazione, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, par. 16.1).
3. Il Collegio rileva, in via generale, che le deduzioni difensive proposte dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi, a fronte delle ampie argomentazioni rinvenibili nelle sentenze di merito, prospettano solo un’inammissibile considerazione alternativa del comoendio probatorio, riproponendo la propria interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni captate omettendo di considerare gli approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di intercettazioni telefoniche per cui costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puo essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ea irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01, che ha affermato il principio secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di leaittimità).
4. Ciò detto, quanto alle deduzioni di ciascun ricorrente, si osserva quanto segue.
4.1. Con riguardo all’appartenenza della NOME al sodalizio criminoso contestato al capo A), la Corte territoriale, richiamata l’anzidetta imputazione, ha ricordato come il Tribunale, non senza aver richiamato consolidati principi giurisprudenziali attinenti al ruolo di “organizzatore”, distinguendo tra questi e il dirigente da un lato e il partecipe dall’altro, abbia ritenuto riscontrato il ruolo organizzativo dell’imputata che curava lo smistamento dello stupefacente a Roma “coordinando le attività strumentali allo spaccio ovvero l’azione degli altri associati e la loro presenza sulla pubblica via per la materiale cessione e/o acquisizione della droga da smerciare, che indirizzava attraverso sapiente uso delle plurime utenze telefoniche di cui disponeva”. Alla censura, già sollevata nell’atto di appello, secondo cui dalle conversazioni captate non emergerebbero direttive date dall’imputata ad altri partecipi, ma un ruolo di assoluta parità tra di essi, la sentenza impugnata, correttamente evocando il principio giurisprudenziale per il quale non è necessario che l’organizzatore di un’associazione, per essere tati tale, svolga funzioni direttive (…), osserva, con motivazione insindacabile in sede di legittimità trattandosi di valutazione di merito, che la censura difensiva è contraddetta da numerose conversazioni intercettate, il cui contenuto, dettagliatamente riportato (pp. 5 e 6 sent. app.), consente di smentire l’assunto difensivo secondo cui la NOME avrebbe ricoperto una posizione paritaria con altri partecipi e di reputare altresì integrati i reati scopo di cui ai capi E) ed H).
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
4.2. Con riguardo ai motivi sollevati dall’imputata COGNOME. Quanto alla doglianza sulla sussistenza della associazione, si rinvia al paragrafo 2. La sentenza impugnata osserva che l’assunto difensivo sul ruolo marginale dell’imputata e sull’occasionalità del contributo della stessa al sodalizio criminale, è «palesemente contrastante con le acquisizioni processuali», richiamando, in particolare, l’operazione di importazione di cui al capo C), avente ad oggetto 2.240 kg di shaboo, nonché i contatti, risultati da alcune conversazioni intercettate, tra l’imputata e il COGNOME e relative alla destinazione di parte dello stupefacente di cui all’anzidetto capo C). I Giudici di merito, richiamati gli sviluppi cronologici di detta operazione nonché i diversi contatti intercorsi tra l’imputata e il COGNOME, ne hanno tratto, con valutazione congrua e perciò immune da censure in questa sede, il convincimento sul ruolo rivestito della NOME all’interno dell’associazione di cui al capo A).
In risposta a censura difensiva merita, poi, di essere ricordato che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 COGNOME NOME, Rv. 282122). In ragione di quanto sin qui osservato, infine, la riproposizione delle argomentazioni dell’atto di appello, relative all’importazione del 09/05/2016, si appaiesano versate in fatto e generiche, poiché reiterative di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito risposta compiuta e non manifestamente illogica.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
4.3. Parimenti si dica per il ricorso di NOME COGNOME, le cui doglianze afferiscono sostanzialmente alla ritenuta partecipazione dello stesso alla contestata associazione. Sul punto, la sentenza impugnata – dopo avere premesso che l’affermazione di responsabilità si fonda sulle intercettazioni dell’aprile e del maggio 2016 e su quelle relative alla richiesta rivolta dal RAGIONE_SOCIALE al prevenuto nel luglio 2016 di custodire e cedere una partita di shaboo rileva che, al di là del rapporto personale con il COGNOME (valorizzato dalla difesa), l’imputato aveva sviluppato una fattiva cooperazione anche con altri sodali. risultando che egli ‘ %a in un primo momento occupato, a più riprese, in contatto con altri soggetti, in modo organizzato, dell’invio di somme di denaro al COGNOME. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello evidenzia come le condotte dell’imputato non risultino affatto limitate ad un’azione occasionale, non qualificata da alcuna volontà ti Ef’ / 1 5 I L GLYPH r<1 partecipativa alla GLYPH del sodalizio, ma come esse invece realizzino «una disponibilità collaborativa duratura e indefinita nel tempo», utile al perseguimento del programma criminoso dell’associazione. Al riguardo, richiama non solo le osservazioni del Tribunale sul punto – laddove questo smentiva la presunta occasionalità della consegna dello stupefacente, ancne in considerazione della personalità del soggetto emersa dalla vita anteatta ma anche le dichiarazioni del teste COGNOME all’udienza del 10/12/2018, dalle quali era emerso che l’imputato si interfacciava con la NOME e con la NOME, concordando le somme da inviare per l’acquisto dello stupefacente nelle Filippine, utilizzando la propria dimestichezza ad utilizzare lo strumento del money transfer ed aggirando i divieti imposti dalla legge antiriciclaggio. ‘Amputato, dunque, non si era limitato, continua la Corte territoriale, ad aderire alla richiesta del COGNOME ma, come più sopra accennato, aveva
intrattenuto rapporti telefonici anche con altri sodali. Condivise le osservazioni del primo Giudice e i richiami dallo stesso effettuati, la Corte territoriale ha, in particolare, evidenziato le conversazioni nn. 484 e 513 del 14/04/2016, intercorse tra NOME e NOME, in cui la donna fornisce all’uomo spiegazioni in merito al conto sul quale avrebbe dovuto confluire il denaro spedito dall’Italia a saldo della importazione del 09/05/2016, e in cui il NOME mostra perfetta conoscenza delle operazioni da compiersi, ovvero delle accortezze da tenere per assicurare il buon esito dei trasferimenti, giacché in queste conversazioni si fa riferimento all’utilizzo di documenti di altre persone, al frazionamento delle somme, al riscontro finale dell’operazione di trasferimento con assicurazione del compimento della stessa. Quanto all’assunto difensivo della mancata conoscenza degli altri sodali da parte dell’odierno ricorrente, la Corte di merito ha fatto buon governo degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, a mente dei quali la condotta di partecipazione all’associazione per delinquere può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall’esistenza di uno stretto contatto con tutti gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi. In particolare, per la configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone, aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi e altri, Rv. 252232).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 giugno 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente,